Non solo multinazionali. Europa, sul Fisco abbiamo un problema

Enrico Nuzzo
Bruxelles fa l’interventista sui colossi che stipulano accordi con alcuni paesi, ma non ha ancora scelto davvero tra concorrenza fiscale e armonizzazione fiscale. La delega del governo in cui si disciplina l’interpello con l’Agenzia delle Entrate e il rischio di perdere fonti di gettito. 

Roma. La disciplina degli interpelli, emanata in attuazione della delega fiscale, riporta alla memoria “l’eterno contrapposto” tra interesse del singolo e quello per certi versi divergente dell’intera collettività, insieme alle sue possibili degenerazioni, come da riflessioni già presenti nel “Du contract social ou principles du droit politique, Gèneve” del 1762 di di Jean-Jacques Rousseau. La specifica convenienza del cittadino nell’agire quotidiano “può consigliargli cosa del tutto diversa dall’interesse comune” (libro I, cap.7). Perciò egli deve essere sottomesso a quella volontà generale che potrebbe non volere (libro II, cap. 6) ma che semplicemente riconosce, in quanto illuminato da coloro che sanno e che il loro sapere indicano alle masse, imponendone il rispetto, una volta reso di pubblico dominio (libro III, cap.4).

 

L’esperienza storica ha adeguatamente ammonito sul ruolo “di coloro che sanno”. I tempi sono cambiati. La stessa idea dell’uomo guida, almeno in occidente, è stata rimossa a beneficio di assetti in linea col concetto di democrazia. Il seme di quell’idea, però, riesce ancora a germogliare diffondendo i suoi frutti, sia pure  in maniera diversa, per il tramite di aggregati politici, anche minoritari, capaci di influire sul modo di concepire e intendere l’azione amministrativa.

 

E’ in questo contesto che si collocano le regole – da noi, di fresca emanazione – sugli accordi preventivi con l’Agenzia delle Entrate delle imprese con attività internazionale, sugli interpelli in occasione di nuovi investimenti (di almeno 30 milioni di euro), sull’applicazione e/o disapplicazione di regole del sistema tributario (in materia di detrazioni, crediti d’imposta ed altre situazioni del contribuente). In ossequio alla disciplina evocata, l’operatore economico può – e in taluni casi (detrazioni, crediti d’imposta e/o altre situazioni di cui innanzi) deve – richiedere il parere di detta Agenzia per ottenere la condivisione delle scelte che intende effettuare, se non vuole accollarsi il rischio di contestazioni ed incorrere in sanzioni. Del tutto evidente che, con siffatte regole, il compito dell’Agenzia delle Entrate viene esteso sino a prender forma di vero e proprio indirizzo alle attività d’impresa, sulla base, però, di valutazioni e giudizi di soggetti esperti solo di tassazione e non già dei diversi settori del comparto produttivo e delle connesse problematiche.

 

Dietro l’angolo l’obiezione. Le regole dettate hanno lo scopo di arginare pratiche elusive e, con esse, la mortificazione dell’interesse erariale, perpetrato aggirando e/o attenuando il pagamento delle imposte. Agevole la replica. L’elusione dev’essere combattuta, ma non con misure tendenti a sindacare scelte d’impresa sulla base di logiche esclusivamente fiscali, le sole che l’Agenzia delle Entrate può e deve legittimamente perseguire e, per di più, con tempi di risposta non sempre conciliabili con la velocità della vita dei traffici. La tutela dell’interesse dell’Erario, così concepita, presenta il difetto di scoraggiare le attività economiche tutte le volte in cui si rivela non in grado di rispondere, o di rispondere tempestivamente, alle esigenze del mondo delle imprese. Essa, perciò, può spingere a guardare oltre frontiera, laddove le autorità preposte, come esperienza insegna, su impulso di quelle politiche, a mezzo di accordi (i cosiddetti tax rulings), si prodigano  nel rendere i loro siti quanto più ospitali possibili per coloro che decidono di installarvi iniziative produttive. Di attualità i tax rulings di Olanda e Lussemburgo per Fca e Starbucks.

 

Ecco cosa c’entra il diritto comunitario

La Commissione europea sembra voler contrastare siffatte pratiche. E’ di questi giorni la decisione di  qualificare come aiuto di stato i vantaggi del tax ruling, comminando multe alle imprese coinvolte. Necessario, perciò, interrogarsi sulla liceità dell’azione intrapresa in sede Ue. Nessuna regola comunitaria può vietare a uno stato livelli di aliquote assai contenute delle imposte sui redditi, riferiti all’universo mondo dei contribuenti (Irlanda); allo stesso modo, nessun principio dell’ordinamento comunitario sembra idoneo a far qualificare come aiuto di stato i vantaggi esclusivamente fiscali, conseguiti “preconcordando” convenienti regimi di tassazione, con stati sovrani, se resi di universale applicazione. E’ proprio nell’evocata generalità della regola il muro contro il quale rischia di infrangersi l’operato della Commissione.

 

[**Video_box_2**]Si palesano, per questa via, i limiti dell’azione europea, ancora incapace di venire a capo degli egoismi dei singoli paesi aderenti. E questo sino a quando non prenderà corpo quella rinuncia di sovranità, da parte di detti paesi, per dar vita a una vera Unione, avviando processi di integrazione, fatti di ravvicinamento delle legislazioni, delle basi imponibili e delle aliquote d’imposta. Il tutto per dar vita ad un insieme di regole “comuni” e stabili, all’interno delle quali nessuna cittadinanza possono trovare pratiche competitive, in forza di rulings più o meno compiacenti.

 

L’Italia, su questo versante e per le politiche che persegue, è indenne da censure. Nemmeno, però, è nelle condizioni di avvalersi dell’azione della Commissione, ove mai – ma si nutrono dubbi – la Corte di Giustizia dovesse ravvisare nel ruling un aiuto di stato per controbilanciare, sia pure ex post, l’illecito vantaggio competitivo che soggetti economici e imprese, per questa via, sono riusciti ad acquisire, non per meriti imprenditoriali ma per l’interessata benevolenza di stati sovrani. Nessun principio o regola comunitaria potrà mai suggerire, e far adottare, misure compensative delle perdite di gettito che un eccesso di dirigismo fiscale nostrano, del tipo di quello innanzi sommariamente descritto, rischia di provocare, spingendo operatori ed imprese ad accasarsi oltre confine.

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