Promemoria per i nazionalisti: la Costituzione tutela anche chi non è italiano
La Corte costituzionale ripete che l’erogazione delle principali prestazioni sociali deve essere garantita anche agli extracomunitari regolari a prescindere da quanto si prolunghi la loro residenza in Italia
La Corte costituzionale ha ribadito, per l’ennesima volta, che all’interno del nostro ordinamento giuridico non c’è spazio per principi di carattere nazionalista, del tipo “prima gli italiani”, tutte le volte che si tratti di tutelare i diritti fondamentali degli esseri umani che risiedono all’interno del territorio statale o di erogare prestazioni sociali per fare fronte a particolari condizioni d'indigenza.
Quello italiano, infatti, non è un ordinamento di stampo marcatamente nazionale, atteso che la Carta fondamentale pone al centro del reticolo della convivenza civile l’essere umano nella sua dimensione naturale, a prescindere dalla cittadinanza di cui egli è titolare.
Non è una presa di posizione nuova da parte della Consulta, la quale, invece, da tempo oramai ripete che in presenza di diritti e libertà fondamentali (o di prestazioni sociali) il vincolo di solidarietà che deve tenere unita una comunità non può essere circoscritto al carattere nazionale della cittadinanza.
Qualche settimana fa, infatti, la Corte ha dichiarato l’illegittimità di una norma di legge regionale che richiedeva una residenza di lungo periodo (dieci anni) per l’accesso da parte di extracomunitari all’edilizia residenziale pubblica (sentenza 106/2018). Un lasso di tempo così lungo da essere ritenuto irragionevole dai Giudici, poiché idoneo a rappresentare una sostanziale elusione dell'obbligo di tutela imposto dalla Costituzione.
Questa volta da Piazza del Quirinale hanno dovuto rammentare come si ponga in contrasto con la Costituzione italiana una legge che istituisce un fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e che ne subordini l’utilizzabilità da parte degli extracomunitari regolari (oltre ad un reddito particolarmente esiguo, al pari dei cittadini italiani) alla dimostrazione che gli stessi risiedano continuativamente in Italia da almeno dieci anni e nella regione di competenza da almeno cinque anni (sentenza 166/2018).
La Corte ha chiarito come il discrimine introdotto per la prima volta dal legislatore nel 2008 sia del tutto irragionevole, poiché dopo dieci anni di residenza l’extracomunitario può ottenere il riconoscimento della cittadinanza, cosicché il requisito richiesto non farebbe altro che circoscrivere il beneficio dell’accesso al fondo di sostegno alle locazioni, ancora una volta, ai soli cittadini italiani.
Nè il criterio dei cinque anni di residenza all’intero della medesima regione può passare indenne il vaglio del giudizio di costituzionalità (e di quello di ragionevolezza, in particolare) in considerazione del fatto che la tutela di una condizione personale e familiare così indigente da richiedere un immediato intervento dell’autorità pubblica non può essere negata per il semplice fatto che l’extracomunitario regolare non dimostri di risiedere da almeno un lustro nella medesima regione. Non sussiste, cioè, alcun nesso fra il periodo di residenza all’interno del territorio nazionale o regionale e la necessità di fare fronte ad un’esigenza di carattere sociale del tutto peculiare (sebbene non qualificabile come bisogno primario della persona, per stessa ammissione della Corte), tale da potere giustificare una differenza di disciplina fra cittadini italiani ed extracomunitari regolarmente residenti in Italia da un breve lasso di tempo.
La Consulta ha ricordato come sia stata costretta dal 2005 in poi a ribadire che “il legislatore può legittimamente circoscrivere la platea dei beneficiari delle prestazioni sociali in ragione della limitatezza delle risorse destinate al loro finanziamento. Tuttavia, la scelta legislativa non è esente da vincoli di ordine costituzionale.”
La Giurisprudenza della Corte costituzionale, in definitiva, consente di prevenire a conclusioni particolarmente interessanti in un momento in cui il dibattito pubblico sulla presenza degli extracomunitari all’interno del territorio nazionale è ancora particolarmente acceso.
Innanzitutto, risulta confermata la convinzione secondo la quale il riconoscimento della cittadinanza italiana non è necessario per beneficiare di diritti e libertà fondamentali, oltre che delle principiali prestazioni sociali erogate dall’amministrazione pubblica, cosicché anche il dibattito sullo ius soli dovrebbe perdere l’intenso carattere polemico che lo ha sin qui contraddistinto.
In secondo luogo, appare evidente come il riconoscimento delle principali prestazioni sociali anche a favore di quanti non godano della cittadinanza italiana renda legittimo l’interrogativo sul carattere non più nazionale del nostro ordinamento giuridico.
In ultimo, con la sua giurisprudenza la Corte Costituzionale invita il legislatore nazionale a farsi carico (qualora sussistano le disponibilità economiche) d'una tutela effettiva e reale degli extracomunitari regolari, tutela che non sia vanificata dall'ipocrita escamotage di richiedere un requisito (la residenza decennale) che finirebbe per circoscriverla ai soli cittadini italiani.