Lezioni dal caso Mastella su quello che non è rilevante in una indagine

Alessandra Fossati*

Intercetto dunque esisto. Gli spifferi come ragion d’essere del circo mediatico-giudiziario

Si torna a parlare di circo mediatico-giudiziario. L’occasione è l’ultimo caso, in ordine temporale, dell’assoluzione in primo grado dell’ex guardasigilli Clemente Mastella e della moglie, Sandra Lonardo, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio regionale della Campania.

 

La morbosa attenzione dei media alle vicende politico-giudiziarie determina assai spesso la totale pretermissione, quand’anche l’espressa violazione, di norme dell’ordinamento poste a garanzia e tutela di diritti fondamentali che non possono cedere il passo alla libertà di informazione, per quanto di “pari rango” costituzionale. Gli interessi in gioco tutti di rilevanza costituzionale sono la privacy dei cittadini, la fondamentale esigenza di giustizia che deve garantire la magistratura e il diritto all’informazione rivendicato dalla categoria dei giornalisti.

  

In nome della informazione quale una delle più alte espressioni della democrazia (di chi? rispetto a che cosa? viene da domandarsi), si assiste alla celebrazione di pseudo processi o post-verità (o forse meglio pre-verità, con la speranza che non si trasformino in clamorosi “falsi”) che inducono la pubblica opinione a trarre conclusioni sulla base di quanto viene diffuso dai media, con il rischio (se non la certezza) di alimentare la sfiducia dei cittadini nei confronti dell’autorità giudiziaria, ma anche degli stessi mezzi di informazione. La spettacolarizzazione di indagini e processi da parte dei media prevede regole diverse da quelle del processo penale, con una tendenza “commerciale” a far prevalere i risultati dell’audience, della tiratura e delle vendite sulla tutela costituzionale dell’equo processo, della presunzione di non colpevolezza e del segreto istruttorio.

  

Il problema del bilanciamento tra la libertà dei media di diffondere informazioni di natura giudiziaria di indagini o di processi in corso, la tutela dei soggetti coinvolti e l’interesse generale a preservare la fiducia dei consociati nei confronti del sistema giustizia, al centro anche della recente riforma del processo penale del ministro Orlando, è affrontato dal legislatore e dalla giurisprudenza, nazionali ed europei.

  

Pur nella consapevolezza che quasi mai le ragioni della democrazia (intesa come punto più alto della manifestazione del pensiero), della linea editoriale di una testata e della giustizia coincidono, il divieto di pubblicazione di atti giudiziari penali non equivale a censurare l’attività dei giornalisti o più in generale la libertà di informazione, né costituisce a priori un limite all’esercizio del diritto di cronaca, in particolare, giudiziaria. Le intercettazioni sono uno strumento diffusamente impiegato in ambito penale ai fini della ricerca della prova e oggetto di restrizioni normative. Il tema principale dal punto di vista giornalistico riguarda la pubblicazione (vietata) di quelle illegalmente formate o acquisite, nonché di quelle legittime, ma non pubblicabili.

  

Accade che vengano rivelati su quotidiani stralci di intercettazioni non pubblicabili poiché relativi a verbali secretati, in quanto non depositati dai pubblici ministeri e dunque non ancora nella disponibilità di parti e difensori, o perché addirittura estratti da intercettazioni non autorizzate dalla magistratura. Nel primo caso, la pubblicazione viola il segreto istruttorio. Il soggetto leso è lo Stato nelle persone degli inquirenti, i cui risultati investigativi potrebbero essere vanificati da una anticipata fuga di notizie. L’intercettato, invece, non può chiedere ai responsabili della pubblicazione un risarcimento sulla base della semplice violazione del segreto.

 

Diverso è il caso della pubblicazione di “intercettazioni” illegalmente formate o acquisite, tecnicamente neppure qualificabili come tali mancando l’autorizzazione degli organi a ciò preposti. In questi casi non si può invocare il diritto di cronaca, perché la notizia è sorta in maniera illecita: l’“intercettato” ha titolo per agire nei confronti dei responsabili della pubblicazione vietata. Fuori da questi casi peraltro il giornalista non può sempre e comunque diffondere un’intercettazione, dovendo “fare i conti” con i tradizionali limiti all’esercizio del diritto di cronaca giudiziaria: verità della notizia, continenza espressiva e interesse pubblico.

