I parlamentari del M5s festeggiano l'approvazione dello “spazzacorrotti” davanti a Montecitorio lo scorso 18 dicembre (foto LaPresse)

Perché lo spazzacorrotti rischia di essere spazzato via della Consulta

Ermes Antonucci

La legge tanto celebrata dai grillini potrebbe avere dei profili di incostituzionalità. A suggerirlo una sentenza della Sesta sezione penale della Cassazione 

La legge “spazzacorrotti”, tanto celebrata dai grillini anche in queste ore di scandali romani, rischia seriamente di essere dichiarata incostituzionale. A prefigurarlo è stata la Sesta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12541 depositata mercoledì. Nel mirino dei giudici costituzionali potrebbero finire in particolare le disposizioni della legge (fortemente voluta dal M5s ed entrata in vigore a gennaio) che hanno inserito i reati contro la Pubblica amministrazione nell’articolo 4-bis dell’Ordinamento penitenziario, quindi tra i reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari (alla stregua dei reati di mafia), peraltro non prevedendo alcuna regolamentazione della fase transitoria.

 

Quest’ultimo aspetto ha consentito nei primi tre mesi del nuovo anno di applicare la legge anche ai procedimenti riguardanti reati commessi prima della sua entrata in vigore, con buona pace di alcuni principi basilari del nostro ordinamento, come l’irretroattività della legge penale e il favor rei (in caso di dubbio si applicano le norme più favorevoli). Decine di imputati che erano stati condannati in via definitiva per reati contro la Pa anche a pene di modesta entità, o che avevano persino patteggiato una condanna sulla base delle norme allora vigenti nella convinzione di poter accedere ai benefici penitenziari (come permessi premio, assegnazione al lavoro esterno e misure alternative alla detenzione), si sono visti spalancare le porte del carcere.

Il caso più celebre riguarda l’ex governatore della Lombardia, Roberto Formigoni, condannato in via definitiva per corruzione e sbattuto nel carcere milanese di Bollate nonostante abbia più di 70 anni e quindi, prima della riforma grillina, avrebbe potuto espiare la pena ai domiciliari.

 

Oggi, infatti, secondo l’interpretazione dominante della giurisprudenza (Cassazione inclusa), le norme dell’Ordinamento penitenziario non sono considerate norme penali di carattere sostanziale ma norme di carattere procedurale, relative alla fase esecutiva delle pene, su cui quindi non si applicano i principi del favor rei e di irretroattività. Un paradosso, oggetto di critiche da buona parte della dottrina e che ora sembra preoccupare gli stessi giudici di Cassazione.

 

Nella sentenza n. 12541, infatti, i giudici richiamano i contenuti della più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo la quale “i concetti di illecito penale e di pena hanno assunto una connotazione ‘antiformalista’ e ‘sostanzialista’, privilegiandosi alla qualificazione formale data dall’ordinamento (all’’etichetta’ assegnata), la valutazione in ordine al tipo, alla durata, agli effetti nonché alle modalità di esecuzione della sanzione o della misura imposta”.

Pur non potendo sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge spazzacorrotti, per ragioni formali che riguardano lo specifico procedimento oggetto del ricorso, i giudici di Cassazione affermano che, proprio alla luce della giurisprudenza di Strasburgo, “non parrebbe manifestamente infondata la prospettazione difensiva secondo la quale l’avere il legislatore cambiato in itinere le ‘carte in tavola’ senza prevedere alcuna norma transitoria presenti tratti di dubbia conformità con l’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e, quindi, con l’art. 117 della Costituzione, là dove si traduce nei confronti del ricorrente nel passaggio – ‘a sorpresa’ e dunque non prevedibile – da una sanzione patteggiata ‘senza assaggio di pena’ ad una sanzione con necessaria incarcerazione”.

 

Sulla questione era intervenuto già il gip del Tribunale di Como, che in un’ordinanza aveva sottolineato che “quelle che vengono considerate norme meramente processuali, perché attinenti alle modalità di esecuzione della pena, sono in realtà norme che incidono sostanzialmente sulla natura afflittiva della pena”, e quindi applicarle retroattivamente “significa violare l’art. 117 Cost. integrato dall’art. 7 CEDU nonché gli art. 25 c. 2 Cost. e l’art. 2 c.p.”.

 

Se la questione di incostituzionalità venisse riproposta in sede di incidente di esecuzione, come suggerito dai giudici di Cassazione, la legge spazzacorrotti rischierebbe dunque con alta probabilità di essere bocciata dalla Consulta. In quel caso, Formigoni e tanti altri potrebbero presentare ricorso e ottenere una misura alternativa al carcere. Resterebbe la vergogna, per il governo gialloverde, di aver varato una riforma che, cambiando in corso d’opera le regole del diritto, ha provocato conseguenze devastanti sulla vita di tanti imputati.

Di più su questi argomenti: