Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede festeggiano l'approvazione dello “spazzacorrotti” davanti alla Camera (foto LaPresse)

Perché la legge “spazzacorrotti” è solo vendetta sociale

Annalisa Chirico

Il carcere a tutti i costi, la prescrizione abolita, e i reati tutti uguali. I dubbi del prof. Manes sulla riforma

Roma. Un articolo di dottrina, pubblicato sul periodico online Diritto penale contemporaneo, ottiene tremila visualizzazioni in un paio di giorni: un record. L’autore è Vittorio Manes, avvocato e professore ordinario di Diritto penale presso l’Università di Bologna. Come si spiega tanto interesse? “Forse è un segno dei tempi: molte persone hanno paura perché, quando la certezza della legge vacilla, viene meno il principio di affidamento, pilastro di una convivenza civile”. L’oggetto è la cosiddetta “legge spazzacorrotti” o, per dirla con le parole del presidente emerito della Consulta Giovanni Maria Flick, la “spazzadiritti”. Il governo gialloverde l’ha brandita come arma contro mazzette e malaffare. “Si è arrivati al punto di miniaturizzare, se non abolire, l’istituto secolare della prescrizione per cui chiunque finisce sotto indagine sarà un eterno giudicabile”, dice Manes. “Già il lessico scelto evoca il florilegio di novità introdotte, tutte ispirate a un modello di ‘diritto penale no-limits’”. Che è l’opposto del “diritto penale liberale”. “Esatto. Mi rendo conto che la tendenza giuridica volta a limitare l’utilizzo della sanzione penale sia estranea allo spirito del tempo, tuttavia qui siamo oltre. Il titolo dell’ultimo libro del sociologo Didier Fassin è emblematico: ‘Punire. Una passione contemporanea’”. Prevale il momento punitivo o, prendendo in prestito le parole di Foucault, “la singolare pretesa di rinchiudere per correggere”.

 

Il cosiddetto ‘Daspo contro i corrotti’ – prosegue Manes – è stato presentato come l’ottava meraviglia dei savi alchimisti di Macedonia sebbene esso presenti diversi profili di incostituzionalità: la pena deve essere individualizzata e proporzionata, il diritto penale liberale non ammette ciechi automatismi, ancora più intollerabili al cospetto di pene accessorie perpetue. L’impostazione della legge ‘spazzacorrotti’ evoca invece l’idea, fuorviante, che il diritto penale sia finalizzato alla lotta contro fenomeni sociali, come corruzione e mafia, e non invece all’accertamento di responsabilità individuali e puntiformi”.

 

“Ognuna delle garanzie che rivendichiamo nasce dall’esigenza di evitare errori giudiziari, e tende al fine di evitare il loro ripetersi, perché la giustizia penale è un sistema fallibile, che deve essere presidiato da limiti e garanzie proprio per scongiurare il rischio della condanna di un innocente”,
dice Manes  

Il governo gialloverde s’intesta lo stop alla prescrizione dopo il giudizio di primo grado, seppure il vicepremier Matteo Salvini si affanni a spiegare che tale modifica sarà subordinata alla riforma del processo penale. “L’abolizione della prescrizione viene esibita come il primo trofeo della crociata contro l’impunità. Colpisce la distanza siderale dai lasciti di Beccaria e Carrara, dal monito che ha elevato il diritto penale a Magna Charta del reo”. Nell’articolo lei evidenzia i profili di incostituzionalità della legge in questione soffermandosi, in particolare, sull’inclusione dei reati contro la pubblica amministrazione tra quelli “ostativi” alla sospensione dell’esecuzione penale. In altre parole, sarà più facile finire dietro le sbarre. “L’idea di fondo è carcere a ogni costo, quasi come forma di ‘vendetta sociale’. Con il paradosso che chi ha patteggiato o ha optato per il rito abbreviato facendo affidamento sul quadro normativo vigente vedrà improvvisamente aprirsi le porte del carcere al posto di una misura extramuraria, come l’affidamento in prova ai servizi sociali, a cui avrebbe avuto ragionevolmente accesso senza ‘assaggio di pena’”.

 

In altri termini, la condanna non potrà più essere sospesa ma il condannato dovrà varcare la soglia del carcere e, solo successivamente, potrà ottenere l’accesso a misure alternative, solo a fronte dell’accoglimento, da parte del magistrato di sorveglianza, della istanza proposta dal difensore. “L’accoglimento, inoltre, sarà subordinato alla collaborazione del condannato. Assistiamo, in altre parole, a un progressivo allineamento normativo della criminalità politico-economica, quella dei cosiddetti ‘white collar’, a quella ‘nera’ legata al crimine organizzato, sebbene si tratti di due fenomenologie criminose distinte e con paradigmi eterogenei. Si pensi, per esempio, al concetto di collaborazione: il pentito di mafia può rivelare informazioni preziose sull’identità dei componenti dell’organizzazione, sulle modalità operative etc. Ma in quali forme può collaborare una persona condannata per concussione o per un reato monosoggettivo come il peculato? In questi casi la collaborazione è persino logicamente difficile da concepire”. Tra i profili di incostituzionalità, lei evidenzia una singolare presunzione di pericolosità priva di base empirica. “E’ uno degli aspetti più controversi sul piano giuridico. La giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che queste presunzioni legali, specie se limitano un diritto fondamentale come quello alla libertà personale, violano il principio di eguaglianza se sono arbitrarie o irrazionali”.

 

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha apposto la sua firma in calce alla legge. “Su questo non tocca a me pronunciarmi. Io noto piuttosto che derogare alle misure alternative senza la constatazione della effettiva pericolosità del soggetto significa derogare alla funzione rieducativa della pena che risponde ad una precisa indicazione costituzionale”. Professore, in conclusione, perché il Diritto penale liberale è così fuori moda? Forse un filo di autocritica, anche dal fronte cosiddetto “garantista”, non sarebbe sbagliata. Oggi il garantismo, in Italia, è impopolare? “Forse lo è sempre stato, perché è sempre stato un pensiero minoritario, che ha saputo affermarsi solo con la forza della ragione. Forse abbiamo sottovalutato il carattere controintuitivo, ‘antilogico’ e persino paradossale di alcuni principi che, per i giuristi, appaiono scontati. Persino il principio in dubio pro reo, del resto, potrebbe sembrare paradossale ad un profano. Se è così, abbiamo il dovere di comunicare meglio e con più forza alla società i valori coinvolti nel processo penale, come recentemente ha sottolineato Francesco Petrelli. Dobbiamo difenderli dal baccanale delle opinioni disinformate e sommarie, e spiegare le profonde ragioni di civiltà che stanno alla base delle garanzie che rivendichiamo: ognuna di esse nasce dall’esigenza di evitare errori giudiziari, e tende al fine di evitare il loro ripetersi, perché la giustizia penale è un sistema fallibile, che deve essere presidiato da limiti e garanzie proprio per scongiurare il rischio della condanna di un innocente. Un rischio intollerabile per uno stato di diritto”.

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