Non solo Ddl
Anziché arroccarsi sullo Zan, meglio un testo che comprenda tutte le discriminazioni
Una proposta per un provvedimento scritto da specialisti delle diverse branche, per scrivere un testo chiaro, moderno ed europeo. Gli esempi vengono da Gran Bretagna, Francia e Svizzera
Si considera quasi ovunque che il motivo del rigetto in sede parlamentare del ddl Zan arieggi la discriminazione in materia sessuale. Sennonché, ritenere che quel disegno di legge fosse l’unica difesa degli omosessuali, una difesa priva di alternative legislative, costituisce un notevole equivoco. Quali che siano i reconditi motivi dei difensori o dei detrattori, sarebbe più realistico ricondurre il problema alla qualità di testi legislativi degli ultimi anni. Un testo frutto non solo di un maggior ordine e riflessione, ma soprattutto di una disamina del diritto comparato, nell’ottica della sostituzione dell’attuale arcipelago delle discriminazioni con un testo ordinato (in Gran Bretagna vi è una legge uniforme, in Svizzera è bastata, nel 2020, l’introduzione nel codice penale dell’art. 261 bis) non avrebbe incontrato alcuna opposizione in Parlamento. Ho grande rispetto delle bandiere, ma sono consapevole che non possono essere convertite in testi di legge.
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In Gran Bretagna, nell’Equality Act 2010 troviamo Sex, Gender Reassignment e Sexual Orientation, nella legge francese: sesso, orientamento sessuale o identità di genere vera o supposta, in quella svizzera l’orientamento sessuale. Invece, nel ddl Zan troviamo: sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, rendendo problematica l’applicazione della norma.
Il ddl Zan introduce delle modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, che attua la direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, attribuendo all’Unar (Ufficio nazionale anti discriminazioni razziali) il compito di elaborare con cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere (tralasciando la discriminazione per sesso e disabilità, che pure ricorre nel ddl) anziché ampliare, all’art. 1, i compiti dell’Unar estendendoli alle discriminazioni per l’orientamento sessuale (che però si considera, nella varia pubblicistica, che siano stati ampliati col riferimento, alquanto ambiguo, all’“ambito delle competenze di cui al comma 2”). In Gran Bretagna, ad esempio, vi è l’Equality and Human Rights Commission (Ehrc) creata dall’Equality Act 2006, che riguarda tutte le discriminazioni: se ne è tenuto conto?
In una normativa che dovrebbe essere onnicomprensiva, si tralascia il D. Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, che riguarda anche le discriminazioni per le tendenze sessuali, e che ha già visto vittoriosa la Rete Lenford nella sentenza della Corte di Giustizia del 23 aprile 2020, in causa C- 507/18, riguardante il caso di un avvocato italiano che alla radio aveva dichiarato che non avrebbe mai assunto un omosessuale, e che era stato condannato. Giova ricordarlo perché la Direttiva 2000/78/CE contiene delle deroghe in materia religiosa che avrebbero potuto evitare le preoccupazioni di parte cattolica ed ebraica e che avrebbero reso più semplice il percorso del ddl Zan. L’art. 4 del ddl Zan prevede che “ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”.
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Non sarebbe stato più chiaro distinguere la libertà d’espressione dalla diffamazione? Non sarebbe stato più semplice considerare, ad esempio, la parte terza del Public Order Act 1986 britannico? L’idoneità a compiere atti discriminatori e violenti è anfibologica: quando Chapman uccise John Lennon, rimase sulla scena del crimine intento a leggere “Il giovane Holden” di J. D. Salinger (The Catcher in the Rye); dopo che Hinckley sparò a Ronald Reagan, gli trovarono in albergo una copia di quel romanzo. Eppure nessuno se l’è presa con Salinger; la richiamata idoneità al compimento di atti violenti è un criterio complicato. Anziché fare del ddl Zan la linea del Piave, perché non far faticare un’équipe composta non solo di bei nomi, ma anche di specialisti delle diverse branche, onde redigere un testo chiaro, moderno ed europeo, che comprenda tutte le discriminazioni?
Equilibri istituzionali