Foglio 48ore

Metti la Gioconda in una gabbia. L'arte segregata

Alberto Brambilla

Il paese col più grande patrimonio artistico preferisce quasi nasconderlo. Dietro le difficoltà a esportare, vendere e mostrare opere italiane ci sono leggi antiquate che deprimono l’economia della cultura

A cinquecento anni dalla morte di Leonardo Da Vinci Francia e Italia si beccano ancora sulla “paternità” del genio. Puntuali sono tornate in voga rivendicazioni nazionalistiche sulla “proprietà” della Monna Lisa, esposta al Louvre, in occasione delle celebrazioni per il maestro del Rinascimento durante la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’Eliseo da Emmanuel Macron il 2 maggio.

  

È interessante provare a immaginare un corso diverso della storia. La Gioconda è ancora in Italia, vicino alla casa natale del suo autore, a Firenze. Per ipotesi, è nelle mani di un collezionista privato che vorrebbe esportarla, restaurarla o venderla all’asta. Se così fosse probabilmente i suoi unici spettatori sarebbero il suo proprietario e qualche suo amico o familiare (non i circa 10 milioni di visitatori del Louvre). O peggio il sorriso di Monna Lisa starebbe svanendo in uno scantinato o in una cassaforte. Sarebbe forse questo il suo destino per colpa di una trafila burocratica antica.

  

Certo, si dirà, la Gioconda è un’opera “super star”, viene valorizzata, potrebbe non andarle così male. Ma ci sono una marea di opere (quadri, libri, sculture) importanti ma meno famose che non vengono valorizzate in nessun modo a causa di una legislazione antiquata, qual è quella italiana, che penalizza i collezionisti e la fruizione pubblica dei beni culturali. Nel Dopoguerra c’era l’esigenza di proteggere legittimamente il patrimonio artistico nazionale dalle ruberie dei nazisti. Nell’articolo 9 della Costituzione, tra i principi fondamentali della Repubblica, “tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” (unico caso in cui viene usato il termine “nazione” nella Carta).

  

Infografica di Enrico Cicchetti (clicca per ingrandire)


 

La tutela del patrimonio nazionale è un obiettivo legittimo e condivisibile, ma cozza con la capacità di un privato di disporre come preferisce di un’opera d’arte in suo possesso con un danno economico per se e, probabilmente, in generale per la collettività. È infatti oltremodo difficile per un collezionista di un’opera con più di settant’anni riuscire a esportarla all’estero, concludere una vendita o eventualmente restaurarla.

 

La legge italiana – modificata da ultimo con la legge concorrenza del 124/2017 – prevede che per l’esportazione in via definitiva, ovvero l’uscita dal territorio, di opere di artisti non più viventi realizzate da oltre settanta anni occorre una autorizzazione. Questo controllo viene definito tramite il ministero per i Beni culturali e ancora prima da diciotto uffici esportazione locali. L’uscita può essere concessa o negata secondo criteri discrezionali (recentemente aggiornati con decreto ministeriale del 6 dicembre 2017 n. 537). I tempi per il rilascio di un’autorizzazione per la libera circolazione di un’opera sono più lunghi nella prassi rispetto a quelli previsti per legge. Il legislatore ha stabilito un termine massimo di quaranta giorni dal momento della presentazione della richiesta ma è anche previsto che l’iter – richiesta all’ufficio per l’esportazione, risposta del ministero e valutazione – si possa concludere in circa quindici giorni.

 

Tuttavia i termini sono di fatto molto più lunghi perché le visite per la valutazione dell’opera avvengono una volta ogni settimana (o ogni due) e l’autorizzazione al rilascio può avvenire anche in uno o due mesi di tempo. Il rischio per un collezionista è quello di perdere l’affare. “Se intraprendo una vendita con una controparte a Londra, che conta di avere l’opera in due settimane per un’esposizione o una mostra, ma passano due mesi o anche solo cinquanta giorni spesso gli affari vengono annullati”, dice Enrico Frascione, presidente dell’Associazione Antiquari d’Italia che conta 150 iscritti con un patrimonio di valore. Viene quindi preclusa l’opportunità di raggiungere i mercati come quello americano, che ha il maggiore numero di collezionisti plurimilionari, quello inglese, la principale piazza di aste mondiale, e quello asiatico, soprattutto cinese, in rapida crescita. Il mercato americano, inglese e cinese insieme contano in termini di vendite di opere d’arte l’84 per cento della quota mondiale.

  

  

Peggio va, invece, se l’autorizzazione all’esportazione non viene concessa, ovvero se l’opera viene “notificata”. In questo caso l’opera non solo non può essere esportata ma il possessore subisce limitazioni sulla mobilità del bene entro i confini nazionali – non può essere spostato senza autorizzazione ministeriale né per intavolare una compravendita, per esempio con una banca o un privato, né per restaurarla. In caso di notifica il valore dell’opera viene automaticamente abbattuto, anche di un quarto, e il collezionista subisce una perdita secca senza che questo comporti alcun riconoscimento o un indennizzo da parte dello stato. Inoltre, il possessore di un’opera notificata ne è penalmente responsabile e, per esempio, in caso di furto dovrà risarcire lo stato. In Francia va diversamente: lo stato può impedire l’esportazione ma, se lo fa, ha l’onere di trovare i soldi per acquistare quell’opera entro un tempo limitato altrimenti deve lasciarla andare.

