Ecco l'arma (costituzionale) che i politici locali potrebbero usare contro degrado e sottosviluppo
E’ dal 2001 che il principio di sussidiarietà orizzontale giace come lettera morta all’interno del 4 comma dell’art. 118 della Costituzione, sommerso da una spessa coltre di indifferenza e disinteresse della politica e persino della scienza giuridica.
Eppure, quando la maggioranza parlamentare di centro sinistra si adoperò per riformare l’intero Titolo V della Costituzione ed introdusse i principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, legittime parvero le numerose attese di ribaltare l’assetto della ripartizione delle pubbliche funzioni fra i vari livelli territoriali di governo e le molte speranze di ridisegnare (a detrimento delle pubbliche amministrazioni) la linea di demarcazione fra le attività di interesse generale che potevano essere esercitate dai privati e quelle che dovevano rimane di competenza dell’apparato pubblico nel suo complesso.
Sembrava finalmente prendere corpo l’idea che Pio XI aveva delineato con chiarezza nella Quadragesimo anno (enciclica del 1931) allorché aveva limitato esplicitamente i poteri dello Stato a ciò che privati ed associazioni non sono in grado di compiere autonomamente. Il Pontefice aveva scritto che “siccome è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e l'industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere a una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare (...) perché l'oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle e assorbirle”.
Se, infatti, nella sua accezione verticale il principio di sussidiarietà impone l’attribuzione delle funzioni amministrative prioritariamente al livello di governo più prossimo al cittadino (il Comune) e solo in via sussidiaria agli enti di governo di più ampie dimensioni come le Regioni e lo Stato, nella sua declinazione orizzontale vale ad imporre a tutto l’apparato pubblico la rinuncia ad esercitare funzioni, attività e servizi che possono invece essere efficacemente svolti dai privati.
Non si può comunque affermare che senza il nuovo quarto comma dell’art. 118 si potesse in passato negare la presenza del principio di sussidiarietà orizzontale all’interno della Costituzione Repubblicana; la preminenza delle libertà dei singoli (imprenditori compresi) e delle formazioni sociali rispetto alle prerogative dei pubblici poteri è sempre stata all’interno del nostro ordinamento fuori discussione, almeno sulla carta, come ritengono del resto numerosi studiosi. Ma l’introduzione di una norma specifica nel 2001 volta a ribadire la sussidiarietà dell’intervento pubblico nello svolgimento di attività di interesse generale non poteva che essere letta come l’esito di una volontà chiara ed univoca da parte del legislatore costituente di ribaltare nei fatti il rapporto dialettico pubblico - privato.
"Stato, Regioni, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà". Questo il testo del quarto comma dell’art. 118 Cost.
La norma valorizza l’apporto dei cittadini nello svolgimento di attività di interesse generale e sancisce a chiare lettere che le funzioni d’interesse pubblico non sono di esclusiva competenza delle amministrazioni statali, regionali o comunali, ma devono essere svolte prioritariamente, ove possibile, da privati, associazioni e imprese, agevolate da politiche pubbliche nello svolgimento delle predette attività.
Le pubbliche amministrazioni devono favorire l’iniziativa del privato e del mercato nello svolgimento di attività quali istruzione, sanità, trasporto pubblico, distribuzione di acqua ed energia e di tutti gli altri sevizi pubblici, compresi quelli essenziali, perché attività di interesse generale che possono essere esercitate dall’apparato pubblico solo in via sussidiaria, allorché il privato ed il mercato non siano in grado di farlo ed abbiano fallito.
E’ accaduto, invece, che nel corso degli ultimi 15 anni sono state profuse energie a dismisura per sminuire il significato e la portata dell’introduzione del principio di sussidiarietà orizzontale all’interno della Costituzione, relegando la novella del 2001 alla mera possibilità per i cittadini di svolgere attività di scarso rilievo pubblico e lasciando, quando è andata bene, l’iniziativa economica privata su un piano di equi ordinazione rispetto a quella pubblica. Molto probabilmente ciò è accaduto perché l’attuazione della sussidiarietà orizzontale porterebbe con sé l’arretramento dell’intero apparato pubblico e la perdita di potere dell’enorme burocrazia che grazie ad esso vive e si ingrassa beatamente. Sussidiarietà orizzontale vuol dire infatti priorità dell’iniziativa privata nel campo sociale ed in quello economico.
Ma a quanto pare la norma del quarto comma dell’articolo 118 Cost. deve rimanere lettera morta e fare esclusivamente bella mostra di sé.