Contro la magistratura custode della morale
Com’è risaputo, questo tipo di obiezione, tutt’altro che nuova, solleva un problema reale. Se i fatti in questione non sono in se stessi penalmente rilevanti, e neppure hanno valenza probatoria rispetto a reati commessi da altri, perché inserirli nelle ordinanze di custodia cautelare con l’effetto di renderli pubblici? Una spiegazione verosimile, maliziosa fino a un certo punto, è questa: si tratterebbe comunque di notizie di pubblico interesse, con conseguente diritto dei cittadini a esserne informati, o perché gettano ombre etico-politiche sui relativi protagonisti, oppure perché servono in ogni caso a ricostruire il complessivo contesto, la rete di relazioni in cui i comportamenti criminosi si ambientano. Ecco che, in questo modo, il procedimento penale avrebbe come obiettivo anche quello di illuminare la pubblica opinione sia sulla moralità del ceto dirigente, sia sulle cordate politico-affaristiche che alimentano il sistema della corruzione: e la magistratura di conseguenza si ergerebbe a istituzione che, per un verso, esercita – per dirla con Alessandro Pizzorno - un “controllo della virtù” sugli esponenti delle classi superiori; e che, per altro verso, assolve funzioni pedagogico-orientative a beneficio del popolo.
Di questa tendenza a svolgere compiti che trascendono la repressione penale in senso stretto, sono del resto sintomatici l’approccio mentale e lo stesso linguaggio adottati in non pochi provvedimenti giudiziari: da cui si trae l’impressione che l’imputazione penale, debordando dalla contestazione di singoli e specifici illeciti, miri appunto a convogliare giudizi di disvalore di portata più ampia. Sembra, così, assistersi a una sorta di riscrittura giudiziaria della grammatica e della sintassi delle figure legali di reato: nel senso che queste figure vengono dalla magistratura d’accusa riconcettualizzate mediante una loro trasposizione dal codice penale in codici differenti, strutturati cioè secondo paradigmi etico-politici e/o socio-criminologici. In poche parole: il reato - per dir così – si politicizza, eticizza o sociologizza.
Gli esempi abbondano e c’è solo l’imbarazzo della scelta. Vediamone qualcuno.
Nelle indagini e nei processi ad esempio per reati di criminalità organizzata o contro la pubblica amministrazione, le procure sono solite ricostruire grandi scenari in cui ad assumere la posizione di principale indagato o imputato è un sistema mafioso o un sistema corruttivo, valutati nella loro sostanza criminologica prima ancora che alla stregua di puntuali figure criminose. Così di recente, nell’ambito delle accennate indagini sulla coop Cpl Concordia, i pubblici ministeri napoletani stigmatizzano l’esistenza di “un assetto associativo e di una complessa rete di relazioni interpersonali con esponenti di rilievo del mondo imprenditoriale/politico”, che verrebbero sfruttati “d’intesa con i vertici della predetta società, anche attraverso il voto politico di scambio, come strumento attraverso il quale perseguire ingiusti profitti (…) e più in generale l’assegnazione di appalti attraverso un articolato sistema corruttivo(…)”(citazione tratta dal Corriere della sera del 2 aprile 2015). E, sempre nel contesto delle medesime indagini, i pm altresì ipotizzano “una sistematica e inquietante ingerenza” di un alto ufficiale della Finanza “in scelte e vicende istituzionali ai più alti livelli”: a dispetto dell’allarmata preoccupazione che traspare da questa prosa giudiziaria, il presunto coinvolgimento sistemico dell’ufficiale in questione sembra tuttavia sfuggire alla presa dei ‘guanti di legno’ del codice penale (il fascicolo, trasferito per competenza a Roma, sarebbe in corso di archiviazione: cfr. Repubblica del 3 aprile). Ancora una volta, al di là della diretta rilevanza penale, premono dunque il disvelamento della pericolosa rete di relazioni e il conseguente ‘mascariamento’ mediatico dei personaggi coinvolti!
