Apple store a Los Angeles (foto LaPresse)

Tutte le contraddizioni dell'Europa in versione “poliziotto fiscale” su Apple

Dario Stevanato
La corretta ripartizione dell’imponibile del gruppo Apple precede concettualmente la normativa sugli aiuti di Stato, ed è regolata dal diritto tributario internazionale. Temi su cui la Commissione non ha voce in capitolo.

La contestazione della Commissione europea, circa i presunti aiuti di Stato ricevuti da Apple grazie ai ruling conclusi con le autorità irlandesi, presenta un aspetto paradossale, finora rimasto in ombra. Alcuni commentatori temono per la sana competizione fiscale tra Stati, che sarebbe a loro dire minacciata dalla decisione della Commissione, ma non è qui in discussione la libertà di uno Stato di fissare l’aliquota sul reddito societario a un determinato livello, quanto di concedere, su basi selettive a una specifica impresa, un trattamento di favore rispetto alla generalità dei contribuenti, altererando la concorrenza e ponendosi così in contrasto con la normativa sugli aiuti di Stato. Nel caso in esame, tuttavia, il presunto “aiuto” concesso dall’Irlanda ad Apple non si riferisce a una riduzione dell’aliquota concessa ad personam su redditi pacificamente prodotti in Irlanda, quanto a un benevolo metodo di calcolo dell’imponibile imputato artificiosamente a un head office con sede in Irlanda, e di fatto trattato come uno stateless income, un “reddito senza Stato”.

 



 

Secondo la Commissione questa imputazione non risponderebbe a una logica economica e a i principi di corretta allocazione degli utili, posto che alla sede irlandese, priva di dipendenti e di qualsivoglia struttura aziendale, non sarebbero riferibili i ricavi delle ingenti vendite realizzate da Apple nei vari paesi europei ed extra-europei. Qui però alligna il germe della contraddizione: la corretta ripartizione dell’imponibile del gruppo Apple tra le sue varie entità precede concettualmente la normativa sugli aiuti di Stato, ed è regolata dal diritto tributario internazionale, cioè dal set delle regole che disciplinano la residenza fiscale delle società, la tassabilità degli utili d’impresa, delle royalties, i prezzi di trasferimento intragruppo, e così via. Temi su cui la Commissione non ha voce in capitolo, in quanto ancora regolati direttamente dai singoli Stati sovrani. Mentre resta ancora in sospeso l’approvazione della direttiva sulla “Ccctb”, base imponibile comune di società appartenenti a un gruppo operante su scala europea.

 

Dunque, se è vera la tesi della Commissione, l’Irlanda avrebbe concluso un ruling arrogandosi il diritto di tassare, in astratto, un reddito realizzato in realtà da Apple in altri ordinamenti fiscali, salvo poi rinunciare a tassarlo, se non in minima parte, in concreto. Si potrebbe insomma dire che l’Irlanda ha fatto un “regalo fiscale” con il gettito altrui. E la Commissione, guardiana dei Trattati sull’Unione, finisce così (senza accorgersene?) per svolgere un improprio ruolo di polizia fiscale internazionale. In effetti, nella misura in cui venga appurato che le premesse della Commissione sono corrette, ovvero che i redditi oggetto del ruling non potevano essere imputati agli head office irlandesi, in quanto appannaggio di altre giurisdizioni, non vi sarà paradossalmente alcun aiuto di Stato, posto che risulterà che l’Irlanda aveva concesso uno sgravio erodendo basi imponibili altrui. Dunque l’Irlanda andrebbe rimproverata non già per aver agevolato un’impresa radicata sul suo territorio, quanto per aver tassato indebitamente (ancorché in misura minima) un reddito estraneo alla sua sfera territoriale. E il rimedio a questa situazione risiede nei criteri di localizzazione degli utili delle imprese, che ciascuno Stato è interessato a far osservare attraverso l’ordinaria azione di accertamento tributario.

 

La stessa Commissione ha del resto precisato che l’ammontare delle imposte non versate che le autorità irlandesi devono recuperare verrebbe ridotto se altri paesi dovessero imporre ad Apple di versare maggiori imposte sugli utili indebitamente registrati in Irlanda, il che introduce un inedito elemento di condizionalità nel recupero dell’aiuto, non so come gestibile (quid iuris per i periodi di imposta ancora accertabili dagli Stati che potrebbero a questo punto accusare Apple di aver evaso le loro imposte?). E se in definitiva Apple fosse costretta, in assenza di rivendicazioni da parte di altri Stati, a restituire a quello irlandese l’aiuto ricevuto, la decisione assunta dall’Ue finirebbe per legittimare un’imposizione fiscale cui l’Irlanda non aveva in realtà diritto, cristallizzando così la lesione subita dalle altre giurisdizioni in cui Apple ha realizzato i propri redditi. Paradossalmente, se sarà confermata la decisione della Commissione, l’Irlanda riceverà un extra-gettito che comunque non le spettava, a scapito dei contribuenti di altri paesi.