L'intervista

Dove sbagliano i giudici di Catania sui migranti. Parla il prof. Spitaleri

Ermes Antonucci

“Sono almeno tre le valutazioni effettuate dal tribunale che appaiono non condivisibili alla luce delle norme europee”, afferma al Foglio Fabio Spitaleri, professore associato di Diritto dell’Unione europea all’Università di Trieste. "Auspicabile l'intervento della Corte di giustizia Ue"

Si moltiplicano i dubbi dei giuristi attorno ai provvedimenti con cui il tribunale di Catania non sta convalidando il trattenimento di diversi migranti richiedenti asilo, ritenendo le norme del decreto Cutro in contrasto con la normativa europea. “Sono almeno tre le valutazioni effettuate dal tribunale di Catania che appaiono non condivisibili alla luce delle norme europee”, afferma al Foglio Fabio Spitaleri, professore associato di Diritto dell’Unione europea all’Università di Trieste, autore con Stefano Amedeo del primo manuale su “Il diritto dell’immigrazione e dell’asilo dell’Unione europea” (Giappichelli, 2022).

 

Il primo aspetto che mi sembra non condivisibile è la valutazione fatta dal tribunale sulla garanzia finanziaria richiesta ai migranti”, dichiara Spitaleri. Ci si riferisce ai cinquemila euro che un richiedente asilo può versare per non essere trattenuto in un centro fino all’esito dell’esame del suo ricorso. “I giudici sostengono che questa non si configura, per come è scritta, come una misura alternativa al trattenimento ma come un requisito amministrativo per far valere i diritti garantiti dalla direttiva 2013/33. In verità – dice Spitaleri – tipicamente per il diritto dell’Unione le alternative al trattenimento sono tre: la garanzia finanziaria, l’indicazione di alloggiare in un determinato luogo o la consegna dei documenti. Non vedo quindi profili di incompatibilità tra le norme nazionali e quelle europee”. 

 

“Secondo la direttiva 2013/32 – prosegue Spitaleri – quando il migrante proviene da un paese di origine sicura, come la Tunisia, può essere utilizzata una procedura di frontiera, che consente un esame della domanda di protezione internazionale in tempi più rapidi. Inoltre, la direttiva consente di adottare questa procedura anche non alla frontiera – ma nelle immediate vicinanze – quando ci sono degli afflussi massicci di migranti, come in questo caso: poiché i centri di accoglienza a Lampedusa ‘scoppiavano’, i migranti sono stati trasferiti a Pozzallo e lì è stata adottata la procedura di frontiera. Il tribunale di Catania sostiene, però, che a monte ci deve essere un provvedimento che abbia autorizzato il trasferimento della persona. Questo, a dire il vero, non mi sembra emergere dalle disposizioni della direttiva europea”.

 

“Una terza valutazione discutibile – aggiunge il giurista – riguarda il passaggio in cui il tribunale di Catania afferma che il trattenimento dei migranti può avvenire soltanto se c’è stata prima una decisione del presidente della commissione territoriale che stabilisce che debba applicarsi la procedura di frontiera. Anche questo però non è scontato. Non si tratta di questioni che mettono in discussione la legge per così com’è redatta. E’ una questione di interpretazione delle direttive”. 

 

La direttiva 2013/33 prevede la possibilità del trattenimento dello straniero per accertare se ha il diritto di entrare nel territorio dello stato, quindi non c’è dubbio che è possibile farlo”, chiarisce Spitaleri. “Ovviamente c’è un’importante garanzia, cioè, che il trattenimento deve limitarsi alle quattro settimane. Entro quattro settimane la procedura di frontiera deve concludersi”.

 

Queste le osservazioni critiche sul piano tecnico. Sul piano generale, afferma Spitaleri, “a fronte di una legge nuova e di una normativa molto complessa sarebbe il caso di sottoporre delle questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia dell’Unione europea sulla corretta interpretazione delle norme”. La Corte ha una procedura pregiudiziale d’urgenza, nel caso in cui si tratti di persone detenute, ma questa procedura non sarebbe compatibile con la tempistica che prevede che il provvedimento di trattenimento del migrante sia convalidato entro quarantott’ore.

 

“Piuttosto – spiega il docente – è più verosimile che queste questioni vengano sottoposte in fase di impugnazione, cioè dalla corte di Cassazione. Anzi, penso proprio che sarebbe opportuno che in questo caso la Cassazione sottoponga dei quesiti alla Corte di giustizia europea”. Per avere chiarimenti da parte dei giudici Ue, tuttavia, occorrerebbe aspettare diversi mesi.