Taxi vs Uber. Perché il numero chiuso dei tassisti non ha senso d'esistere

Rocco Todero
Le liberalizzazioni non si applicano al trasporto pubblico non di linea di persone e cose, dice la Consulta, ma non sussistendo alcuna interesse di rilievo costituzionale da tutelare. a deroga appare ingiustificata, irragionevole, contraria ai principi fondamentali affermati anche dalla Corte costituzionale.

Nel 1776 Adam Smith, pubblicando la Ricchezza delle Nazioni, illustrava sapientemente gli effetti della limitazione della concorrenza. Sottolineava, l’economista e filosofo scozzese, che se un certo numero di operatori economici è posto al riparo dalla competizione di altri soggetti che vorrebbero entrare nel medesimo mercato a farne le spese saranno, innanzitutto i consumatori, i quali non avranno alcuna possibilità di risparmiare trasferendosi presso altri fornitori e di sanzionare l’infima qualità di prodotti e servizi, e poi l’intero sistema economico, impossibilitato ad usufruire di maggiori efficienze e di migliori risultati nell’impiego dei capitali.

 

A circa 240 anni di distanza, la validità della rilevazione empirica di Smith sembra essere stata riconosciuta anche all’interno dell’ordinamento giuridico italiano. L’art. 1 del decreto legge n.1/2012 stabilisce, infatti, che la libertà di iniziativa economica sancita dall'articolo 41 della Costituzione ed il principio di concorrenza previsto dal Trattato dell’Unione europea impongono l’abrogazione di tutte le norme che stabiliscono limiti numerici per l'avvio di un’attività economica. Nel dare conto delle ragioni che hanno ispirato la norma, la Corte Costituzionale ha reso più volte implicitamente omaggio a Smith precisando che: “Non è difficile cogliere la ratio del legame tracciato dal legislatore fra le politiche economiche di liberalizzazione e le implicazioni finanziarie delle stesse. Secondo l’impostazione di fondo della normativa – ispirata a quelle evidenze economiche empiriche che individuano una significativa relazione fra liberalizzazioni e crescita economica, su cui poggiano anche molti interventi delle istituzioni europee – è ragionevole ritenere che le politiche economiche volte ad alleggerire la regolazione, liberandola dagli oneri inutili e sproporzionati, perseguano lo scopo di sostenere lo sviluppo dell’economia nazionale.”(sentenza n.8/2013)

 

Meno di un anno fa la Consulta ha poi ribadito che le limitazioni all’esercizio della libertà d’impresa possono trovare giustificazione, conformemente a quanto previsto dalla Costituzione, esclusivamente nella necessità di tutelare beni di rango primario quali la salute, la dignità umana, l’ambiente, la sicurezza ecc.. ed ha, ancora una volta, confermato con Smith che: “una regolazione delle attività economiche ingiustificatamente intrusiva genera inutili ostacoli alle dinamiche economiche, a detrimento degli interessi degli operatori economici, dei consumatori e degli stessi lavoratori e, dunque, in definitiva reca danno alla stessa utilità sociale.” (Sentenza n. 174/2014).

 

Ciò nonostante, il richiamato art.1 del decreto legge n.1/2012, dopo avere sancito che le restrizioni numeriche all’esercizio dell’impresa possono trovare giustificazione esclusivamente nella tutela di un interesse costituzionalmente rilevante ed in ossequio al principio di proporzione, stabilisce al comma quinto che le liberalizzazioni non si applicano al trasporto pubblico non di linea di persone e cose e cioè non si applicano ai taxi.

 

[**Video_box_2**]Ma non sussistendo alcuna interesse di rilievo costituzionale da tutelare per mezzo della limitazione numerica delle licenze taxi (non la salute, non la sicurezza, non la dignità umana), la deroga appare ingiustificata, irragionevole, contraria ai principi fondamentali affermati anche dalla Corte costituzionale, oltre che frutto evidentemente di pressione lobbistica e pavidità politica.

 

Forse, allora, ad un più attento esame, i tassisti che rimproverano Uber d’esercitare un’attività economica in violazione di legge dovrebbero chiedersi se loro non la stiano esercitando in violazione della Costituzione. Rifletterci non farebbe male.

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