la sentenza
Gkn revoca i licenziamenti. Per il tribunale informare i sindacati è un obbligo
I giudici di Firenze hanno accolto il ricorso presentato dalla Fiom Cgil: la mail inviata ai 422 dipendenti non è uno strumento accettabile per comunicare il licenziamento. Ora l'azienda dovrà avviare un confronto con le parti sociali
Chiudere una fabbrica e licenziare i dipendenti con una mail, non è solo incivile ma illegale. La sentenza del tribunale di Firenze, che ha accolto il ricorso presentato dalla Fiom Cgil contro la decisione della Gkn di stoppare la produzione dello stabilimento di Campi di Bisenzio avviando la procedura di licenziamento collettivo per 422 dipendenti, senza che sul punto ci fosse stato un confronto con le parti sociali, è un esempio di come la macchina della giustizia in Italia possa essere efficiente e tempestiva. E, dunque, basta farla funzionare per gestire casi estremi come quelli della multinazionale britannica e a scoraggiare che avvengano altre situazioni simili. L'azienda ha già fatto sapere che revocherà la procedura di licenziamento fin da subito dando "immediata esecuzione" alla sentenza, come spiega una lettera indirizzata al ministero del Lavoro, al Mise, ai sindacati e alle istituzioni territoriali della Toscana.
Il tribunale ha condannato la società a revocare la lettera di apertura della procedura di licenziamento collettivo, fatta recapitare ai lavoratori il 9 luglio scorso tramite una mail, a porre in essere le procedure di consultazione e confronto previste dallo statuto dei lavoratori e a pagare le spese legali (9.300 euro). Il principio importante che è stato riaffermato nella sentenza – sicuramente destinata a fare giurisprudenza – è che è un obbligo informare il sindacato circa l’esistenza di condizioni che inducano l’azienda a valutare la necessità di riduzioni del personale. Tanto più che la stessa azienda solo un anno prima aveva escluso la possibilità di licenziamenti e si era impegnata, nel caso le condizioni di mercato fossero mutate, a confrontarsi con le rappresentanze sindacali. Ma nessuna informazione – si legge nel provvedimento – risulta essere stata fornita al sindacato sul carattere allarmante dei dati relativi all’azienda e la ricaduta sulle dinamiche occupazionali. Né la Gkn può sostenere di non avere alcun obbligo informativo, essendo mancata una esplicita richiesta del sindacato. In definitiva, non viene messa in discussione la discrezionalità dell’impresa rispetto alle decisioni di cessare l’attività, ma questa discrezionalità deve essere esercitata nel rispetto di principi di buona fede e correttezza contrattuale nonché del ruolo e delle prerogative del sindacato. La morale della favola è che basta far rispettare le leggi che già esistono per stabilire un corretto funzionamento delle relazioni economiche e sociali in Italia, senza che vi sia bisogno di introdurne di nuove che, aumentando la mole di vincoli e burocrazie, finirebbero per scoraggiare le scelte di investimento.