Terremoto: consulenti lavoro, ecco le regole permessi volontari Protezione civile

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Roma, 5 set. (Labitalia) - I lavoratori operanti nelle organizzazioni della Protezione civile in qualità di volontari possono chiedere al proprio datore di lavoro (pubblico e privato) di assentarsi dal lavoro per l'espletamento delle attività di soccorso e di assistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi nonché per le attività di addestramento e simulazione, pianificate dall'Agenzia nazionale per la Protezione civile o dalle altre strutture operative istituzionali di Protezione civile.

Roma (Labitalia) - I lavoratori operanti nelle organizzazioni della Protezione civile in qualità di volontari possono chiedere al proprio datore di lavoro (pubblico e privato) di assentarsi dal lavoro per l’espletamento delle attività di soccorso e di assistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi nonché per le attività di addestramento e simulazione, pianificate dall’Agenzia nazionale per la Protezione civile o dalle altre strutture operative istituzionali di Protezione civile.

 

E' quanto ricorda la Fondazione Studi consulenti del lavoro nella circolare numero 12 del 2016 che contiene le regole applicabili ai casi concreti per la fruizione dei permessi da parte dei lavoratori volontari impegnati nelle attività di Protezione civile per prestare i primi soccorsi ai cittadini delle province del Centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

 

La circolare contiene i fac simile per i permessi dei lavoratori e per i rimborsi ai datori di lavoro, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

 

I volontari che partecipano all’opera di soccorso (effettivamente prestato) hanno diritto: al mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; al mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato; alla copertura assicurativa secondo le modalità previste dall’articolo della legge 11 agosto 1991, numero 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.

 

La retribuzione corrisposta è soggetta al normale trattamento previdenziale e fiscale. Il datore di lavoro deve consentire il predetto impiego per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi e fino a 90 giorni nell’anno. Per le attività di simulazione i limiti sono 10 giorni consecutivi e 30 nell’anno, mentre nel caso di stato di emergenza nazionale i termini sono rispettivamente di 60 e 180 giorni.

 

La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza dovrà essere avanzata, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova, dagli interessati o dalle associazioni cui gli stessi aderiscono.

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