“Le intercettazioni pubblicate sui giornali – ha scritto sul Foglio Ilaria Capua – sono estratti di conversazioni, ascoltate e trascritte senza la minima certezza della obiettiva comprensione del lor

Chiudete quel rubinetto

Annalisa Chirico

Un modo efficace per fermare la gogna c’è ed è fermare la pubblicazione delle intercettazioni. Non serve una legge, serve buon senso. Girotondo di opinioni

Non è una provocazione intellettuale, è una proposta politica. Contro lo sputtanamento mediatico c’è un rimedio soltanto: divieto assoluto di pubblicazione, basta intercettazioni e brogliacci trascritti sui giornali, indipendentemente dal rilievo penale, non importa se riguardino indagati o “terzi non indagati”, divieto assoluto fino al dibattimento. Un rimedio choc, converrete, ma necessario. Dopo lo scandalo per l’intercettazione tra Renzi padre e figlio, mai depositata e per giunta priva di rilievo penale, persino il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano ha richiamato la politica alle sue responsabilità: “Tutti adesso gridano contro l’abuso delle intercettazioni e l’abuso della pubblicazione. È un’ipocrisia paurosa perché è una questione aperta da anni e anni con sollecitazioni frequenti e molto forti da parte delle alte istituzioni. Io personalmente ho messo il dito in questa piaga e non c’è mai stata una manifestazione di volontà politica per concordare provvedimenti che avessero messo termine a questa insopportabile violazione della libertà dei cittadini, dello stato di diritto e degli equilibri istituzionali”.

 

Casellati (Csm): "La pubblicazione di intercettazioni nel corso di indagini giudiziarie è un malcostume  non più tollerabile"

In effetti, la politica non ha agito, la magistratura invece, in nome dell’autoregolamentazione, ha adottato una serie di circolari interne alle procure. Armando Spataro, procuratore capo di Torino e secondo, dopo Pignatone, ad aver emanato rigorose direttive interne, difende la sua scelta: “Se l’obiettivo è dare alle intercettazioni lo scopo che realmente hanno – dimostrare la colpevolezza, o l’innocenza, dell’imputato – sono d’accordo. Già oggi, prima del dibattimento, è vietato pubblicare, per esempio, intercettazioni che contengono dati sensibili, come per esempio lo stato di salute della persona indagata. Con la direttiva da me adottata, e sottoscritta da 50 pm, non abbiamo certo voluto limitare la libertà di stampa. Io sono stato impegnato per molti anni con giornalisti e Consigli dell’Ordine professionale contro i progetti di cosiddette ‘leggi bavaglio’ che per fortuna non sono mai andati in porto, almeno fino a questo momento. Ma impegnarsi a favore della libertà di informazione non significa affatto dimenticare che le intercettazioni sono finalizzate non a garantire la circolazione dell’informazione attraverso la stampa, ma a raccogliere elementi di prova a carico dei ritenuti responsabili dei reati oggetto delle indagini.

 

 

Nell’ambito di questa impostazione logica e giuridica, conseguentemente restano divieti di utilizzabilità e quelli di protezione della riservatezza personale. Il dovere di informare, insomma, non deve essere confuso con il doveroso divieto di circolazione di dati inutilizzabili o sensibili e irrilevanti. A proposito della rilevanza giudiziaria di una notizia o di una conversazione, aggiungo che si tratta di valutazioni che non si possono disciplinare per legge e che vanno invece rimesse, di volta in volta, a pm e giudici, nel contraddittorio con i difensori. Nella mia direttiva è previsto che anche la polizia giudiziaria valuti la utilizzabilità o meno delle intercettazioni, così come se esse riguardino dati sensibili e irrilevanti. E nei casi dubbi, potrà essere consultato il magistrato. Facciamo un esempio: immaginiamo un politico imputato di corruzione. Non sono rilevanti solo le telefonate in cui si parli di scambio tra soldi e favori illeciti. Ma anche quelle che, dimostrando la rete di potere degli indagati, avvalorino il giudizio di responsabilità dei medesimi.

 

Galoppi (Csm): "Giusta la proposta di Gratteri di inasprire le pene per il reato di pubblicazione arbitraria"

È altro discorso, invece, quello che riguarda la deontologia del giornalista che ottenga comunque una notizia di questo tipo e decida di pubblicarla: qui entrano in ballo altri principi, come quelli sulla estensione del diritto-dovere di informazione, elaborati anche dalla Corte europea dei diritti umani”.

 

Naviga invece in acque incerte il ddl Orlando sul processo penale che contiene un capitolo ad hoc sulle intercettazioni. In proposito, il sottosegretario alla Giustizia Gennaro Migliore plaude all’iniziativa del Foglio: “Come intervenire sulle intercettazioni non può ritornare ad essere un tema di polemica politica. Si tratta piuttosto di rientrare in un quadro condiviso di garanzie. Per questo, nel ddl penale si traduce in legge ciò che alcune procure (Roma e Torino in particolare) hanno già applicato con delle circolari. Si tratta di stabilire che le intercettazioni non rilevanti ai fini del processo, che comunque vengono conservate in file audio a disposizione delle parti, non vengano trascritte sul cartaceo. Si eviterebbe così la circolazione di intercettazioni ininfluenti dal punto di vista processuale, che però possono occupare pagine e pagine di giornali”. Del tema si è occupato pure il Consiglio superiore della magistratura, e qui si registrano distanze tra gli stessi consiglieri. Per il magistrato Claudio Galoppi, presidente della VII commissione, “con il divieto totale di pubblicazione fino al dibattimento il problema sarebbe differito soltanto di qualche mese. Pensate soltanto alle intercettazioni contenute nelle ordinanze di misura cautelare: diventano automaticamente note alle parti, il controllo della diffusione è impossibile. Credo invece che la proposta della commissione ministeriale presieduta da Nicola Gratteri contenesse spunti interessanti. Per esempio, vietava l’utilizzo di conversazioni senza attinenza con il capo di imputazione; inaspriva le pene per il reato di pubblicazione arbitraria di intercettazioni, vietando le trascrizioni integrali negli atti, se non nelle sentenze, salvo che la riproduzione testuale non sia rilevante a fini di prova. Il tema, alla fine, è l’effetto dissuasivo della pena”.

