Le confessioni di un giudice sul circo mediatico origliate a una lezione del Fatto

Giorgio Varano
Sentire che ai sensi degli “articoli 329 e 114 del codice di procedura penale tendenzialmente non si potrebbe pubblicare quasi nulla”, ma che “in realtà il principio è che possono essere pubblicati gli atti conoscibili” (non necessariamente conosciuti), lascia pensare che una riforma delle norme in materia di pubblicazione degli atti di indagini andrebbe intrapresa.

Ho partecipato, da avvocato, al corso organizzato da il Fatto Quotidiano su “Cronaca giudiziaria. Le fonti del cronista. Come trasformare un verbale in una notizia”. La curiosità era forte, visto il sempre maggiore aumento dei cd. processi mediatici. Dico subito che il corso è stato interessante, nient’affatto “scandaloso” come una parte (infelice) del titolo lasciava presagire (“come trasformare un verbale in una notizia”). Insomma, l’ennesima testimonianza del fatto che non dovremmo fermarci ai titoli o a qualche scritto, ma approfondire prima di dare un giudizio, o peggio una sentenza mediatica. Certo, sentire che ai sensi degli “articoli 329 e 114 del codice di procedura penale tendenzialmente non si potrebbe pubblicare quasi nulla”, ma che “in realtà il principio è che possono essere pubblicati gli atti conoscibili” (non necessariamente conosciuti), lascia pensare che forse una riforma, almeno per chiarezza, delle norme in materia di pubblicazione degli atti di indagini andrebbe intrapresa.

 

La giornalista che ha tenuto il corso conosce bene le norme in materia, anche se non condivido la sua visione (in realtà la visione di tanti giornalisti) della cd. cronaca giudiziaria, che, a mio avviso, non si dovrebbe fermare alle indagini, ma dovrebbe seguire poi (bene) il processo, l’unico luogo dove la prova si forma. Troppo spesso abbiamo riscontrato meraviglia per alcuni esiti processuali favorevoli agli imputati, proprio perché i processi non sono stati seguiti, ma i media si sono fermati alla semplice analisi degli atti di indagine (che non sono prove…). Interessante sicuramente è stato sentire: “Quando (voi giornalisti) pubblicate una notizia coperta da segreto avrete delle conseguenze tendenzialmente modeste, il pubblico ufficiale che vi dà quella notizia compie un reato”. Forse, non volendo, la giornalista ha ammesso quello che l’Unione delle Camere Penali dice da sempre: gli atti riservati della fase delle indagini arrivano ai giornalisti dal circuito investigativo. Il problema è che sono rari i casi di pubblici ufficiali indagati per la diffusione di atti o notizie di indagini riservate, mentre sono quotidiani i casi di atti o notizie riservate di indagini pubblicate sui giornali: qualcosa non torna. Il problema non è il giornalista che una volta ricevuta la notizia la pubblica (è il suo lavoro), ma il fatto che “il pubblico ufficiale che dà quella notizia compie un reato”, quasi mai perseguito.

 

Quello che invece mi ha lasciato a dir poco perplesso è stato vedere la partecipazione di un giudice (un giudicante, appunto) in qualità di relatore. Non tanto la partecipazione in sé, ma quanto ascoltato dallo stesso. Il giudice, parlando della fase delle indagini, ha detto (correttamente) che, quando richiede misura cautelare, il pm deposita gli atti che vuole, con una discovery parziale, selezionando gli atti da depositare, perché magari alcuni atti riguardano altri filoni di indagine, mentre con la conclusione delle indagini gli atti li deposita tutti. Questa distinzione tra gli atti da depositare, “non è una distinzione da azzeccagarbugli ma è una distinzione importante”, perché magari il PM, quando chiede la misura cautelare, non deposita un atto che riguarda un settore dell’indagine che non ha ancora sviluppato, però sia chiaro che “Il P.M. ha un obbligo di correttezza istituzionale, non è un avvocato, è il rappresentante dello Stato, quindi non ha lo scopo di fregare l’indagato”. Perché un avvocato (“un azzeccagarbugli”…) non ha l’obbligo di correttezza? Perché l’avvocato ha lo scopo di fregare il giudice? Posso sapere, da avvocato, con quale serenità difenderò un mio assistito innanzi ad un giudice che pensa – velatamente o no – questo della mia funzione? Ma anche sentir dire allo stesso giudice, ai giornalisti presenti, parlando di ordinanze in possesso dei giornalisti, che magari i giornalisti hanno anche “qualche confidenza o informazione aggiuntiva che avete raccolto dal vostro amico colonnello dei carabinieri”, mi lascia perplesso. I colonnelli dei carabinieri forniscono confidenze o informazioni aggiuntive ai giornalisti? Credo che sia impossibile che questo avvenga, perché come i P.M. (e gli avvocati…) anche i carabinieri hanno un obbligo di correttezza istituzionale. Però magari il giudice ha fatto un semplice esempio un po’ sbrigativo, e non pensa che questo possa accadere veramente.

 

Ad un certo punto uno dei corsisti ha domandato se queste informazioni escono anche dalle procure. Il giudice ha risposto che “questo è quello che si racconta quando si vuole imbavagliare qualcuno”, che può capitare che qualche atto possa uscire, ma è abbastanza raro che ciò accada, “magari  è più facile avere queste informazioni o stralci  dalla polizia giudiziaria”. Dunque sembra che anche per il giudice, così come per la giornalista, queste notizie riservate (o peggio, “gli stralci”) provengano dal circuito investigativo. Insomma, sembra che ci sia un accordo generale su questo punto: tutti pensiamo che le notizie e gli atti (non conoscibili)  di indagine escano dal circuito investigativo. E quindi? Tutti la pensiamo allo stesso modo sulle cause dei processi mediatici, ma nulla cambia: una situazione surreale. Mi ricorda una frase del Generale Patton: if everybody’s thinking alike, then somebody isn't thinking. Qualcuno, dunque, non sta pensando.

 

Giorgio Varano è responsabile della comunicazione dell’Unione delle Camere Penali Italiane

 

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