Nel nuovo Dpcm di Conte poche novità e gli stessi limiti dei precedenti
Cosa sarà possibile fare e cosa no dal 15 giugno al 14 luglio. Le scelte del governo
Centoundici pagine, 11 articoli, decine di allegati e centinaia di prescrizioni minuziose ripetute decine di volte. L’ennesimo ginepraio all’interno del quale è impossibile per un artigiano, un commerciante, un ristoratore, e forse anche per un professionista, barcamenarsi con l’estrema sicurezza che richiede il rispetto delle norme giuridiche.
Questa, in sintesi, la forma del nuovo Dpcm adottato giovedì 11 giugno dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per gestire ciò che resta della pandemia di Covid-19 fino al 14 luglio prossimo venturo.
Nella sostanza, invece, sono poche le novità, mentre permangono limiti e criticità dei precedenti interventi. Il presidente del Consiglio è tornato a elencare una sfilza di pareri del comitato tecnico scientifico istituito presso la Protezione Civile, ma per l’ennesima volta si è guardato bene dal rendere noti i contenuti delle valutazioni espresse dall’organo tecnico.
Il rinvio a ben 15 sedute del Comitato (dal 3 maggio all’8 giugno) non può che servire a integrare la motivazione delle scelte compiute col Dpcm, ma rimane privo di alcun significato concreto fino a quando non sarà data la possibilità, ai cittadini destinatari delle limitazioni sin qui imposte dal Governo, di conoscerne i contenuti.
In ogni caso, dal 15 giugno si potrà tornare a svolgere attività sportiva in forma individuale e gli eventi riprenderanno a porte chiuse ovvero all’aperto ma senza presenza di pubblico. Via libera anche a piscine e palestre e dal 25 giugno anche agli sport di contatto, ma solo all’interno di quelle regioni che avranno accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica.
Dal 14 luglio, infine, potranno riprendere le attività anche discoteche e sale da ballo. Smentita la notizia, che era circolata nei giorni precedenti, secondo la quale balli e danze sarebbero state consentite solo nel rispetto della distanza di sicurezza di due metri. Il Dpcm precisa che la predetta distanza deve essere presa in considerazione ai soli fini di definire la capienza massima del locale. Le manifestazioni pubbliche, previa regolare autorizzazione, potranno svolgersi esclusivamente in forma statica e nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. Per cinema e teatri è prevista, infine, una capienza massima di 200 posti al chiuso e di 1.000 all’aperto e una distanza di sicurezza di almeno un metro, eccezion fatta per coloro che sono abituali conviventi. Questi ultimi, in altre parole, potranno stare seduti gli uni accanto agli altri.
Sono state reiterate particolari prescrizioni per comprensori sciistici, sale da gioco, centri benessere, ristoranti, servizi alla persone e stabilimenti balneari. Le sopraelencate imprese potranno riaprire e rimanere operative purché le regioni accertino la compatibilità delle attività con l’andamento della situazione epidemiologica. Il governo, in altre parole, assegna alle regioni la responsabilità di verificare, in concreto, la possibilità dello svolgimento di un elevato numero di attività che comportano un’altrettanto ragguardevole frequenza di contatti umani. Non vi è traccia, tuttavia, degli indici che le regioni dovranno monitorare per dare corso con costanza al predetto giudizio di compatibilità, né, naturalmente, dei livelli al raggiungimento dei quali la compatibilità sarebbe negata. E appare davvero singolare che le regioni abbiano accettato un sistema così congegnato, anche perché l’eventuale rinvio al decreto del ministero della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono state individuate le attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al Covid-19, non consente di comprendere al verificarsi di quali circostanze concrete le regioni potranno procedere ad adottare misure più restrittive senza la collaborazione del Governo centrale.
Particolarmente interessate la disciplina del trasporto aereo: l’obbligo di distanziamento di un metro a bordo dell’aeromobile potrà essere derogato nel caso in cui l’aria sia rinnovata ogni tre minuti, i flussi siano verticali e siano adattati i filtri Epe. Negli spostamenti per entrare in Italia permangono limitazioni solo per coloro che provengono da Paesi non UE, extra Schengen e diversi da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Restano ancora sospese, invece, le attività di crociere della navi battenti bandiera italiana.
Per il resto il provvedimento contiene 14 allegati all’interno dei quali sono replicati decine di volte le medesime norme di precauzione da adottare nel corso dello svolgimento delle numerose attività individuate. Si va dall’obbligo di comunicazione delle misure di precauzione agli utenti a quello di mantenere la distanza di un metro, dall’obbligo di indossare la mascherina a quello procedere più volte al giorno alla pulizia delle mani e dei locali adibiti alle attività da svolgere, dalla necessità di procedere all’aerazione continua al divieto di scambiare cibo e indumenti. Mentre prende piede la facoltà di derogare alla distanza di sicurezza tutte le volte che ci si trovi in presenza di persone conviventi. Si indulge, in sostanza, nella regolazione capillare e minuziosa di una serie indefinita di prescrizioni, per richiamare semplicemente l’adozione di quel buon senso che l’attuale stato della pandemia richiederebbe.