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Dallo stato di diritto allo stato di prevenzione

Luigi Manconi
Era fatale che accadesse ed è puntualmente accaduto. L'emergenza detta "terrorismo jihadista" si porta appresso una sua propria normativa di emergenza. Esattamente quanto si è verificato, con micidiale ricorrenza, dal 1969 a oggi.

Era fatale che accadesse ed è puntualmente accaduto. L'emergenza detta "terrorismo jihadista" si porta appresso una sua propria normativa di emergenza. Esattamente quanto si è verificato, con micidiale ricorrenza, dal 1969 a oggi. Una serie impressionante di successive emergenze - vere o false o dilatate in misura abnorme - che hanno scandito la vita sociale, condizionato il discorso pubblico e inciso, in  maniera più o meno rilevante, sul nostro ordinamento e sul suo apparato di leggi. Ripercorriamo quella sequenza: stragismo, terrorismo rosso, terrorismo nero, mafia, camorra, ’ndrangheta, sacra corona unita, aids, corruzione politica, tifo violento, pedofilia, fondamentalismo islamista, marocchini, albanesi, romeni. E i Rom. Ma anche: colera, terremoti e inondazioni, sars, aviaria, rifiuti e rifiuti tossici. Ne è conseguita una sorta di ininterrotto stato di emergenza, che ha legittimato una pratica di governo affidata all’eccezione, alla misura urgente e all’intervento straordinario. Tutto ciò conduce periodicamente a una produzione legislativa "speciale" che fatica a distinguere tra eventi occasionali e minacce letali, effettivamente capaci di attentare alla sicurezza collettiva.

 

Il terrorismo jihadista è certamente una di queste minacce: e va affrontato con un ampio repertorio di misure di prevenzione e repressione. Tra quelle finora adottate, o che stanno per esserlo, alcune suscitano perplessità: in particolare quelle relative alla sorveglianza telefonica e telematica. Emerge nitidamente la tendenza a un pervasivo controllo, che determina un progressivo slittamento dallo Stato di diritto allo Stato di prevenzione, senza raggiungere tuttavia i fini perseguiti. Anzi, come dimostra il rapporto sulla sorveglianza di massa della Commissione diritti umani del Consiglio d’Europa, alcune misure anti-terrorismo, volte ad agevolare raccolte di dati personali rischiano, paradossalmente, di indebolire la capacità difensiva delle nostre democrazie. Tutto ciò non sembra tenuto in gran considerazione dal nostro governo, che con il decreto anti-terrorismo, si è mosso, almeno inizialmente, in una direzione pericolosa, con misure stralciate o in parte corrette solo dopo un ulteriore rinvio del testo in Commissione. In un primo momento, su proposta parlamentare, si era portato a due anni il termine di conservazione dei dati di traffico telematico e telefonico per le chiamate senza risposta. I gestori avrebbero dovuto conservare i tabulati di tutti per due anni, nell’eventualità di una loro utilizzazione, su richiesta del p.m., per provare un qualsiasi tipo di reato (anche il pascolo abusivo, perché no?!). Il testo finale ha almeno in parte corretto questi eccessi, rendendo la norma eccezionale, “a tempo”, ammettendo la conservazione dei dati fino al 31 dicembre 2016 e permettendone l’utilizzo solo per l'accertamento di gravi reati. Lo stesso vale per le intercettazioni da remoto, consentite da un emendamento del Governo, poi stralciato, che avrebbero rischiato di spogliare dell’Habeas Data - l’intangibilità della propria libertà “informatica” - gli indagati, per il solo fatto di essere tali.

 

[**Video_box_2**]E’ auspicabile, dunque, che un'ulteriore riflessione porti il Governo ad abbandonare l’idea di poter legittimare un uso della tecnica, a fini investigativi, così suscettibile di degenerare in sorveglianza totale perché difficilmente limitabile. E per le stesse ragioni preoccupava l’emendamento del Governo (infine corretto,anche dopo i rilievi del Garante per la tutela della privacy) che consentiva le intercettazioni preventive, realizzate da polizia e servizi, nei confronti di meri sospettati, per qualsiasi reato purché commesso con strumenti informatici. Anche la nuova versione, che limita tale possibilità ai reati di terrorismo, non è rassicurante, perché la categoria di questi delitti, ulteriormente estesa dallo stesso decreto, è così ampia da comprendere perfino comportamenti privi di reale offensività nei confronti di terzi (l’apologia, ad esempio, o l’autoaddestramento). Comportamenti puniti - in alcuni casi anche con la perdita della potestà genitoriale - non perché intrinsecamente lesivi, ma per impedire il compimento di altri, eventuali reati. Un modo, insomma, per anticipare la soglia di rilevanza penale ben oltre quel "tentativo" che dovrebbe invece rappresentare, in una democrazia liberale, il limite ultimo oltre il quale impedire la criminalizzazione di quanto costituisce poco più che un'intenzione. In conclusione, siamo in presenza di un insieme di misure dove il criterio dell'efficacia non appare come quello prioritario, sacrificato troppo spesso a logiche e finalità di natura propagandistica e ideologica. Ma, soprattutto, emerge la precarietà del bilanciamento tra esigenze di sicurezza collettiva e tutela della riservatezza personale e tra strategie di difesa e diritti di libertà. Sembra rimanere ancora una volta inascoltata la lezione del grande giurista ebreo Aharon Barak che, due anni dopo gli attentati del 2001 affermava: “la tutela dei diritti è essa stessa un modo di intendere la sicurezza”.