Dettaglio di una vignetta pubblicata su "Puck" contro il presidente McKinley, 1898, Stati Uniti (Biblioteca del Congresso) 

Il caso

A Milano il tribunale legittima il complottismo contro "il potere sionista"

Iuri Maria Prado

In una recentissima ordinanza del tribunale di Milano è stato stabilito che addebitare a qualcuno di far parte del potere "sionista" che "controlla tutto" è lecito. Cerchiamo di capire quale sia il perimetro di questo criterio, con alcuni esempi

In una recentissima ordinanza del tribunale di Milano è stato stabilito in sede d’urgenza che addebitare a qualcuno di far parte del potere “sionista” che “controlla tutto”, a cominciare dai mezzi di informazione, e di adoperare quel potere per “coprire il genocidio” (il cosiddetto genocidio del popolo palestinese), è lecito. È di particolare interesse la motivazione che il Tribunale ha ritenuto di porre a sostegno della propria decisione. L’ordinanza, infatti, spiega che occorre pervenire a quella conseguenza assolutoria perché “l’argomento”, e cioè “il controllo da parte dei ‘sionisti’ dei mezzi di informazione”, è “notoriamente oggetto di un acceso dibattito che divide l’opinione pubblica internazionale”.
  

Confidiamo che sia chiaro il perimetro di questo criterio. Laddove fosse oggetto di acceso dibattito la propensione al delitto dello zingaraccio, sarebbe lecito prendere di mira uno zingaro dicendogli che è un ladro. Laddove fosse oggetto di acceso dibattito la stortura morale dell’omosessuale, sarebbe lecito prendere di mira l’omosessuale dicendogli che è moralmente disturbato. Laddove fosse oggetto di acceso dibattito l’inferiorità razziale di quello con la pelle nera, sarebbe lecito prendere di mira il negro dicendogli che è un essere inferiore. Laddove fosse oggetto di acceso dibattito il carattere infingardo del terrone, sarebbe lecito prendere di mira il meridionale dicendogli che è un terrone scansafatiche. Tutte cose brutte brutte brutte da dire allo zingaro, all’omosessuale, al negro, al terrone: ma capirai che se c’è un acceso dibattito in argomento bisognerà pur contestualizzare, no?

 

Se poi volessimo avvicinarci alla fattispecie su cui ha ritenuto di intervenire, con l’applicazione di quel criterio, l’ordinanza milanese di cui si tratta, potremmo immaginare che, laddove fosse oggetto di acceso dibattito l’attitudine usuraia dell’ebreo, allora lì diventerebbe lecito prendere di mira l’ebreo e dirgli che è un usuraio. Giusto?

  

Laddove fosse oggetto di acceso dibattito lo strapotere ebraico a Hollywood, allora lì diventerebbe lecito dire che tutti quei registi e tutti quegli attori ebrei sottraggono il lavoro ai colleghi estranei alla lobby, frustrandone le sacrosante ambizioni artistiche. Giusto?

 

Ancora: se, su un pianeta sconosciuto e anzi, per fortuna, inesistente e puramente fantastico, un gruppo di funzionari scrivesse un libercolo intitolato “I Protocolli dei Savi di Sion”, un testo che illustra i propositi di cospirazione degli ebrei per il dominio del mondo, e la pubblicazione suscitasse un acceso dibattito, ebbene bisognerebbe gioco forza allargare le braccia se lì, su quel pianeta fortunatamente inesistente, a qualcuno venisse in testa di dire che gli ebrei strangolano la vita e succhiano il sangue dei popoli onesti. Giusto? Per spiegare quale simpatica portata presenti una decisione giudiziaria con quel contenuto e, soprattutto, con quella guarnizione motivazionale, che facciamo? Continuiamo con gli esempi o basta così?
 

La giustizia che interviene su un addebito che recupera e ripropone in purezza la più detestabile propaganda antisemita e neonazista e lo liquida (anzi lo eleva) al rango delle cose perfettamente ammissibili perché – attenzione – c’è un bel po’ di gente che la pensa così, signori miei. Che una simile delizia giudiziaria produca sussulti e trasalimenti presso le classi dirigenti e l’opinione pubblica della Repubblica democratica fondata sull’antifascismo – si capisce – è pretendere troppo. Magari un pizzico di distratta e precaria perplessità? Stiamo a vedere.

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