 

Se il giornalista riporta fedelmente il contenuto dell’atto giudiziario contestualizzandolo rispetto allo scenario di riferimento senza lasciarsi andare a contumelie, i primi due requisiti sono (tendenzialmente) soddisfatti. Non immediata invece (sebbene possa apparire il contrario trattandosi comunque di cronaca giudiziaria) è la sussistenza dell’interesse pubblico. Occorre infatti valutare l’obiettiva rilevanza sociale degli argomenti trattati nella conversazione intercettata. Il riferimento è a quelle persone e a quei fatti che non hanno nulla a che vedere con le indagini che hanno occasionato l’intercettazione. Con il venir meno del segreto istruttorio vengono a conoscenza dei media tutti i fatti contenuti nelle intercettazioni, pure quelli così detti irrilevanti ai fini delle indagini i quali, tuttavia, accade che siano rivelati nei minimi particolari rendendo noti al pubblico aspetti che, diversamente, sarebbero rimasti indubbiamente privati.

    

In altre parole, una intercettazione pubblicabile perché non più coperta da segreto e legittimamente acquisita potrebbe comunque essere foriera di responsabilità per violazione della privacy e di norme deontologiche dei giornalisti. L’informazione deve essere anche essenziale: tutto ciò che non ha alcuna pertinenza col fatto oggetto di indagine, né rilevanza autonoma, non è essenziale e quindi, se pubblicato, può essere causa di responsabilità. La cronaca offre precedenti illustri che spaziano dalla politica all’economia, dallo sport allo spettacolo, che hanno fatto discutere sulla liceità e sulla opportunità della pubblicazione delle intercettazioni.

  

E’ il caso delle dimissioni dell’ex ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, intercettata in due telefonate con il compagno coinvolto nell’ambito dell’inchiesta sul petrolio lucano, corruzione e traffico di influenze illecite. Al clamore mediatico che portò alle dimissioni del Ministro (neppure indagato), ha fatto da contraltare giudiziario una richiesta di archiviazione: al di là di censurabili atteggiamenti, non è emerso nulla di penalmente rilevante.

  

Nel 2003, la Corte di Strasburgo condannò l’Italia per la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, in relazione al ricorso presentato dall’ex leader socialista Bettino Craxi per la pubblicazione sui giornali di registrazioni telefoniche di carattere privato raccolte nell’ambito delle intercettazione disposte dalla procura di Milano nell’inchiesta sulla “Metropolitana Milanese”.

 

E ancora l’inchiesta della procura di Roma, chiusa nel 2009 con l’archiviazione del procedimento contro l’On.le Silvio Berlusconi e all’allora direttore di RaiFiction Agostino Saccà per la vicenda delle intercettazioni su presunti favori nei confronti di alcune attrici e le presunte trattative per il passaggio all’opposizione di senatori della maggioranza che sosteneva il governo Prodi. Fu la Procura a chiedere la distruzione delle intercettazioni e di tutta la documentazione, anche informatica, al fine di garantire tutela alla riservatezza di tutti i soggetti coinvolti.

  

Celebre è rimasto il “ti amo” di Anna Falchi all’ex marito Stefano Ricucci, nell’ambito delle intercettazioni disposte dalla Procura di Milano per indagare sulla scalata Antonveneta. Un messaggio telefonico intercettato e finito poi agli atti dell’inchiesta che il Garante Privacy confermò totalmente privo di interesse pubblico. Ancora, nell’inchiesta su Calciopoli, che coinvolgeva l’ex dirigente juventino Luciano Moggi, vennero alla luce anche le avances del figlio Alessandro verso la conduttrice televisiva Ilaria D’Amico, senza che fosse minimamente coinvolta in alcun filone dell’indagine.

  

Pertanto, se è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, è altrettanto ineludibile e validante per l’esercizio della professione medesima che questo venga esercitato secondo diritto. L’esercizio della libertà di stampa non abilita a contribuire scientemente a violare le regole in nome della diffusione di un qualcosa che non si sa se corrisponda a notizia o a un gossip frutto di un improprio rapporto tra inquirenti e organi di stampa. Di chiunque sia la colpa (non escluso il concorso) ci perdono le istituzioni, l’informazione e la democrazia. Le intercettazioni sono certamente necessarie per le indagini, ma non tutte le indagini necessitano dell’uso dello strumento delle intercettazioni e neppure è necessario che tutti ne conoscano il contenuto.

 

*Avvocato socia di Munari Cavani Studio Legale

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