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Il reato di tortura e trenta casi simili. Contro il populismo penalista del mio Pd

Luigi Manconi
Il piede del Legislatore insiste nel premere sull’acceleratore dell’inasprimento sanzionatorio. Come se, a ogni tornante della vita collettiva, la sola traiettoria da seguire sia – sempre e comunque – l’incremento delle pene e il ricorso al carcere.

Al direttore - 1. Un esempio recente, scelto tra tanti. Il 23 dicembre scorso, il governo presenta il disegno di legge delega (AC n. 2798) contenente tra i principi e criteri direttivi anche l’eliminazione di automatismi normativi in ambito penale, nonché la revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari (art. 26, comma 1, lett. c). Esattamente due mesi dopo, il Parlamento approva la legge 23 febbraio 2015, n. 19, che estende l’automatismo ostativo ai benefici penitenziari (art. 4-bis ord. penit.) anche ai condannati per il delitto di scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.).

 

La mano destra del Legislatore promette di cancellare ciò che la mano sinistra continua a scrivere.

 

2. Nel frattempo, il piede del Legislatore insiste nel premere sull’acceleratore dell’inasprimento sanzionatorio. Come se, a ogni tornante della vita collettiva, la sola traiettoria da seguire sia – sempre e comunque – l’incremento delle pene e il ricorso al carcere.

 

Nell’attuale XVII Legislatura si contano almeno trenta interventi normativi (veicolati da leggi, decreti legge, decreti legislativi) che introducono nuovi reati o che elevano i massimi edittali per reati vigenti. Il Legislatore è, in questo, davvero generoso con tutti: terroristi e relativi arruolatori, detentori abusivi di precursori di esplosivi, piromani di rifiuti, falsari, indebiti importatori di legno o di sostanze attive o controllate, coltivatori di sementi vietate, riciclatori di beni di provenienza illecita, frodatori informatici o in competizioni sportive, schiavisti, disertori o insubordinati di equipaggio navale. E’ un elenco che pecca per omissione. E che, grazie al lavoro straordinariamente vigile e acuto di Andrea Pugiotto e Stefano Anastasia, ha consentito di meglio evidenziare questa perversa tendenza alla bulimia sanzionatorio-carceraria. Una vera e propria patologia che fa fare un salto di qualità (orribile) al populismo penalista trasformandolo, in men che non si dica, in demagogia punizionista.

 

3. E’, questo, un treno cui andranno ad aggiungersi sempre nuovi convogli. Alcuni sono quasi in dirittura d’arrivo.

 

Così, sarà da otto a dodici anni la reclusione per chi, al volante in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe, provochi la morte di una persona. E la pena aumenterà del triplo, fino a un massimo di diciotto anni, se le vittime fossero più d’una (AS n. 859, Norme penali sull’omicidio stradale).

 

Quanto all’introduzione del delitto di tortura (AC n. 2168), i tetti edittali saranno così elevati da toccare, quale aggravante ad efficacia speciale, la vetta del carcere a vita.

 

E la normativa anti-corruzione ha ricalcato, fin quasi al parossismo, quella stessa impostazione.

 

4. La scelta di ricorrere all’illecito penale rientra nell’ambito delle scelte discrezionali del Legislatore. Ma, da troppo tempo più che alla leva, è alla clava penale che si ricorre con autistica reiterazione.

 

Eppure la sanzione penale non è strumento imposto dalla Costituzione, che non conosce obblighi di criminalizzazione, salvo l’ancora inevasa previsione del reato di tortura. La sanzione penale, infatti, “per sua natura costituisce extrema ratio, da riservare ai casi in cui non appaiano efficaci altri strumenti per la tutela di beni ritenuti essenziali” (Corte costituzionale, sentenza n. 273/2010): è per questo che il suo impiego deve avvenire nel rispetto dei principi costituzionali di proporzionalità e di sussidiarietà.    

 

Compito del Legislatore è, dunque, quello di interrompere l’irresistibile espansione di pene e reati, allargando progressivamente gli spazi nei quali obblighi e doveri sono operanti, ma non necessariamente sottoposti alla minaccia del carcere. E sottoposti, invece, a più serrati controlli e a responsabilità amministrative o a sanzioni alternative alla detenzione.

 

5. Sono il realismo e la misura ad imporre questa strada. Con fatica, l’Italia tenta di uscire da un sovraffollamento carcerario strutturale e sistemico, di cui dovrà nuovamente rispondere al Consiglio d’Europa nel giugno prossimo. Le condizioni inumane e degradanti del sistema penitenziario riducono la pena ad una finalità esclusivamente retributiva, capace solo di affliggere il detenuto. E così, dovremo tutti pagare il conto di una detenzione totalmente indifferente a quella che è la sua costituzionale finalità rieducativa.

 

Si aggiunga che – nessuno sembra ricordarlo – la nostra Costituzione non parla mai di carcere, lasciando campo libero a un legislatore capace di cambiare radicalmente la fisionomia delle sanzioni penali. Esattamente l’opposto di quanto accaduto con l’ignorata delega legislativa (legge 28 aprile 2014, n. 67), lasciata cadere proprio per la parte in cui mirava a introdurre nuove pene detentive non carcerarie.

 

Sullo sfondo una sentenza della Consulta, dove in particolare si nega legittimità a quelle “incriminazioni che producono, attraverso la pena, danni all’individuo (ai suoi diritti fondamentali) e alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest’ultima” (sentenza n. 409/1989).

 

6. Se si vuole, si può fare. E se si può, si deve fare. Com’è accaduto nello stato del Vaticano, con l’abolizione dell’ergastolo, e con le recenti esortazioni di Papa Francesco in tema di pene e reati. Si legga e si mediti questa radicale contestazione del "populismo penale". Ovvero della convinzione che “attraverso la pena pubblica si possano risolvere i più disparati problemi sociali come se per le più diverse malattie ci venisse raccomandata la medesima medicina […] In questo contesto, la missione [del legislatore] non può essere altra che quella di limitare e di contenere tali tendenze” perché “la cautela nell’applicazione della pena dev’essere il principio che regge i sistemi penali” (Udienza alla delegazione dell’Associazione Internazionale di Diritto penale, 23 ottobre 2014).

 

Ma si legga anche l’esortazione a mantenere le pene nel solco della giustizia (Lettera al Presidente della Commissione Internazionale contro la pena di morte, 20 marzo 2015), attraverso l’eliminazione di quelle massime, siano esse palesi (la pena di morte) o nascoste (la pena fino alla morte, qual è l’ergastolo), perché “c’è il rischio di non conservare neppure la proporzionalità delle pene”. Si è affievolita, così, "la concezione del diritto penale come ultima ratio”, e “si è anche affievolito il dibattito sulla sostituzione del carcere con altre sanzioni penali alternative”.

 

7. L’abuso del diritto penale e l’inflazione del ricorso alla carcerazione sono come un colpo di spada vibrato nell’acqua: spettacolare ma sterile. Meglio, allora, ascoltare e seguire l’insegnamento evangelico di Matteo (26, 52): “Rimetti la spada nel fodero”.

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