 

Il 10 dicembre 2018 l’Associazione Antiquari d’Italia ha scritto una lettera al segretario generale del ministero per i Beni culturali, Giovanni Panebianco, per chiedere alcune modifiche legislative, in primis nella velocizzazione dei tempi delle richieste (scambi di lettere attraverso mail e non via posta) e nella semplificazione delle procedure. E poi per chiedere un registro degli oggetti notificati che non è ancora disponibile nonostante la legge lo preveda. Possono capitare situazioni spiacevoli per questo motivo. E’ il caso di una nobile famiglia che vendette una scultura a un collezionista: si trattava di un’opera notificata e il nonno, che ne era proprietario, non l’aveva comunicato ai familiari prima di morire. Il collezionista l’ha così venduta all’estero e, una volta esposta, un critico d’arte ha notato che non poteva essere lì in quanto vincolata. Il ministero ha di regola un anno e mezzo di tempo per potere revocare l’esportazione e riportare l’oggetto in patria. In quel caso ha esercitato questa funzione. Il collezionista l’ha restituita ed è anche stato accusato di esportazione illegale di opere d’arte. Il procedimento penale è tuttora in corso.

 

Il possessore subisce quindi una limitazione nella disponibilità dell’opera – e a volte della sua libertà personale – sacrificandosi per la tutela del patrimonio artistico nazionale. La proprietà privata è così vincolata alla vigilanza dello stato. “In Europa la legge italiana è forse in la più antica – dice l’avvocato Giuseppe Calabi di Cbm & Partners, studio specializzato anche in diritto dell’arte – Il primo esempio di normativa organica che ha previsto un controllo è la legge Rosadi del 1909 ma ce n’erano nella chiesa e nel Gran ducato di Toscana per la protezione del patrimonio culturale. Oggi – dice l’avvocato – dovremmo interrogarci su quale sia l’equilibrio tra circolazione del patrimonio artistico e la sua protezione. Dovremmo applicare la teoria dell’utilità marginale – ovvero quale grado di soddisfazione fornisce la fruizione di un bene – e chiederci quale sia il beneficio di tenere in Italia un ennesimo quadro di Lucio Fontana o di Alberto Burri piuttosto che farli entrare nel circuito virtuoso del collezionismo, dei musei, e nella disponibilità del pubblico anche all’estero”.

  

Il risultato di questi vincoli è che se un collezionista è proprietario di un’opera importante può preferire di non rivelarla affatto per evitare la notifica. Quale senso ha tenere in cella una ricchezza che è tale soprattutto se viene mostrata ed è conosciuta? Più che “tutela” pare “conservazione”. E’ dunque lecito chiedersi cosa significhi “tutela”. E’ possibile dire che il patrimonio artistico sia tutelato se, per colpa di un processo burocratico, addirittura perde valore economico? Qual è l’utilità della “tutela”, ai fini di un pubblico interesse, se un’opera d’arte resta segregata invece che essere fruibile alla moltitudine?

  

Il collezionista italiano è sottoposto a vincoli e rischi di gran lunga maggiori rispetto a quelli di un collezionista straniero. Non a caso, secondo un report di Ubs, una banca svizzera, il peso del paese con il maggiore patrimonio artistico del mondo è inferiore al 2 per cento nel mercato dell’arte mondiale. Tutto ciò riflette una visione antagonista tra mercato e tutela che spesso affiora nei rapporti tra privati e Pubblica amministrazione. Mentre la gran parte delle collezioni museali pubbliche sono frequentemente il risultato di lasciti privati, il mondo del collezionismo dovrebbe essere visto non come popolato da speculatori ma dovrebbe essere considerato una risorsa. In fondo quale senso avrebbe tenere il sorriso di Monna Lisa in una gabbia?

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  • Alberto Brambilla
  • Nato a Milano il 27 settembre 1985, ha iniziato a scrivere vent'anni dopo durante gli studi di Scienze politiche. Smettere è impensabile. Una parentesi di libri, arte e politica locale con i primi post online. Poi, la passione per l'economia e gli intrecci - non sempre scontati - con la società, al limite della "freak economy". Prima di diventare praticante al Foglio nell'autunno 2012, dopo una collaborazione durata due anni, ha lavorato con Class Cnbc, Il Riformista, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) e il settimanale d'inchiesta L'Espresso. Ha vinto il premio giornalistico State Street Institutional Press Awards 2013 come giornalista dell'anno nella categoria "giovani talenti" con un'inchiesta sul Monte dei Paschi di Siena.