Il criterio della progressività tributaria non ha alcuna giustificazione morale

Rocco Todero

Nonostante sia sancita dalla Costituzione repubblicana la progressività tributaria rimane uno strumento illiberale e statalista, utile solo ad alimentare la rapacità del sistema dei pubblici poteri

La proposta dell’Istituto Bruno Leoni d’introdurre all’interno del nostro ordinamento una flat tax al 25% ha avuto il merito di tentare di rimettere al centro del dibattito politico il rapporto fra il cittadino ed il fisco e cioè la relazione che intercorre fra l’autorità statale e la libertà individuale.

 

L’occasione appare propizia, allora, non solo per sottolineare il recupero d’efficienza di cui godrebbe l’intero sistema economico nazionale dall’attuazione di siffatta proposta, ma anche per ribadire l’assoluta necessità di porre un argine al potere dello Stato di spremere i propri “sudditi” e d’allargare lo spettro delle riflessioni al campo dei limiti costituzionali dell’imposizione fiscale.

 

Occorre rammentare, in primo luogo, come l’assenza di un limite in Costituzione al livello della pressione fiscale appaia una grossa “contraddizione in termini” all’interno della teoria del costituzionalismo moderno. Se è vero, infatti, che l’essenza di ogni costituzione consiste nell’individuazione di limiti all’esercizio del potere costituito al fine di consentire in ogni ambito il libero dispiegarsi della libertà individuale, appare davvero incomprensibile organizzare un’articolazione di poteri pubblici alla quale questo limite fiscale e tributario non sia imposto.

 

Si è tentato di replicare da più parti che in realtà il potere tributario non sarebbe assoluto, atteso che la Costituzione italiana, ad esempio, impedirebbe allo Stato di tassare il cittadino sino al punto da compromettergli la disponibilità delle risorse necessarie alla sopravvivenza, poiché il legislatore non potrebbe spingersi oltre la sottrazione del “minimo vitale” necessario a ciascun individuo. L’osservazione, come è facile verificare, lascia impregiudicata la constatazione che, al netto della graziosa concessione del “minimo vitale”, allo Stato è riconosciuto il potere di innalzare la pressione fiscale a suo piacimento sino a vette sostanzialmente espropriative o confiscatorie.

 

Rammentare che nell’Inghilterra degli anni 70 del novecento l’aliquota massima raggiunse l’85% o che in Francia qualche anno fa si legalizzò un prelievo del 90% o, ancora, che in Italia la pressione fiscale e tributaria complessiva supera ben oltre il 50%, può aiutare a comprendere che la questione non è noiosamente accademica ma attiene all’esatta individuazione del limite che separa la libertà dalla schiavitù, considerato che la condizione di chi si vede sottratta con la forza la maggior parte della ricchezza prodotta non può essere diversamente definita.

 

Si aggiunga, poi, che un livello complessivamente elevato di tassazione riduce oltre modo gli spazi di sopravvivenza del “mercato” inteso come manifestazione dell’incontro delle libere volontà degli individui. Più si accresce, infatti, la disponibilità delle risorse economiche che l’apparato pubblico sottrae ai cittadini, maggiore diventa il potere di decidere la natura dei beni e servizi che verranno prodotti dallo Stato, sottraendo tale scelta ai desideri dei consumatori ed alle capacità (anche innovative) del settore produttivo.

 

In questo contesto, già di per sé contrastante con i presupposti di un ordine sociale davvero liberale e personalista, si inserisce il criterio della progressività del sistema tributario di cui all’articolo 53 della nostra Costituzione repubblicana.
Ronald Reagan riteneva che il sistema dell’imposta progressiva dei redditi non abbia alcuna giustificazione morale e sarebbe davvero difficile dargli torto ancora oggi per almeno due ordini di considerazioni.

 

Innanzitutto, il fabbisogno di servizi e infrastrutture pubbliche realizzate per mezzo della fiscalità generale non cresce più che proporzionalmente all’incremento della produzione del reddito nazionale, cosicché il sistema progressivo non può trovare giustificazione nella necessità di provvedere al rafforzamento del contesto strutturale indispensabile per la produzione della ricchezza da parte dei privati.

La natura del patto costituzionale, poi, non esige (o almeno non dovrebbe esigere) alcun criterio progressivo e ciò perché lo Stato dovrebbe limitarsi a rappresentare uno spazio fisico e giuridico comune all’interno del quale rendere compatibile il reciproco svolgimento della personalità di ciascuno, senza appesantire alcuni di soverchie responsabilità nei confronti di altri che quello stesso spazio condividono.

 

E’ forse appena il caso di ricordare, in conclusione, che l’articolo 53 della Costituzione repubblicana fu voluto nel dicembre del 1947 in Assemblea costituente dai rappresentati del partito comunista e del partito socialista (che all’epoca guardavano all’Unione Sovietica come al modello sociale da importare in Italia) oltre che da quelli della democrazia cristiana (avversari decisi del sistema capitalista e del libero mercato) che sommavano complessivamente più del 75% dei componenti dell’intero consesso costituzionale.

Probabilmente, pertanto, all’epoca la progressività rappresentava un criterio coerente con i fondamenti ideologici dei partiti che esprimevano la volontà della maggioranza degli italiani. Ma era immorale già allora e lo è ancor di più adesso.

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