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In un grafico la differenza tra la pandemia dei Sì vax e quella dei No vax
Chi ha scritto al direttore Claudio Cerasa
Al direttore - Quale danno causano i No vax? Intendendo coloro che non vogliono farsi vaccinare, esclusi quindi coloro che per comprovati motivi sanitari non possono farlo. Trasmettono il contagio: lo fanno anche i vaccinati, ma l’esperienza tedesca dimostra che i No vax contribuiscono in modo sproporzionato alla diffusione del contagio. Aumentano il carico sugli ospedali, perché sono la maggioranza di quelli che si devono ospedalizzare, e che sono ricoverati in terapia intensiva. Con danno economico per tutti i contribuenti, ma soprattutto con danno sociale per i pazienti con altre patologie che non vengono ricoverati. Sono ragioni sufficienti perché l’obbligo vaccinale sia stabilito per legge. L’obiezione secondo cui la norma sarebbe di difficile applicazione, e che quindi il numero di chi si vaccina per timore della sanzione sarebbe minore di quelli che ancor più si radicherebbero nel malinteso pretesto di difendere la libertà (la propria, quella degli altri non conta), considera solo l’effetto dissuasivo della sanzione. Ma c’è un altro meccanismo che può indurre anche i più restii a vaccinarsi, la pressione sociale; l’obbligo vaccinale conferisce la base giuridica necessaria per attivarlo. Ostracismo suona come una parola grossa, a cui oggi non corrisponde alcuna pratica o istituto giuridico. Ha però una valenza forte in ambito psicologico e sociologico, dove significa esclusione di uno o più soggetti dalla società, da una comunità o da un gruppo sociale. Non penso sia capitato solo a me di sentire modificarsi il rapporto con una persona quando si viene a sapere che è No vax. Con l’obbligo vaccinale, questo verrà preso non come un’offesa, ma come riprovazione per il reato commesso. Anche al divieto di fumare nei cinema ci adattammo più per evitare lo sguardo di riprovazione dei vicini che per timore della sanzione. Per il Covid, enormemente maggiore essendo il rischio, ben più forte sarebbe la pressione sociale. “Nella storia umana”, riferisce di aver sentito Emanuele Trevi (Corriere della Sera del 27 dicembre), “non si è mai verificato un evento che, riguardando simultaneamente tutti, sia stato come il Covid capace di far distinguere in modo indubitabile un cretino da una persona intelligente”. Se non ci piace che vengano appioppati epiteti, mettiamo il divieto in legge.
Franco Debenedetti
Eppure, caro Franco, occorre essere onesti e dire che una volta che il super mega ultra Green pass verrà esteso anche per i posti di lavoro di fatto l’obbligo vaccinale sarà entrato in vigore. Si possono avere molti dubbi su questo tema, e confesso che sull’obbligo qualche dubbio ce l’ho, anche se ieri il nostro Carnevale Maffè è stato molto convincente, ma non si può avere invece alcun dubbio su un fatto che mi pare ormai evidente. Nel mondo, esistono due pandemie. Una riguarda i vaccinati, che se contagiati dopo la terza dose affrontano il Covid-19 come se fosse un’influenza, e un’altra riguarda i non vaccinati. E per mettere a fuoco queste due pandemie può essere utile farvi vedere un grafico. Sull’obbligo vaccinale, si può discutere. Sull’obbligo di non dire stupidaggini, non ci dovrebbe essere più molto da discutere. Grazie
Al direttore - Caro Cerasa, l’art. 112 della Costituzione recita: Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. Da questo articolo della nostra Costituzione discende il principio dell’obbligatorietà dell’azione penali che molti magistrati ci hanno illustrato spiegandoci come di fronte a una notizia di reato scatta automaticamente un’azione penale.
Sembrerebbe pertanto che sia il dettato della Costituzione sia l’interpretazione della magistratura concordino con l’obbligatorietà dell’azione penale in presenza di una notizia di reato. Personalmente dubito invece che l’azione penale sia in effetti obbligatoria anche se così dice la Costituzione. Infatti, per vedere se effettivamente l’azione penale sia obbligatoria dobbiamo vedere cosa succede se di fronte a una notizia di reato il pubblico ministero territorialmente competente non avvia nessuna azione penale. Io penso che non succeda proprio nulla. Un pm che pur non inizi un’azione penale a fronte di una notizia di reato non subisce alcuna conseguenza per il semplice fatto che non è prevista alcuna sanzione a carico di quel pm.
E di sicuro casi di notizie di reato senza che ci sia stata un’azione penale ci sono stati. Pertanto, poiché il mancato esercizio dell’azione penale in presenza di una notizia di reato non comporta una sanzione per il pm competente vuol dire che, al di la di quanto sostiene l’art. 112 della Costituzione, l’azione penale non è per nulla obbligatoria ma sicuramente facoltativa e lasciata all’insindacabile giudizio del pm competente ad avviarla.
Pietro Volpi