E' ancora attuale la Costituzione italiana?
Quali sono i pregi e quali i difetti della nostra Carta fondamentale
Professor Sabino Cassese, Ernesto Galli della Loggia, in un articolo sul Corriere della Sera del 12 gennaio, ha notato lo scarso interesse per la Costituzione, nella ricorrenza del suo settantennio: “Fiumi di parole laudative”, “retorica della memoria”, glorificazione della prima parte, senza indicare la debolezza della seconda e senza indicare un progetto per il futuro.
Mi paiono osservazioni giuste. La Costituzione sembra passata in secondo piano, dopo un trentennio di proposte e dibattiti per la sua riforma. Quelli che la volevano modificare, sono stanchi. Quelli che la volevano salvare, paiono aver esaurito le loro forze.
Invece, una valutazione storica della Costituzione sarebbe necessaria, così come sarebbe utile chiedersi perché vi è così poco “patriottismo costituzionale”, e perché i settant’anni sono passati in sordina (specialmente se paragonati agli altri anniversari precedenti).
Perché, allora, non facciamo un bilancio di quel che si è scritto sulla Costituzione, e dei silenzi, di ciò che si è dimenticato?
Sono appena uscite tre opere che si prestano a questo bilancio, che qui possiamo solo avviare, limitandoci all’essenziale. Mi lasci partire da uno scritto di Galli della Loggia del 1999, appena ripubblicato in un volume dello stesso autore, intitolato “Speranze d’Italia. Illusioni e realtà nella storia dell’Italia unita” (il Mulino, 2018). Lo scritto è intitolato “Il mito della Costituzione” e l’autore, con la consueta incisività, analizza l’“edificio ideologico” costruito intorno alla Costituzione del 1948, la sua natura di “mito politico” e l’“uso politico-partitico” che se ne è fatto. Scrive Galli della Loggia che la sintesi “Resistenza tradita, Costituzione inattuata, regime Dc” è stata usata nella polemica politica della sinistra contro la Democrazia cristiana. Il “mito” della Costituzione come compimento ideale della Resistenza al fascismo – continua Galli della Loggia – ha poi avuto una eclisse con l’inizio degli anni 70 dello scorso secolo, quando si è cominciato a parlare di “Repubblica da riformare”, per poi riacquistare nuova vita in funzione della delegittimazione del centrodestra. Insomma, la Costituzione come arma politica. Quello di cui ora c’è bisogno – io penso – è, invece, uno sguardo critico, distaccato sulla Costituzione, sulle sue origini, sulle sue debolezze, sulle debolezze di quelli che ne hanno rifiutato alcune parti. Insomma, non c’è solo da esaminare la nota asimmetria tra lungimiranza della prima parte (la Costituzione presbite) e debolezza della seconda parte (la Costituzione miope), ma anche da considerare le origini culturali delle varie parti, le norme che dovevano essere scritte nella Costituzione, quelle poi rifiutate, quelle, infine, dimenticate. C’è tutto un lavoro storico – critico da fare.
Ha fatto riferimento a tre opere, parliamone.
La prima è una raccolta di saggi su “L’età costituente. Italia 1945 – 1948” a cura di Giovanni Bernardini, Maurizio Cau, Gabriele d’Ottavio e Cecilia Nubola (il Mulino, 2017). L’età costituente, non solo la Costituzione: quindi, uno sguardo più largo. Un volume che considera i conti con il passato (ad esempio, l’epurazione e i giudizi nei confronti dei fascisti), la gestione del presente (ad esempio, la smobilitazione), la continuità nella rottura (ad esempio, il posto della chiesa cattolica), la costruzione del futuro (qui, ad esempio, con un saggio di Paolo Pombeni che analizza esigenze di continuità e di discontinuità nel momento costituente).
Questo traccia lo sfondo. Ma quali sono state le “officine di idee” da cui provengono le disposizioni costituzionali?
La “vulgata” vuole che all’origine delle norme costituzionali siano la reazione al fascismo (quindi, le libertà) e le “grandi voci lontane” (l’espressione è di Piero Calamandrei), quali quelle di Beccaria e di Mazzini. Una ricerca svolta da una decina di studiosi, a cui ho partecipato e che ha visto la luce in questi giorni (pubblicata dalla “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, n. 1 del 2018, edita dalla casa Giuffrè), spiega che i costituenti ebbero ispirazioni molto più larghe. Presero dalla Costituzione termidoriana (1895) la diade “diritti e doveri” e dalla critica socialista del carattere puramente formale del principio di eguaglianza e dalle proposte di Beveridge il principio di eguaglianza sostanziale. Si ispirarono alla notissima opera di Santi Romano (“L’ordinamento giuridico”) per definire i rapporti tra stato e chiesa. Furono influenzati dall’antistatalismo del pensiero cattolico quando scrissero che i diritti individuali e le autonomie locali sono “riconosciuti” e “garantiti” o “promossi” dalla Repubblica (quindi, preesistono allo stato). Ebbero presente il piano della scuola di Bottai quando scrissero le norme sull’istruzione e le leggi Bottai quando dettarono la norma sulla tutela del patrimonio storico e artistico. Ricordarono la pianificazione sovietica e il “New Deal” rooseveltiano quando disposero che lo stato potesse dettare programmi per indirizzare l’attività economica.
Lei ha parlato prima delle norme che dovevano essere scritte nella Costituzione.
Mi riferivo a quelle sulla stabilizzazione dei governi. Il famoso ordine del giorno Perassi fu approvato nella sottocommissione della commissione dei 75 che scrisse la Costituzione senza voti contrari, e con pochissime astensioni. Esso indicava “le esigenze di stabilizzazione dell’esecutivo”, per “evitare le degenerazioni del parlamentarismo” e “assicurare una conveniente continuità all’azione di governo”.
E le norme non attuate, quelle che lei ha definito dimenticate?
Non attuato l’art. 39 sui sindacati. Né realizzata la disciplina legislativa dei partiti, che i costituenti non scrissero nell’articolo 49, ma che ritenevano scontato che vi dovesse essere (basti pensare a Mortati). Dimenticati la seconda parte dell’articolo 4, che accompagna al diritto al lavoro il “dovere di svolgere… un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società” (sarà il caso di ricordarlo a Salvini, quando predica l’abrogazione della legge Fornero?). L’articolo 46, sul diritto dei lavoratori di collaborare alla gestione delle aziende. L’articolo 47 sull’accesso del risparmio popolare all’investimento azionario nei “grandi complessi produttivi del paese”.
Lei ha citato tre opere appena apparse sulla Costituzione.
L’ultima è il frutto del lavoro di più di cinquanta studiosi, che si sono impegnati nel più antico lavoro dei giuristi, quello di commentatori di norme, producendo due eleganti tomi, intitolati “La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo” (il Mulino, 2018). E’ un’opera che mi ha deluso. Non fa un bilancio del punto a cui si è arrivati nella applicazione e disapplicazione della Costituzione, perché ciò avrebbe richiesto molte più pagine, un più attento esame della giurisprudenza costituzionale, uno sguardo (almeno) alle pratiche e alle convenzioni costituzionali, alla massa di commenti, riflessioni, costruzioni giuridiche che si è accumulata nel settantennio su ogni singolo articolo della Costituzione. Né, d’altra parte, descrive lo sfondo della Costituzione, spiega da dove è nata la Carta costituzionale, come è stata partorita, sotto quali spinte ideali, con quali limiti. Insomma, un’opera di non grande utilità per il giurista e per lo storico, utile come strumento di consultazione per studenti universitari all’inizio delle loro ricerche su singoli articoli della Costituzione.