Ecco cosa cambia davvero con la riforma della Giustizia
La norma andrà a regime dopo il 2024. I reati imprescrittibili e l'osservatorio. Tutto quello che c'è da sapere sulla riforma Cartabia, spiegato dalle schede di Palazzo Chigi e di Via Arenula
Il Cdm ha approvato all'unanimità la riforma della Giustizia. La cosiddetta riforma Cartabia riguarda solo i reati commessi dopo 1 gennaio 2020. Entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge e lo farà gradualmente, per consentire agli uffici giudiziari di organizzarsi, anche tenendo conto dell’arrivo dei 16.500 assistenti dei magistrati, previsti dall’Ufficio del processo, e dei circa 5mila per il personale amministrativo. Vengono immesse cioè nel sistema oltre 20mila persone.
Fino al 2024, la riforma della Giustizia è una norma transitoria
Per i primi 3 anni, entro il 31 dicembre 2024, i termini saranno più lunghi per tutti i processi (tre anni in appello; un anno e sei mesi in Cassazione). Con possibilità di proroga, fino a quattro anni in appello (3+1 proroga); e fino a due anni in Cassazione (un anno e sei mesi più sei mesi di proroga) per tutti i processi in via ordinaria.
Ogni proroga dovrà essere motivata dal giudice con ordinanza, sulla base della complessità del processo, per questioni di fatto e di diritto e per numero delle parti. Contro l’ordinanza di proroga, sarà possibile presentare ricorso in Cassazione.
I reati imprescrittibili
Di norma, è prevista la possibilità di prorogare solo una volta il termine di durata massima del processo. Solo per alcuni gravi reati, è previsto un regime diverso: associazione di stampo mafioso, terrorismo, violenza sessuale e associazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti. Per questi reati, non c’è un limite al numero di proroghe, che vanno però sempre motivate dal giudice sulla base della complessità concreta del processo. Per i reati con aggravante del metodo mafioso, le proroghe sono invece fino al massimo di due (sia in appello che in Cassazione).
I reati puniti con l’ergastolo restano esclusi dalla disciplina dell’ improcedibilità.
Dopo il 2024, la riforma della Giustizia va a regime
In appello, i processi possono durare fino a due anni di base, più una proroga di un anno al massimo. In Cassazione, un anno di base, più una proroga di sei mesi.
Binario sempre diverso, per reati di mafia, terrorismo, violenza sessuale e mafiosa, senza limiti di proroghe, ma sempre motivate dal giudice e sempre ricorribili per Cassazione. E poi è stato previsto un binario diverso per i reati con aggravante mafiosa (416bis .1/comma 1), con massimo due proroghe in appello (ciascuna di un anno e sempre motivata) e massimo due proroghe in Cassazione (ciascuna di sei mesi e sempre motivata).
Osservatorio
Si prevede che un apposito Comitato tecnico scientifico, istituito presso il ministero della Giustizia, ogni anno riferisca in ordine all’evoluzione dei dati sullo smaltimento dell’arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il Comitato monitora l’andamento dei tempi nelle varie Corti d’appello e riferisce al ministero, per i provvedimenti necessari sul fronte dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi. I risultati del monitoraggio saranno trasmessi al Csm, per le valutazioni di competenza.