Bankitalia all'Abi: poche lagne sugli stress test

Marco Valerio Lo Prete

    Lo scorso 21 ottobre l'Eba, l'Autorità bancaria europea, ha pubblicato gli standard tecnici che nei prossimi mesi saranno di fatto utilizzati anche dalla Banca centrale europea per passare al setaccio i bilanci delle banche del Vecchio continente (prima con la cosiddetta Asset quality review, poi con gli stress test). Criteri tecnici ma fondamentali, visto che a seconda di come supereranno (o meno) l'esame, gli istituti di credito potrebbero essere obbligati a rimpinguare il proprio capitale (magari con l'intervento dello Stato, se non ce la faranno da soli). Il timore, ancora non completamente fugato tra gli operatori, è che le banche italiane ne possano uscire peggio anche per il fatto che i dati sullo stato di salute delle stesse banche non possano essere pienamente confrontabili da paese a paese, considerato pure che i criteri applicati da Bankitalia sarebbero più stringenti di quelli utilizzati in altri Paesi. Insomma, sosteneva fino a qualche tempo fa l'Abi (Associazione bancaria italiana), rischiamo di apparire più malconci di quanto in realtà non siamo.

    Due giorni fa, però, Banca d'Italia ha diffuso il suo "Rapporto sulla stabilità finanziaria", con un box dedicato proprio alla valutazione dei criteri dell'Eba. Non sembra così pessimista. Ecco cosa scrive:

    Il 21 ottobre l'Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA) ha pubblicato gli standard tecnici in materia di esposizioni deteriorate (non-performing exposures, NPE) e di forbearance, da utilizzare nell'ambito delle segnalazioni finanziarie di vigilanza armonizzate a livello europeo (Finrep). Una volta adottati con regolamento UE, tali standard saranno direttamente applicabili nei diversi Stati membri.
    Gli standard sono stati sviluppati con l'obiettivo di non modificare le attuali definizioni contabili e prudenziali applicate nei diversi paesi, ma di integrarle in modo da ridurre i margini di discrezionalità esistenti e di agevolare la confrontabilità dei dati. La categoria delle NPE include tutte le esposizioni classificate come impaired e defaulted ai sensi delle regole contabili (IAS 39) e prudenziali (CRR), indipendentemente dal fatto che siano assistite o meno da garanzie, personali o reali. La nozione di default prudenziale include le esposizioni scadute da oltre 90 giorni. Nella classificazione viene inoltre seguito un approccio per debitore anziché per singola transazione (1); per le sole esposizioni al dettaglio è possibile utilizzare un approccio per singola transazione, che prevede tuttavia che al di sopra di una determinata soglia (calcolata sulle attività in bilancio) tutte le esposizioni (incluse quelle fuori bilancio) verso il medesimo debitore vengano classificate come NPE (meccanismo di pulling).
    Il documento dell'EBA introduce la categoria forbearance, che include le esposizioni che hanno beneficiato di concessioni per effetto di difficoltà finanziarie del debitore, e prevede le due sottocategorie performing e non-performing. Solo quest'ultima categoria è parte delle complessive esposizioni deteriorate.
    La definizione di NPE dell'EBA è sostanzialmente allineata a quella di attività deteriorate utilizzata in Italia. Quest'ultima infatti prescinde dalla presenza di garanzie; comprende già le esposizioni ristrutturate (che confluiranno nella categoria forbearance dell'EBA); si basa in larga misura su un approccio per debitore; stabilisce un meccanismo di pulling (anche se diverso da quello dell'EBA) in caso di approccio per transazione.
    In alcuni casi la definizione italiana è più ampia di quella dell'EBA; include ad esempio le esposizioni in derivati creditizi e finanziari e quelle classificate nel trading book. Prevede inoltre meccanismi generalmente più stringenti per l'uscita dalla categoria dei crediti ristrutturati (attualmente pari a circa l'1 per cento dei crediti verso la clientela delle banche italiane): le posizioni ristrutturate rimangono tali fino alla loro estinzione salvo delibera motivata dei competenti organi aziendali, che attesti il ritorno alla solvibilità del debitore,
    adottabile non prima di due anni; nell'approccio dell'EBA invece l'uscita dalla categoria forbearance non-performing può avvenire dopo un anno dagli accordi di ristrutturazione senza una specifica richiesta di delibera aziendale, qualora venga meno il rischio di mancato rimborso delle esposizioni ristrutturate.

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