Legittima difesa, ovvero quando lo stato legifera sulla paura
Il Senato approva il disegno di legge che modifica l’articolo 52 del codice penale. Perché la deriva securitaria del governo è pericolosa
L’iter d’approvazione della modifica della disciplina giuridica sulla legittima difesa ha percorso oggi un sostanziale passo in avanti. La maggioranza parlamentare gialloverde, con il sostegno di Forza Italia, ha approvato al Senato il disegno di legge che modifica l’articolo 52 del codice penale.
La novella legislativa s’iscrive all’interno di quell’orientamento culturale securitario che rischia seriamente di sbilanciare le tutele del diritto penale esclusivamente a favore di chi rivendica anche solo una parvenza di legittima difesa. Il testo del disegno di legge ha introdotto la presunzione di legittima difesa e consente, in altre parole, di potere invocare in ogni circostanza il rapporto di proporzionalità fra l’offesa e la difesa, accantonando pericolosamente il necessario richiamo alla responsabilità di chi fa uso di armi o di chi si prodiga, in ogni caso, a contrastare un possibile pericolo d’aggressione proveniente da un altro essere umano.
Il Senato ha anche introdotto il criterio del “grave turbamento” quale causa di non punibilità per chi fa uso di armi legittimamente detenute. La norma, tuttavia, sembra eccessivamente vaga e la locuzione si presta a rientrare fra le cosiddette “clausole in bianco”, quelle previsioni che in quanto prive di un contenuto specifico non dovrebbero trovare cittadinanza all’interno di un ordinamento penale di stampo liberale.
Continua la deriva verso le soluzioni semplici di problemi particolarmente complessi e s’insiste nell’assecondare tendenze di deresponsabilizzazione nei confronti di chi invoca sempre la legittima difesa per nascondere, in realtà, la richiesta di un’attenuante al proprio comportamento incauto e spesso privo della necessaria attenzione e cura anche verso l’altro, chiunque esso sia.
Non si dovrebbe mai dimenticare che l’istituto della legittima difesa coinvolge sempre due o più vite umane e richiede che chi agisce nella convinzione di difendere se stesso o un bene giuridico di sua proprietà, lo faccia sempre sotto la guida della massima razionalità esigibile dall’uomo medio in determinate condizioni e tenendo conto che esiste una gerarchia di beni costituzionali all’apice della quale è posta la vita umana e non certo i beni materiali.
La paura è senza dubbio un sentimento legittimo che ha mandato esente da responsabilità penale sinora anche coloro che si sono difesi nella “oggettiva” convinzione di stare subendo un attentato grave alla propria vita o a quella dei propri cari. La riforma appena approvata dal Senato, invece, sembra attribuire troppo rilievo a qualsiasi stato emozionale le cui pulsioni giustificherebbero la perdita della razionalità minima che deve essere sempre richiesta a qualsiasi essere umano e della corretta considerazione dell’importanza dei beni giuridici coinvolti nei tentativi di legittima difesa.