Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan (foto LaPresse)

Perché è saggio smettere di tartassare le vituperate “rendite finanziarie”

Dario Stevanato
Pregi e difetti della detassazione degli investimenti nelle Pmi. Note sul “piano Padoan” anticipato dal Foglio

La recente anticipazione del Foglio sull’intenzione del governo di introdurre un regime fiscale agevolativo per aiutare la crescita delle imprese, favorendo la duratura canalizzazione del risparmio delle famiglie verso investimenti produttivi, sollecita qualche riflessione sul complessivo quadro regolatorio in cui tale agevolazione andrebbe a incidere. In particolare, la scelta di esentare le “rendite finanziarie” (secondo un’abusata espressione cui si tende ad attribuire una connotazione negativa) derivanti da investimenti in azioni e altri strumenti quotati, qualora mantenuti in portafoglio per almeno cinque anni, evidenzia in controluce le inadeguatezze dell’attuale normativa sulla fiscalità del risparmio. Interessi e proventi da conti correnti, depositi e obbligazioni sono oggi tassati al 26 per cento, ma al lordo dei costi e senza alcuna indicizzazione all’inflazione, col rischio che il prelievo intacchi in realtà il capitale. Se la mite aliquota del 12,5 per cento (ancora in vigore per i soli titoli di stato) poteva essere vista come una contropartita delle sfavorevoli regole di determinazione del reddito, il suo innalzamento ai livelli attuali solleva molte perplessità, vista anche la tendenza, in altri comparti, a una mitigazione del prelievo su redditi anch’essi aventi fonte in un capitale, come per esempio locazioni e plusvalenze immobiliari, tassabili su opzione con aliquote inferiori a quelle applicabili alle vituperate “rendite finanziarie”. A questo quadro va poi aggiunta la prossima riduzione dell’aliquota Ires, che rischia di accentuare la perdita di neutralità dell’imposta rispetto alle forme giuridiche utilizzate per gli investimenti.

 

Ma è con riguardo alla tassazione di dividendi e plusvalenze su partecipazioni che le distorsioni si fanno più evidenti: la decisione, compiuta nel 2003, di unificarne il regime a quello del risparmio finanziario, abbandonando il credito di imposta come strumento di eliminazione della doppia imposizione, richiedeva un’opera di monitoraggio e manutenzione normativa, che invece è mancata. Oggi, con l’innalzamento al 26 per cento dell’aliquota sui rendimenti relativi a quote “non qualificate”, inferiori a una certa caratura partecipativa, il risparmio investito in questi strumenti viene di fatto tartassato: se infatti si somma l’imposta sugli utili (Ires) a quella sui dividendi (ritenuta d’imposta), si ottiene un prelievo complessivo che eccede la più alta aliquota Irpef, e scatta indipendentemente dalla situazione reddituale complessiva del socio. E tale regime, che in origine doveva essere più favorevole di quello applicabile alle partecipazioni di maggior caratura, è diventato paradossalmente deteriore.

 

Quanto alle plusvalenze, si è rinunciato a differenziarne il trattamento a seconda dell’orizzonte temporale dell’investitore. In effetti, se può in linea generale essere condiviso l’apparentamento delle plusvalenze ai dividendi, posto che le prime in molti casi rappresentano una forma di liquidazione dell’investimento “utili compresi”, cioè un modo alternativo per incassare le riserve di utili accumulate, o per anticipare il realizzo degli utili futuri che ci si può fondatamente attendere, in diversi altri casi hanno un’origine esogena rispetto ai “fondamentali” della società, derivano cioè da una fluttuazione dei corsi azionari di breve periodo e natura speculativa. Risponderebbe quindi a equità tenere distinte queste ipotesi, magari riducendo un po’ il prelievo sulle plusvalenze di lungo periodo, rappresentative degli utili sottostanti (già tassati una prima volta presso la società), e aggravandolo invece su quelle speculative, realizzate in un corto o cortissimo arco temporale e prive di corrispondenza negli utili societari sottostanti, anche perché in relazione a esse non vi è alcun bisogno di correttivi per l’inflazione.

 

I progetti di detassazione degli investimenti finanziari di lungo periodo vanno dunque, ancorché forse con un eccessivo impeto agevolativo, nella giusta direzione; resta però l’impressione che si aggiunga un ulteriore regime di eccezione ai tanti già esistenti, quando invece sarebbero preferibili interventi strutturali atti a ristabilire un minimo di equità nel sistema.

 

 

Dario Stevanato è professore ordinario di Diritto tributario all’Università di Trieste

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