Gli interrogativi del TAR Liguria sulla legge (folle) che disciplina la ricostruzione del ponte Morandi
Il Parlamento a maggioranza giallo-verde ha punito Autostrade per l'Italia in assenza di accertamenti amministrativi o giudiziali. Il TAR Liguria, perplesso, ha inviato gli atti alla Corte costituzionale
Subito dopo il crollo del ponte Morandi il desiderio di vendetta nei confronti del gestore di quel tratto autostradale si è manifestato prepotentemente attraverso le improvvide dichiarazioni degli esponenti politici allora alla guida della maggioranza parlamentare e del Governo della Nazione.
Si è fatta subito strada la certezza della responsabilità della società Autostrade per l’Italia s.p.a. e la necessità di punire il gestore attraverso la sua esclusione dalle attività di demolizione e ricostruzione dell’opera pubblica, sebbene al concessionario sia stato sempre richiesto di farsi carico in ogni caso dell’esborso economico per la realizzazione dei nuovi lavori.
A nulla sono valse le considerazioni di molti commentatori (fra i quali anche noi del Foglio) sui contenuti della convenzione contrattuale che disciplina i rapporti fra lo Stato e la società Autostrade. Vano è stato il tentativo di far comprendere come il contratto preveda l’obbligo dell’autorità pubblica di contestare l’inadempimento al concessionario e il diritto di quest’ultimo di tentare di scagionarsi e di realizzare comunque le nuove opere anche nel caso di accertamento della sua grave responsabilità. Inascoltato è rimasto l’allarme lanciato sul rischio che il pubblico erario possa rimetterci un'ingente somma di quattrini per corrispondere l’indennizzo che spetterebbe in ogni caso al concessionario anche per l’ipotesi in cui fossero altri a realizzare le opere.
Governo e Parlamento hanno tirato dritto e hanno promulgato una legge che assegna a un Commissario straordinario il compito di demolire ciò che resta delle macerie del vecchio ponte e di progettare e realizzare il nuovo. A condizione però che si precluda ad Autostrade per l’Italia la possibilità di avere parte a qualsiasi fase dell’iter di demolizione e ricostruzione.
Il concessionario non è rimasto con le mani in mano e si è rivolto al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria per rivendicare il diritto-dovere di provvedere alla ricostruzione delle opere, sopratutto in assenza (fino a questo momento) di alcun accertamento in ordine alle proprie responsabilità.
I Giudici amministrativi hanno esaminato la legge esitata dal Parlamento ed hanno posto alla Corte costituzionale i seguenti interrogativi:
1) può ritenersi legittima una norma di legge che reca un giudizio di responsabilità di Autostrade per l’Italia del tipo “non può escludersi che detto concessionario sia responsabile”, in assenza di qualsiasi pronuncia dell’autorità giudiziaria?
2) è conforme a Costituzione una legge del Parlamento che infligge al concessionario la sanzione dell’esclusione del diritto di contrattare con la pubblica amministrazione in assenza di un contraddittorio amministrativo o giudiziale che accerti una responsabilità per inadempimento?
3) può una legge privare un soggetto del diritto alla difesa sancito dall’articolo 24 della Costituzione?
4) può il Parlamento sostituirsi alla pubblica amministrazione e all’ordine giudiziario senza violare il principio della separazione dei poteri?
5) è conforme a Costituzione una legge che ha omesso di prendere in considerazione il dovere della pubblica amministrazione di effettuare tutta una serie di contestazioni al concessionario?
6) è legittima una legge che non tiene in considerazione alcuna diritti e doveri sanciti in un contratto valido ed efficace e non ancora oggetto di contenzioso giudiziale?
7) è ragionevole una disposizione che sanziona Autostrade per l’Italia per una finalità incomprensibile in un regime di monopolio autostradale come quella “di evitare un ulteriore indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali”?
Fermo restando che nei confronti di Autostrade per l’Italia s.p.a. si deve accertare ogni eventuale responsabilità, con conseguente applicazione di tutte le sanzioni risarcitorie e penali previste dall’ordinamento, le perplessità sollevate dal TAR Liguria stimolano un ultimo interrogativo: ma che razza di Parlamento abbiamo in Italia?