La Manovra ha introdotto la maggiorazione dell’aliquota Ires per i concessionari pubblici operanti nel settore dei trasporti (foto LaPresse)

In Manovra torna la Robin tax. Ma non era incostituzionale?

Dario Stevanato*

Un’imposta irrispettosa del principio di uguaglianza, con uno sciagurato precedente. Il contribuente davanti a un dilemma

L’imposizione delle società di capitali iniziò ad affermarsi, nel XIX secolo, in parallelo all’industrializzazione e all’emergere di nuovi settori produttivi. Le prime imposte sulle società avevano sovente natura settoriale: tributi speciali colpivano le società ferroviarie, l’industria automobilistica, banche e compagnie assicurative, con basi imponibili e aliquote di volta in volta diverse. La prassi fiscale degli Stati è in seguito evoluta verso modelli di tassazione uniformi, e l’imposta sui profitti delle società ha assunto carattere generalizzato, di norma senza più distinzioni legate ai settori produttivi, anche per una più matura elaborazione teorica del principio di capacità contributiva ed uguaglianza tributaria.

 

Nell’ambito di questa tendenza di fondo sono tuttavia ancora rinvenibili differenziazioni, giustificabili alla luce del principio di “discriminazione qualitativa dei redditi”, il quale postula che alcuni redditi – per le condizioni di privilegio in cui vengono conseguiti – rivelino una maggiore attitudine alla contribuzione. Vi possono così essere particolari condizioni di redditività, magari legate a posizioni monopolistiche e a rigidità della domanda, tali da giustificare un trattamento fiscale ad hoc, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 10/2015 sulla “Robin tax” che riguardava le società petrolifere. Ma occorrerebbe, a tal fine, argomentare razionalmente la presenza di sovra-profitti nello specifico settore, e concepire un prelievo maggiorato proprio su tali extra-profitti, non già sull’intero reddito prodotto dall’impresa. Altrimenti, una maggiorazione dell’aliquota rischia di risultare discriminatoria e violare il principio di uguaglianza, come successo con la “Robin tax” già dichiarata incostituzionale dalla Corte.

 

Come nel 2008 si cerca di blandire l’elettorato facendo leva sul carattere redistributivo della misura, asseritamente volta a ridurre i fenomeni
di marginalità e disagio sociale. Ma un’imposta incostituzionale non perde tale connotazione soltanto perché è utilizzata per finalità
che la collettività ritiene commendevoli

 

Rispetto a questo scenario la maggiorazione dell’aliquota Ires per i concessionari pubblici operanti nel settore dei trasporti (autostrade, porti, aeroporti e ferrovie), inserita nella legge di Bilancio 2020, oltretutto con effetti quasi-retroattivi (la più elevata aliquota si applicherebbe anche al periodo d’imposta 2019), rischia di incorrere nelle medesime censure che vennero vittoriosamente rivolte alla prima “Robin tax” dalle società petrolifere ed elettriche che si trovarono colpite selettivamente dalla misura.

  

Anche la maggiorazione Ires introdotta con la legge di Bilancio 2020, infatti, è doppiamente selettiva, sceverando tra tutte le società di capitali le sole imprese concessionarie di servizi pubblici, e tra queste soltanto quelle operanti nel settore dei trasporti. Occorrerebbe però dimostrare o almeno argomentare la presenza di extra-profitti nel settore, e, dopo aver individuato un razionale criterio per individuarli, limitare solo a essi l’innalzamento dell’aliquota, lasciando in vigore l’aliquota-base sulla parte “ordinaria” di tali profitti.

Irrilevante, peraltro, è l’annunciata destinazione del gettito: anche stavolta, come nel 2008, si cerca di blandire l’elettorato facendo leva sul carattere redistributivo della misura, asseritamente volta a ridurre i fenomeni di marginalità e disagio sociale. Ma a parte rilevare l’incontrollabilità dell’utilizzo delle risorse, se non concependo un vero e proprio tributo di scopo con gettito a destinazione vincolata, resta il fatto che un’imposta incostituzionale per violazione del principio di uguaglianza tributaria non perde tale connotazione soltanto perché la relativa entrata è utilizzata per finalità che la collettività ritiene commendevoli.

 

Il vero interrogativo tecnico-politico, tuttavia, riguarda ragioni e prospettive sottostanti a un intervento che, nel ripercorrere la strada già imboccata con la “Robin tax” del 2008, sembra avere un destino segnato. Forse, il legislatore conta sulla natura temporanea della misura, concepita per il triennio 2019-2021, per un giudizio benevolo della Corte Costituzionale, che in precedenti occasioni ha in effetti “salvato” differenziazioni delle aliquote per settori produttivi proprio argomentando in base al loro carattere transitorio e temporaneo (vedi ad esempio Corte Cost. n. 21/2005 in relazione alla maggiorazione di aliquota Irap per banche e assicurazioni). O forse il legislatore, consapevole dell’incostituzionalità della maggiorazione Ires, spera che la Corte riaffermi il principio contenuto nella citata sentenza n. 10/2015, in cui il rimborso dell’imposta dichiarata incostituzionale venne inopinatamente negato facendo prevalere le esigenze di equilibrio del bilancio dello Stato.

 

Si tratta in effetti di un precedente sciagurato, con cui è stato creato un duraturo vulnus nel rapporto tra Stato impositore e contribuenti, e che oggi svela i suoi effetti criminogeni, in entrambe le direzioni del rapporto tributario. La limitazione degli effetti temporali delle sentenze di incostituzionalità con blocco dei rimborsi dei tributi dichiarati incostituzionali, com’era prevedibile, si sta dimostrando oggettivamente idonea a inquinare le prassi normative e a togliere ogni remora al legislatore nella progettazione di tributi selettivi, noncurante della loro probabile incostituzionalità, data comunque la possibilità di ricavarne un gettito non precario.

 

Quanto al contribuente che si ritenga ingiustamente discriminato da un’imposta irrispettosa del principio di uguaglianza, lo stesso è posto di fronte a un paradosso e a un dilemma inaccettabile: prestare ossequio alla legge istitutiva del tributo e adempiere all’obbligo di pagamento, correndo così il rischio di restare definitivamente inciso dall’imposta ancorché in seguito dichiarata incostituzionale; oppure sottrarsi all’obbligo di pagamento, violando la legge, ma mantenendo intatta la possibilità di tutelare i suoi diritti costituzionali a una giusta imposizione. Comunque la si voglia vedere, non proprio un bel viatico per l’affermazione dello Stato costituzionale di diritto.

 

*professore ordinario di Diritto tributario Università di Trieste

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