La lettura della sentenza su Mafia capitale dello scorso luglio (foto LaPresse)

Le 3.200 pagine che smontano punto per punto l'inchiesta su Mafia capitale

Massimo Bordin

Le motivazioni della sentenza: Roma non è Corleone

La sentenza del processo, improvvidamente battezzato Mafia capitale, era di quelle che, una volta letto il dispositivo, rendeva più che mai pretestuosa, fino ai limiti dell’ipocrisia, la pur tradizionale formula “per commentare occorre attendere le motivazioni”. Era tutto chiarissimo da subito, da ancor prima che la presidente del tribunale Rosanna Ianniello leggesse il dispositivo. Era bastata la sua premessa “sentirete per alcuni imputati la condanna per associazione a delinquere. E’ bene precisare che essa è riferita a due associazioni diverse”. Era bastata questa premessa per capire che il tribunale, pur sanzionando pesantemente le personali responsabilità penali dei singoli imputati e riconoscendo l’associazione come reato-mezzo per la commissione dei reati-fine, non si fosse convinto della saldatura fra il gruppo delle cooperative di Salvatore Buzzi e quello, con un distributore di benzina come base, guidato da Massimo Carminati. Nel dispositivo infatti non compariva il suffisso “bis” che connota con lo stigma della mafia l’articolo 416 del codice penale.

 

Dunque la capitale è certamente corrotta e anche infestata da bande criminali ma non può essere additata con un prefisso che la equipari a Corleone. Non si tratta di una considerazione consolatoria, che potrebbe essere ispirata da un minimalismo sospetto, piuttosto di una partita giocata nel campo della politica giudiziaria, e dunque della politica tout-court, quanto mai attuale. Nelle tremila e duecento pagine delle motivazioni depositate con ammirevole rapidità, sono esposti alcuni concetti chiave che smantellano non solo l’ipotesi accusatoria sulla associazione mafiosa ma anche una serie di considerazioni che continuiamo a leggere sulla intercambiabilità, fino all’equivalenza, fra i comportamenti corruttivi e quelli mafiosi. Perché la sentenza motiva in modo molto netto non solo la mancata saldatura fra le due organizzazioni ma anche la mancanza di caratteristiche mafiose in ognuna di esse, singolarmente presa. Sulla mancata saldatura fra i due gruppi, il tribunale si affida a un’espressione, la “mafiosità derivata”, che contrappone al concetto di “riserva di violenza” usato dai pubblici ministeri per qualificare il ruolo di Carminati come decisivo per fornire all’operato di Buzzi la forza di intimidazione tipica dell’agire mafioso. Qua sta il cuore della questione. In parole povere il tribunale sostiene che non c’è rapporto alcuno fra le attività dei gruppi criminali come la banda della Magliana degli anni 80 e il “gruppo del distributore”, assai modesto come intensità ed estensione criminale. Per di più, aggiungono le motivazioni, l’altro gruppo, quello di Buzzi, non mette mai in atto nel suo agire i metodi, comunque assai spicci, del gruppo Carminati, e stabilisce un rapporto illegale col mondo politico della città comunque qualitativamente diverso da quello praticato dalla pur mitizzata “Banda” degli anni 80.

 

Non basta Carminati da solo, per quanto accompagnato da pessima fama, a mutare di segno l’operato di un gruppo, quello di Buzzi, che peraltro non era nemmeno a conoscenza di cosa combinassero gli altri nell’ormai famoso distributore. Altro che saldatura, dicono le motivazioni, e altro che “riserva di violenza” in un contesto in cui, scrivono i giudici, “l’accusa non ha potuto elevare alcuna imputazione per porto o detenzione di armi”. Infine sul rapporto penale fra i reati di mafia e corruzione, spiegano i giudici come la forza di intimidazione sia necessaria per collegarli. Altrimenti restano due reati diversi.