 

Favorevole alla proposta tranchant del Foglio è la consigliera laica Elisabetta Alberti Casellati, avvocato e osso duro nella compagine attuale del Csm: “La pubblicazione sui giornali di intercettazioni telefoniche nel corso di indagini giudiziarie è un malcostume non più tollerabile. E’ inaccettabile che si venga accusati, giudicati e condannati dai media, ancor prima che qualsiasi processo abbia inizio nelle aule giudiziarie. La presunzione di innocenza è un diritto sancito dalla Costituzione che nessun inquirente e nessun giornalista deve mai dimenticare; resta pertanto una priorità fino alla condanna definitiva. Mi auguro che il Parlamento approvi finalmente una legge sulle intercettazioni, limitando drasticamente questo abuso e fermando la pubblicazione di conversazioni telefoniche, la maggior parte delle quali sono spesso irrilevanti ai fini giudiziari. Lo si faccia presto e bene per tutelare l’interesse dei cittadini”.

 

Per il magistrato Luca Forteleoni, componente del Csm in quota Magistratura indipendente, “occorre individuare un punto di

Gennaro Migliore: "E' necessario evitare la circolazione di intercettazioni ininfluenti dal punto di vista processuale"

equilibrio normativo tra segretezza degli atti di indagine e, in particolare, del materiale intercettativo e pubblicità di dati socialmente utili e rilevanti. La vostra ipotesi di apporre un divieto assoluto fino al momento di deposito della richiesta di rinvio a giudizio può apparire eccessivamente draconiana, anche alla luce dei tempi talora lunghi per l’approdo a detta fase procedimentale. Senza voler essere al riguardo esaustivi, si potrebbe, in primo luogo, cristallizzare a livello normativo il divieto assoluto di pubblicare in fase di indagini conversazioni irrilevanti il cui contenuto è estraneo all’oggetto delle imputazioni e tra soggetti estranei all’indagine, dando consacrazione legislativa alle regole già individuate al riguardo dai procuratori italiani e dal CSM con una recente risoluzione sulla medesima materia. Una soluzione intermedia relativa al momento a partire dal quale rendere pubblicabile il materiale intercettativo potrebbe essere individuato nella fase successiva alla notifica alle parti dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415 bis del codice di procedura penale, con contestuale deposito integrale degli atti. Detta fase produce una concreta discovery degli atti e interviene a ridosso della conclusione delle indagini, aprendo il segmento delle richieste istruttorie difensive integrative con conseguente primo contraddittorio anticipato tra accusa e difesa.

 

Altra soluzione potrebbe essere quella di individuare un momento anticipato rispetto al rinvio a giudizio per lo svolgimento della udienza di stralcio delle intercettazioni irrilevanti, al fine di estromettere celermente dal materiale investigativo conversioni inutilizzabili o estranee alla imputazione, impedendo in tal modo la immissione di dati sensibili privati nel circuito mass-mediatico”. Braccio destro di Piercamillo Davigo a Palazzo dei Marescialli è Aldo Morgigni, consigliere togato di Autonomia e indipendenza: “Si tende a sovradimensionare il problema. Di fatto il 90 percento delle intercettazioni pubblicate sono estratti di atti già noti all’indagato quindi sono pubblicabili se le norme sulla privacy lo consentono, ma trattandosi per lo più di personaggi pubblici la privacy è ridotta, sempre secondo la giurisprudenza. In sostanza se pubblico uno stralcio di trascrizione tratta da una misura cautelare – nel 90 percento dei casi è così – l’indagato la conosce già e quindi non c’è segreto. Il riassunto o l’estratto è pubblicabile. Se la conversazione riguarda un terzo che commenta una partita di calcio o racconta un’avventura amorosa, la trascrizione non è pubblicabile non per il divieto del codice penale ma per il divieto del decreto legislativo 196 del 2003 in materia di privacy. Se però io, da magistrato, dico che allo stadio mi hanno fatto entrare perché sono amico o ho fatto un favore al presidente della squadra, o che la persona con la quale avevo una relazione amorosa è stata da me aiutata in un processo, allora l’interesse pubblico a conoscere questa informazione sul mio comportamento supera anche i (blandi) divieti previsti dal decreto 196”. Nel 2010 il giudice Morgigni firmò l’arresto di Silvio Scaglia, numero uno di Fastweb, in carcerazione preventiva per tre mesi cui ne seguirono nove ai domiciliari. Scaglia è stato assolto in primo grado. “Non è una vicenda che desidero commentare, c’è un appello pendente. Vedremo come andrà a finire. Se sarà condannato, detrarrà i mesi trascorsi in carcere dalla pena finale. Se sarà assolto, chiederà la riparazione per ingiusta detenzione, sempre che sussistano i presupposti”.

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