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La regressività del concordato preventivo e la fine dell'Irpef

Dario Stevanato

Il Consiglio dei ministri ha approvato la misura che prevede che i lavoratori autonomi e le imprese versino imposte su un reddito concordato per due anni: l'obiettivo è introdurre una tassazione sostitutiva agevolata. Soddisfazione da parte dei commercialisti

Il concordato preventivo biennale, appena approvato in Consiglio dei ministri, costituisce un caposaldo della politica fiscale del governo: da esso ci si attendono le risorse per ridurre il livello di imposizione del “ceto medio”. In sintesi, si tratta di un meccanismo con cui l’impresa o il lavoratore autonomo si impegna per un biennio a  versare le imposte su un reddito “concordato” con l’Agenzia delle Entrate, con irrilevanza di eventuali maggiori o minori redditi effettivi e tendenziale preclusione dell’attività di accertamento. Evidentemente, avrà convenienza ad aderire chi prevede di conseguire redditi più elevati di quelli concordati.
 

In sè, il concordato preventivo incide solo sulle basi imponibili, predeterminandole, senza assoggettarle a un livello di imposizione inferiore all’ordinario: non è dunque un regime necessariamente agevolativo, tanto che potrebbe risultare penalizzante in caso di mancato raggiungimento del reddito concordato a priori. Tuttavia, al fine di renderlo più appetibile sono allo studio misure incentivanti, stavolta sì a carattere agevolativo. Accogliendo una proposta dei commercialisti, la commissione Finanze del Senato appare infatti propensa a introdurre un regime opzionale di imposizione sostitutiva sul reddito incrementale concordato, con aliquote variabili tra il 10 e il 15 per cento, inversamente proporzionali al grado di affidabilità del contribuente risultante dal suo punteggio “Isa”: tali aliquote troverebbero applicazione in luogo delle ordinarie aliquote progressive Irpef.
 

Si tratta di un congegno analogo a quello sperimentato con la legge di Bilancio 2023, etichettato come “flat tax incrementale” anche se in realtà nulla ha in comune con una “flat tax”: il reddito incrementale rispetto a quello dichiarato in un’annualità precedente darà infatti vita, nient’altro che a uno scaglione superiore di reddito ritagliato su misura del singolo contribuente, al quale si applicherà una sostitutiva dell’Irpef i cui vantaggi potrebbero essere acquisiti dal contribuente anche pianificando nel tempo la distribuzione di costi e ricavi.
 

La nuova tassazione sostitutiva presenterebbe inedite criticità, sul piano dell’equità sia verticale sia orizzontale. Quanto all’equità verticale, il regime sostitutivo ipotizzato è ad aliquota proporzionale nell’ambito dell’“incremento” reddituale che ne costituisce la base imponibile, ma nell’ottica dell’intero reddito di lavoro autonomo o d’impresa dichiarato esso svela un carattere regressivo. Un’aliquota compresa tra il 10 e il 15 per cento, applicata alla parte del reddito eccedente quello dichiarato nel 2023, sarebbe infatti notevolmente più bassa di quelle applicate sul reddito inferiore alla soglia, determinando un caso di regressività dell’imposta di dubbia costituzionalità. Infatti, se è vero che il principio di progressività sancito dall’art. 53 comma 2 della Costituzione si riferisce al “sistema tributario” e non alle singole imposte, che possono essere proporzionali e finanche regressive, è anche vero che la progressività del sistema è garantita proprio dalla progressività dell’Irpef. Dunque, l’introduzione per una significativa platea di soggetti di una struttura del tributo dall’andamento regressivo sovvertirebbe i postulati dell’imposta personale progressiva sul reddito, entrando in conflitto con il principio di progressività del “sistema tributario”.
 

Sul versante dell’equità orizzontale, invece, un’imposizione sostitutiva dai tratti agevolativi sulla parte di reddito incrementale darebbe luogo a una disparità di trattamento tra contribuenti aventi nel biennio 2024-2025 lo stesso livello e tipologia di reddito, per il solo fatto che alcuni di essi hanno avuto un reddito inferiore nel 2023. Ora, se si considera che l’Irpef è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma, non sembra giustificabile una differenziazione del carico tributario di soggetti che dichiarano in un certo anno redditi di pari ammontare e qualità, soltanto in ragione del diverso livello dei redditi dichiarati nell’anno precedente, nemmeno valorizzando l’interesse pubblico all’emersione dell’evasione e al risparmio di energie amministrative da dedicare ai controlli, che il concordato preventivo intende perseguire.
 

Analoghe critiche potrebbero essere mosse anche nei confronti delle recenti proposte, di provenienza sindacale, di detassare gli incrementi contrattuali dei lavoratori dipendenti. Come si vede, ogni categoria o nicchia di contribuenti cerca di ricavarsi un posto al sole e sfuggire alla progressività dell’Irpef, con la complicità della compagine governativa di turno: ciò rende l’imposta personale sempre meno “universale” e sempre più frammentata e “classificata”.
 

Nulla di nuovo, in effetti, ma le iniziative di cui si è detto rappresentano un salto di qualità, in negativo, nel processo di erosione e smantellamento della base imponibile Irpef. La differenza tra le proposte qui commentate e le imposizioni sostitutive oggi esistenti sta nel fatto che i regimi agevolativi che si vorrebbero introdurre farebbero perno su un aspetto quantitativo anziché qualitativo: non sarebbe cioè tassata in via sostitutiva e proporzionale una certa “tipologia” di reddito (come avviene ad esempio per gli interessi, i canoni di locazione o i redditi degli autonomi forfettari), bensì un certo ammontare di reddito “incrementale” rispetto a quello conseguito in un periodo precedente. Non soltanto, dunque, vi sarebbe una tassazione proporzionale di queste porzioni, anche molto elevate, del reddito individuale; in aggiunta, la struttura dell’imposta assumerebbe carattere regressivo determinando un carico disuguale rispetto ad altri contribuenti che dichiarano un identico reddito.

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