Quando fu approvata la legge 194, il tenore letterale dei suoi articoli e gli intenti dei suoi promotori individuavano nell’intervento abortivo l’extrema ratio: si sarebbe proceduto a esso solo se la fase della prevenzione/dissuasione non fosse riuscita a far recedere la gestante dall’interruzione volontaria della gravidanza (ivg) grazie alla prospettazione da parte del medico o del consultorio di “concrete alternative all’aborto”.
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