A ben guardare, questa enfasi giudiziaria posta sul Sistema lascia trasparire tre cose. Primo: l’approccio dei magistrati d’accusa muove da una precomprensione, cioè dall’idea pregiudiziale del carattere sistemico della criminalità politico-amministrativa. Secondo: il fondamento giustificativo della colpevolezza poggia, più che su questo o quel reato specifico, sul fatto – assai riprovevole in sé - di entrare a far parte di sistemi del malaffare (anzi, che questa partecipazione eticamente censurabile poi assuma o meno rilevanza criminosa sul piano giuridico-formale, può apparire persino secondario!). Terzo: in coerenza con siffatte premesse pregiudiziali, la missione della giustizia penale finisce col consiste non soltanto nel reprimere singoli reati, bensì – prima ancora – nello svelare e combattere mali sociali sistemicamente diffusi.
Non mancano, invero, casi in cui il fondamento etico-politico del rimprovero giudiziario risalta con particolare evidenza. Così, in un procedimento per concorso esterno in associazione mafiosa a carico di un noto uomo politico siciliano (l’ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro, infine prosciolto però da una simile imputazione), il pm ha stigmatizzato il disvalore della condotta contestata in questi termini: “Il tradimento di Cuffaro, uomo delle istituzioni, è di una gravità inaudita”(cfr. Giornale di Sicilia del 31 maggio 2012). E’ appena il caso di rilevare che, argomentandosi in tal modo, l’addebito di concorso esterno riveste di panni giuridici una censura pregiudizialmente basata su parametri di giudizio morali e politici.
Quanto ciò è compatibile con i principi di fondo di un diritto penale liberale, ispirato da un lato alla tendenziale separazione tra politica, etica e diritto e, dall’altro, basato (in teoria) sul disvalore del “fatto” più che sulla riprovevolezza soggettiva dell’autore? Fino a che punto la teoria fa i conti con la realtà?
[**Video_box_2**]Per quanto sorretta da nobili preoccupazioni garantiste, la tesi che il giudice debba concentrarsi sui fatti (e non sulla personalità o sul ruolo dell’autore) si scontra, in effetti, con quella che potremmo definire una irresistibile vocazione intrinseca del processo penale: vocazione ben messa allo scoperto, in letteratura, ad esempio da Milan Kundera. Commentando Il processo di Kafka, Kundera infatti scrive con angoscia: “Il processo celebrato dal tribunale è sempre assoluto; cioè non riguarda un atto isolato (furto, frode, violenza carnale) ma l’intera personalità dell’accusato”. Come dar torto allo scrittore praghese, se consideriamo non il processo ideale caro ai teorici liberali ma il processo concreto nelle aule di tribunale? Ma, se è vero che il processo è totalizzante perché tende sempre a giudicare anche la persona dell’autore, l’imperativo deontologico da trarne non potrebbe che essere questo: il magistrato dovrebbe, a maggior ragione, guardarsi dalla tentazione di utilizzare il processo come strumento di censura individuale e di moralizzazione pubblica. A voler assecondare questa tentazione si finisce, infatti, con l’incrementare oltre misura la già naturale vocazione del giudizio penale a veicolare condanne morali che coinvolgono l’intera personalità degli imputati: con un accresciuto effetto di torsione moralistica, in chiave illiberale, dell’esercizio della giurisdizione.
A questo punto, la morale da trarre è forse intuibile. Oggetto e scopi del procedimento penale dipendono, oltre che dalle norme scritte, dallo spirito del tempo e dal modello di magistrato con connessa cultura di ruolo predominanti di volta in volta (ma, in qualche misura, dipendono anche da quello che il singolo magistrato ha nella testa, nel cuore e persino nella pancia). Prenderne atto, può risultare poco tranquillizzante; ma può indurre ad aprire un dibattito pubblico sulla magistratura penale oggi, non ignaro della realtà effettuale e, dunque, non asservito in partenza ai contrapposti ideologismi.