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Istruzioni per fare del Modello Genova il Modello Italia

Maurizio Maresca

Adeguamento legislativo e nomina di un Alto commissario estraneo alla politica: la ricostruzione post Covid passa da qui

E’ il momento che il nostro paese intervenga per realizzare le opere, le infrastrutture e forse anche le scelte di politica economica (ad esempio il riequilibrio modale, le alleanze industriali, gli investimenti stranieri) necessarie per la crescita e la competitività dopo l’emergenza Covid. Quale credibilità può mai avere un paese che chiede all’Unione europea interventi sul territorio o trasferimenti destinati a opere, infrastrutture o servizi se il suo ordinamento presenta criticità e debolezze come quelle che hanno impedito all’Italia di rispettare i tempi di realizzazione delle reti o di promuovere imprese competitive? In questo senso il Modello Genova può essere un importante punto di partenza: anche perché la sua coerenza con l’ordinamento europeo è stata valutata dalla stessa Unione che oggi deve decidere una sua recovery policy. Il Modello Genova si compone di due diversi momenti. Dagli stessi si deve partire per costruire un Modello Italia.

 

Il primo elemento consiste nella esclusione, operata dal d.l. 109 del 2018, dell’applicazione di qualsivoglia procedura nazionale per la progettazione, costruzione e manutenzione delle opere e delle infrastrutture necessarie, fatta salva l’applicazione delle norme e dei princìpi dell’ordinamento europeo. Infatti molte disposizioni contenute nel d.lgs 50 del 2016, diverse dalle prescrizioni europee, rallentano o addirittura impediscono gli investimenti. In particolare, il decreto 50 ha aggiunto alle procedure europee la pervasiva disciplina dell’Anac: un ente di regolazione che a sua volta produce, a valle, norme e vincoli secondari. Altre procedure, previste da diverse leggi speciali (per esempio la legge 84 del 1994 sulla portualità), si aggiungono poi alle norme europee, segnatamente alle direttive 23 e 24 del 2014 in materia di concessioni e appalti.

 

Per recuperare credibilità occorre una norma a carattere generale che preveda, relativamente agli investimenti strategici e urgenti presidiati da un alto commissario, il solo rispetto delle direttive 23 e 24 con esclusione di ogni altra disposizione nazionale. La norma potrebbe magari estendersi ai progetti strategici del paese: per esempio alle grandi alleanze (i c.d. European Champion nei comparti dello shipbuilding, delle infrastrutture autostradali e della portualità) o alla valutazione degli investimenti diretti stranieri. Proprio la responsabilità attribuita a un commissario che opera in stretta intesa con gli uffici di Palazzo Chigi, avuto riguardo dell’importanza e dell’urgenza dell’opera, potrebbe costituire una forma di garanzia e un contrappeso.

 

In secondo luogo, è centrale nel Modello Genova la figura del commissario. Nel caso del Ponte Morandi, un commissario “tradizionale” non avrebbe conseguito alcun successo, neppure in presenza di una disposizione di esclusione delle procedure nazionali come quella di cui all’art. 1, d.lgs 109. Perché, proprio pensando alla discrezionalità amministrativa introdotta dalla norma, non è tipico che i funzionari dello stato assumano rischi e responsabilità così significativi (tanto più se si considera la mancanza di presìdi nel sistema giuridico italiano contro le liti temerarie o anche solo infondate). A ben vedere, nel caso di tutte le infrastrutture alle quali sarebbe stato altrimenti applicabile il d.lgs. 50, è stato decisivo il sindaco-commissario Marco Bucci: una persona estranea alla politica, insofferente alla burocrazia e pronto ad assumere i rischi di scelte molto delicate.

 

Allo scopo di costruire il Modello Italia per la ricostruzione post Covid occorre quindi prevedere, nel caso di progetti strategici e urgenti, la nomina di un Alto commissario da parte del presidente del Consiglio. Questo non deve solo avere caratteristiche di comprovata competenza e serietà ma, essendo la sua nomina sottoposta a una procedura consultiva parlamentare, deve beneficiare anche del supporto della politica. Questa scelta pare importante perché proprio le caratteristiche e la provenienza dell’Alto commissario consentono di fondare una procedura speciale a carattere derogatorio.