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Le vittime dei processi mediatici dovrebbero essere risarcite. Così

Ermes Antonucci

Chi affronta un processo, oltre all’azione penale subisce la gogna su tv e giornali. Una proposta di Vittorio Manes

Le vittime del processo mediatico vanno risarcite, siano esse poi riconosciute come innocenti o colpevoli in sede di giudizio. Gli strumenti esistono e vanno applicati. A dirlo non è un avvocato penalista qualsiasi, ma Vittorio Manes, docente di Diritto penale all’Università di Bologna e legale, tra gli altri, del governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, del sindaco di Bologna Virginio Merola e dell’ex numero due del Sisde Bruno Contrada, assolto definitivamente lo scorso luglio dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa dopo 25 anni di sofferenze giudiziarie, di cui 10 in carcere. Ma Manes è anche l’uomo scelto dall’ex premier Matteo Renzi per reagire, a forza di richieste di risarcimento danni per diffamazione (ancora in fase di definizione, in verità), alla tempesta mediatica scaturita dal caso Consip e ad attacchi di vario genere.

 

Anche sull’onda di queste esperienze, Manes ha scritto e pubblicato su una delle riviste più note del settore, “Diritto penale contemporaneo”, un articolo che sta facendo molto rumore, intitolato “La vittima del processo mediatico: misure di carattere rimediale”.

 

“L’articolo parte da una constatazione – spiega Manes al Foglio – e cioè che alla base del fenomeno noto come processo mediatico si pone il conflitto, difficilmente superabile, tra diritti contrapposti: da un lato la cronaca giudiziaria e dall’altro i diritti delle persone che subiscono la  mediatizzazione del processo (rispetto della vita privata e familiare, riservatezza, presunzione di innocenza). Tutti questi diritti hanno rango di diritto fondamentale, ma la scarsissima effettività garantita al segreto istruttorio e l’estensione attualmente riconosciuta alla cronaca giudiziaria finiscono col mortificare i diritti di chi è sottoposto alla ‘gogna mediatica’. Bisogna allora cercare di cambiare prospettiva: non cercare l’annichilimento di un gruppo di diritti a discapito degli altri, ma provare a garantire, per quel che è possibile, un gioco a somma zero, consentendo un riequilibrio per colui che è travolto dal processo mediatico, sia nelle ipotesi in cui questi sia riconosciuto colpevole, sia nell’ipotesi in cui sia riconosciuto innocente”.

 

Insomma, occorre trovare dei rimedi alla gogna mediatico-giudiziaria, quella fatta di azioni di polizia eclatanti, pubblicazione arbitraria di atti di indagine, capi di imputazione altisonanti e “infamanti”, indagati eccellenti e sensazionalismo e colpevolizzazione da parte degli organi di informazione. A dirlo, a ben vedere, è anche la Corte europea dei diritti dell’uomo: “La giurisprudenza della Cedu – spiega Manes – afferma che rispetto ai diritti fondamentali sussistono in capo agli Stati degli obblighi positivi di tutela. Quando determinati diritti fondamentali, come il rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo) o della presunzione di innocenza e del diritto all’equo processo (articolo 6), sono inevitabilmente violati, lo Stato deve agire da garante, non solo predisponendo meccanismi che limitino le fughe di notizie e le violazioni del segreto istruttorio e che permettano la punizione dei soggetti responsabili, ma anche mettendo in atto misure che consentano comunque una qualche forma di riparazione per il soggetto vittima del processo mediatico”.

 

Attenzione: non si tratta di una riflessione meramente stilistica o accademica: gli strumenti per tutelare le vittime del processo mediatico esistono e andrebbero solo applicati. Innanzitutto a partire dalle persone che, dopo essere finite nel tritacarne mediatico, vengono prosciolte in sede di giudizio: “Chi è innocente subisce due forme di vittimizzazione, una causata dal coinvolgimento nel processo, in cui poi viene dichiarato innocente, e una determinata dal processo mediatico. All’innocente – afferma Manes – andrebbe dunque prima di tutto riconosciuto un diritto alla rettifica informativa, obbligando chi ha pubblicato le informazioni originariamente colpevoliste a dare adeguata, immediata e simultanea pubblicità alla sentenza di assoluzione, nella medesima cornice informativa che accompagnava la notizia dell’indagine e delle misure cautelari. Il giudice, inoltre, dovrebbe ordinare ai titolari dei siti web dei giornali e del relativi archivi, ai blog, ai forum di informazione e ai motori di ricerca l’adeguata integrazione delle notizie originarie sull’indagine oppure la rimozione degli articoli, in modo da evitare per quanto possibile una incessante e reiterata damnatio memoriae dell’assolto”.

 

Dall’altro lato, per garantire un’effettiva compensazione, “bisognerebbe riconoscere uno strumento indentitario a carico dello Stato”, nelle medesime forme, ad esempio, con cui oggi è prevista la riparazione per ingiusta detenzione, l’errore giudiziario o la durata irragionevole del processo.

 

Non è tutto: “Anche colui che viene riconosciuto colpevole dopo aver subito un processo mediatico finisce per patire una doppia pena – spiega Manes – Il surplus di sofferenza legale connessa al processo mediatico deve quindi essere decurtata dalla pena irrogata, altrimenti si realizza una duplicazione sanzionatoria indebita. Il giudice deve quindi riconoscere, tramite l’articolo 62-bis del codice penale, una circostanza attenuante che giustifica la diminuzione della pena per chi ha subito una mediatizzazione della propria vicenda personale. Il giudice potrà far riferimento alle concrete modalità della mediatizzazione del processo: diffusività delle notizie, caratteristiche narrative particolarmente infamanti, approccio sensazionalista, assenza di spazi di replica per la vittima ecc.”.

 

Si tratta di un’ipotesi compensatoria già discussa in altri paesi, come la Spagna, dove si parla di “giudizio parallelo” di carattere mediatico, e in Germania, dove alcuni autorevoli studiosi hanno stigmatizzato il “pre-processo pubblico” celebrato sui media, tanto da arrivare in alcuni casi addirittura a ipotizzare la rinuncia alla pena se questa appare superflua rispetto alla “sanzione mediatica” già subita dal reo.

 

Insomma, “individuare delle misure rimediali per le vittime del processo mediatico – conclude Manes – appare un’opzione non più procrastinabile e di valore non solo simbolico”. Ciò fermo restando la necessità che la magistratura “modifichi la propria politica di informazione, dando priorità assoluta alla tutela dei diritti fondamentali delle persone coinvolte, piuttosto che preferire il ‘sostegno’ dei media, troppo spesso assunti a strumento di legittimazione esterna del proprio agire. Sono positivi, in tal senso, i segnali giunti dall’adozione da parte di alcune procure delle note circolari volte a garantire maggior rigore e tutela del segreto istruttorio e della riservatezza durante le indagini. Lo stesso vale per la circolare adottata dal procuratore di Roma Giuseppe Pignatone, che invita a un vaglio rigoroso sull’iscrizione nel registro degli indagati sottolineando, pur indirettamente, i gravi effetti pregiudizievoli connessi anche alla semplice divulgazione di tale notizia, che appunto rappresenta, come dice il procuratore, una ‘inflizione aggiuntiva’”.

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