L'ex ministro dello Sviluppo economico, Federica Guidi (foto LaPresse)

Il traffico di influenze illecite? Una boiata pazzesca. Parla il prof. Padovani

Ermes Antonucci

Perché il reato attribuito al compagno dell'ex ministro Guidi è in realtà "costruito sul nulla".

Tiziano Renzi, padre dell'ex presidente del Consiglio Matteo, è indagato dalla Procura di Roma per il reato di traffico di influenze illecite nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione. Il procedimento è uno stralcio dell’inchiesta in cui risultano indagati anche il ministro Luca Lotti, il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Tullio Del Sette e il comandante della Legione Toscana dei carabinieri, il generale Emanuele Saltalamacchia (nei loro confronti la Procura contesta i reati di rivelazione del segreto d’ufficio e favoreggiamento). Tiziano Renzi ha ricevuto un invito a comparire e potrebbe essere ascoltato già nei prossimi giorni. "Ammetto la mia ignoranza - ha commentato - ma prima di stamattina neanche conoscevo l’esistenza di questo reato che comunque non ho commesso essendo la mia condotta assolutamente trasparente come i magistrati - cui va tutto il mio rispetto - potranno verificare". Ripubblichiamo, di seguito, un articolo sul reato di traffico di influenze.

 


 

Roma. “Il reato di traffico di influenze illecite è come la corazzata Potemkin del film di Fantozzi, una boiata pazzesca: la si può girare come si vuole, ma alla fine i conti non tornano, perché è costruito sul nulla”. Non gira attorno alla questione Tullio Padovani, professore di Diritto penale all’Università Sant’Anna di Pisa, avvocato protagonista di accese battaglie legali in difesa di manager come Marco Tronchetti Provera e banchieri come Giuseppe Mussari (processo Monte dei Paschi).

 

Per capire a pieno perché il reato che ha scatenato le dimissioni del ministro dello Sviluppo, Federica Guidi, sia in realtà basato sul “nulla”, occorre chiarire la fattispecie di cui si sta tanto parlando, disciplinata dall’articolo 346 bis del codice penale: è colpevole di traffico di influenze illecite colui (spesso definito “faccendiere”) che sfruttando la relazione con un pubblico ufficiale si fa dare o promettere “indebitamente” denaro da un privato per spingere il funzionario amministrativo a compiere un atto contrario ai suoi doveri d’ufficio, in favore del privato stesso. Un reato molto prossimo a quello previsto dall’articolo 346, compiuto dal millantatore che però, a differenza del “faccendiere”, è un semplice “venditore di fumo”, dal momento che non può disporre realmente di una relazione con il pubblico ufficiale.

 

Dall’art. 346 bis possono dunque emergere due ipotesi di reato, due “gambe” come le definisce Padovani, entrambe incardinate su un terreno giuridico piuttosto farraginoso. La prima ipotesi è che il “faccendiere” si faccia pagare da un privato per influire sull’attività di un pubblico ufficiale, senza però l’intenzione di corromperlo. Una semplice attività di mediazione, ossia di lobbying, fino a prova contraria non illegale, in cui si tenta di convincere per esempio un parlamentare della bontà pubblica di una determinata decisione. Quand’è che quindi questa attività costituisce reato? Quando – recita l’art. 346 bis – l’attività viene svolta in maniera “indebita”, e qui, spiega Padovani, casca il primo asino: “E’ un requisito che i penalisti chiamano di illiceità speciale: la condotta per diventare penalmente illecita deve già esserlo di per sé, ma per poter definire un illecito ci vuole una legge che chiarisca cos’è una mediazione, legge da noi inesistente”. Con la conseguenza che spetta al magistrato colmare, con ampi margini di discrezionalità, il vuoto normativo. Non solo: il mediatore, una volta ottenuti i soldi dal privato, potrebbe in realtà anche decidere di non influire sul pubblico ufficiale. Si potrebbe insomma avere alla fine un soggetto condannato per traffico di influenze illecite, ma che in verità non ha mai cercato di condizionare l’amministratore pubblico.

 



 

La seconda ipotesi di reato prefigurata dall’art. 346 bis è quella in cui il mediatore riceve del denaro anche per corrompere il pubblico ufficiale. Attenzione, però: per rimanere nell’ambito del traffico di influenze illecite, e non sfociare invece nel reato di corruzione, il denaro fornito al mediatore per corrompere il funzionario pubblico non deve essere effettivamente consegnato o promesso a quest’ultimo. “Si costituisce – spiega Padovani – un’attività meramente preparatoria del delitto di corruzione, che quindi non si completa. L’inghippo sta che l’incriminazione poggia tutta sulla finalità, ma la finalità sta nella testa della gente, e come fai a stabilirla?”. Da qualunque parte la si guardi, insomma, la norma palesa ambiguità preoccupanti in relazione alla certezza del diritto: “Si è di fronte a una fattispecie di reato che sembra esistere ma non esiste”, commenta il professore, perché “non ha uno spazio applicativo definito”, né sul primo fronte, quello della mediazione (dove manca una legge che fissi le categorie di lecito e illecito), né sul secondo fronte, quello della “corruzione abortita”, da dimostrare rintracciando oscure “finalità” corruttive. L’articolo 346 bis ha insomma “un grado di consistenza paragonabile agli zombie del film ‘La notte dei morti viventi’”, ribadisce Padovani. “Una boiata pazzesca”, sorride.

 

Arriviamo così alla vicenda specifica del ministro Guidi, al quale – pur non essendo al momento indagato – viene rimproverato di aver inserito nella legge di Stabilità del 2015, su pressione del suo compagno e imprenditore Gianluca Gemelli, l’emendamento che sbloccava il progetto d’estrazione petrolifera Tempa Rossa, favorevole alla Total, che avrebbe poi “ripagato” l’intermediazione di Gemelli affidando un subappalto a una delle sue aziende. Una vicenda che, posta in questi termini, secondo Padovani lascia “disorientati”, perché è difficile capire a cosa si riferiscono i pm: “Il giudice penale non può stabilire se quell’atto andava bene o no, non può sindacare il merito di una decisione politica. E poi di cosa parliamo? E’ stato Renzi a dichiarare pubblicamente di aver inserito l’emendamento nella legge, e non la Guidi”.

 

“Non riesco a credere che tutta la vicenda sia stata costruita solo su questo – aggiunge il professore – quindi credo, anzi voglio sperare, che la procura di Potenza si sia concentrata pure su altre ipotesi di reato, anche perché se hanno chiesto misure cautelari, il 346 bis c’entra come un cavolo a merenda”. Purtroppo, però, “i giornalisti vengono attratti da questo nome che circola, ‘influenze illecite’, e perdono di vista la luna che sta dietro il dito”. Dove la luna, in questo caso, è costituita dall’insieme dei reati su cui indagano i pm e che evidentemente ancora non sono finiti sui giornali, e dove il dito, invece, è rappresentato dal traffico di influenze illecite, un reato con “consistenza criminosa inafferrabile”, peraltro di modesta entità (prevede una pena da 1 a 3 anni). E allora perché è stato inserito nel codice penale? “Perché faceva tanto fine, tutti parlavano del traffico di influenze e allora mettiamocela anche noi una normettina nel codice, così rinfreschiamo la stanza, mettiamo un mobile nuovo. Ma poi ci rendiamo conto che un mobile senza cassetti non serve a niente”.