Botta e risposta sul falso dogma dell'obbligatorietà dell'azione penale
Il magistrato Bruti Liberati scrive al direttore Claudio Cerasa
Al direttore - L’obbligatorietà dell’azione penale, lei dice nel suo editoriale di ieri, è “falso dogma”. Lo è se viene brandito come un atto di fede. Il principio sancito in Costituzione pone al riparo l’attività di indagine del Pm da incursioni della politica in nome della “ragion di Stato”: è garanzia della eguaglianza di tutti di fronte alla legge. Oggi che se ne approssima il cinquantenario, sappiamo che la strage di Piazza Fontana è impunita perché le indagini sono state dapprima deviate e poi, quando avevano imboccato la pista nera, bloccate dalla “ragion di Stato”, con l’apposizione del segreto. Anche in un altro paese uscito dalla dittatura, la Germania, opera il principio di obbligatorietà, con un temperamento solo per i fatti di minima rilevanza. Difendere il principio per la sua valenza di garanzia impone però affrontare il tema delle scelte discrezionali del pm che la prassi comporta. La giaculatoria dell’“atto dovuto” non giova. Il pm nella attività di indagine, sin dal momento iniziale, deve fare delle scelte. Eludere questa assunzione di responsabilità è vano, ma neppure giova invocare come soluzione salvifica le direttive sulle priorità. Se, come e quando adottare atti e provvedimenti comporta scelte, da adottare caso per caso. Iscrizione nel registro delle notizie di reato: “Immediatamente” dice la legge (art. 335 cpp). Ma occorre verificare se l’atto pervenuto alla procura è una “notizia di reato” o non piuttosto una denuncia pretestuosa di un privato ovvero una avventurosa iniziativa di non benemerite associazioni di consumatori in cerca di pubblicità. In una circolare del 2017 il procuratore Pignatone ha segnalato che “dall’iscrizione – e dai fisiologici atti processuali che ne conseguono – si dispiegano effetti pregiudizievoli non indifferenti”, anche quando non vi sia una “fuga di notizie” sulla iscrizione, con la conclusione:” procedere ad iscrizioni non necessarie è tanto inappropriato quanto omettere le iscrizioni dovute”. Scorretto ritardare la iscrizione per eludere la funzione di garanzia e i termini di durata delle indagini, ma ancor più dannose prassi basate su automatismi.
L’informazione di garanzia deve essere inviata all’indagato “solo” quando il pm compie un atto di investigazione al quale il difensore ha diritto di assistere (art. 369 cpp), come ad esempio perquisizione o sequestro. Il Pm decide la tempistica: anticipare al massimo ha una valenza garantistica, ma anche l’effetto di rendere pubblica l’indagine. La informazione di garanzia “subito” solo raramente è un “atto dovuto”; lo è proprio nei casi cui si debba stabilire se ricorre la legittima difesa, perché necessaria per l’esercizio del diritto di difesa sin dall’inizio nell’autopsia, perizie etc.
Infine, a conclusione delle indagini il Pm deve vagliare con rigore la sostenibilità della accusa in giudizio, resistendo alle pressioni di parti offese e denuncianti particolarmente motivati, per non dire di campagne di stampa colpevoliste. Non vi è solo l’alternativa tra richiesta di archiviazione ed esercizio della azione penale, ma anche la scelta dei riti processuali che incide sui tempi del giudizio. La correttezza o meno di queste scelte del pm sarà valutata solo ex post, dal giudice. Nella fase iniziale il pm è “solo” senza confronto con la difesa. “Pm parte imparziale” non è un ossimoro se si pone l’accento su professionalità e deontologia.
Problemi complessi non hanno soluzioni semplici. Criteri di priorità delle indagini. Quali direttive? Emesse da chi? A livello locale? A livello nazionale? Quale livello di dettaglio? L’esperienza mi ha insegnato che ciò che ha reale incidenza pratica e sollecita la responsabilità del Pm dirigente di un ufficio è, anzitutto, la distribuzione delle risorse e l’aspetto organizzativo. Queste scelte devono essere trasparenti anche all’esterno e comportare assunzioni di responsabilità, accountability. Da valorizzare lo strumento del Bilancio di Responsabilità Sociale, adottato da diverse procure.
Edmondo Bruti Liberati, già procuratore capo di Milano
Lei dice giustamente che l’obbligatorietà dell’azione penale è un falso dogma se questa viene brandita come se fosse un atto di fede. Concordo con lei: non tutti i magistrati usano l’obbligatorietà dell’azione penale come uno scudo dietro al quale operare le proprie scelte discrezionali. Ma lei concorderà con me, se le faccio notare che avere uno strumento che funziona solo ad alcune condizioni – la mia macchina funziona bene se non piove, se piove è un disastro – è come avere uno strumento che non funziona. Lei stesso dice che “il pm nella attività di indagine, sin dal momento iniziale, deve fare delle scelte”. Sarebbe bello che altri suoi colleghi avessero il coraggio di riconoscere – ma questa è solo la nostra idea – che senza discutere i confini della repubblica giudiziaria non sarà possibile ridare alla magistratura la credibilità che le occorre per superare il caos del Csm. Grazie della lettera.