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Cosa può fare e cosa non può fare il governo Draghi. Ecco le direttive del premier

In un documento firmato dal premier vengono illustrati i poteri che restano al governo. Qualcosa in più di un governo di affari correnti come chiede Sergio Mattarella per far fronte alle emergenze

Covid, poltica estera, decreti, Pnrr ... il governo Draghi resta in carica fino alla formazione del nuovo. Questi sono i poteri che ha. Eccoli:

 

Direttive del Presidente del Consiglio Draghi ai componenti del Governo sul disbrigo degli affari correnti* A seguito delle dimissioni dell’esecutivo rassegnate nelle mani del Presidente della Repubblica e dello scioglimento anticipato delle Camere, il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha comunicato a tutti i componenti del Governo (Ministri, Vice ministri e Sottosegretari) la necessità di attenersi rigorosamente alle seguenti direttive circa lo svolgimento delle proprie funzioni.

 

1. Il GOVERNO rimane impegnato nel disbrigo degli affari correnti, nell’attuazione delle leggi e delle determinazioni già assunte dal Parlamento e nell’adozione degli atti urgenti, compresi gli atti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per fronteggiare le emergenze nazionali, le emergenze derivanti dalla crisi internazionale e la situazione epidemiologica da COVID-19. Il Governo rimane altresì impegnato nell’attuazione legislativa, regolamentare e amministrativa del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). Dovrà, in ogni caso, essere assicurata la continuità dell’azione amministrativa.

 

2. CONSIGLIO DEI MINISTRI: si procederà alla convocazione nel rispetto delle procedure stabilite dal relativo Regolamento e previa la consueta riunione preparatoria, nei limiti previsti dalla presente direttiva, nonché per l’approvazione degli atti urgenti, tra i quali vanno ricompresi sia quelli indicati al punto 1) che necessitino di un passaggio in Consiglio dei Ministri, sia l’esame delle leggi regionali e provinciali, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, nonché le delibere da adottare relative a procedimenti amministrativi.

 

3. ATTIVITA’ NORMATIVA: il Consiglio dei Ministri non esaminerà nuovi disegni di legge, salvo quelli imposti da obblighi internazionali e comunitari, compresi quelli collegati all’attuazione del PNRR e del PNC. Qualora ricorrano i presupposti di cui all’articolo 77 della Costituzione, potrà procedersi all’adozione di decreti-legge. Si provvederà agli adempimenti prescritti dalla Costituzione, dalla legge n. 400 del 1988 e dalle leggi di delega per l’approvazione, anche in esame preliminare, di decreti legislativi, compresi quelli previsti dal PNRR e dal PNC. Non saranno adottati regolamenti governativi o ministeriali, salvo che la legge imponga termini per la loro emanazione o quest’ultima sia richiesta come condizione di rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea o di operatività delle pubbliche amministrazioni, ovvero siano necessari per l’attuazione delle leggi già approvate dal Parlamento e per l’attuazione del PNRR e del PNC. Potranno, comunque, essere approvati i regolamenti per i quali risulti già in stato avanzato il procedimento di adozione. Resta subordinata all’assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’emanazione di regolamenti, direttive o circolari ministeriali.

 

4. NOMINE: potrà procedersi soltanto a nomine, designazioni e proposte strettamente necessarie perché vincolate nei tempi da leggi o regolamenti, ovvero derivanti da esigenze funzionali, non procrastinabili oltre i termini di soluzione della crisi, per assicurare pienezza e continuità all’azione amministrativa. Ogni nuova iniziativa in merito dovrà essere preventivamente sottoposta all’assenso del Presidente del Consiglio al fine di assicurare uniformità di comportamenti. Ciascun Ministro dovrà curare che enti, aziende e società dipendenti, vigilati o direttamente controllati, si attengano agli anzidetti criteri, anche per quanto riguarda le procedure. Il Ministero dell’economia e delle finanze eserciterà i diritti dell’azionista nelle società partecipate, previo assenso del Presidente del Consiglio. Resta salva l’autonomia di soggetti disciplinati da statuti o regole privatistiche che li sottraggono a direttive o a indirizzi del Governo.

 

5. RELAZIONI INTERNAZIONALI: le missioni all’estero dei componenti del Governo saranno subordinate ad autorizzazione della Presidenza del Consiglio. E’ garantita la partecipazione italiana, anche a livello governativo, alle riunioni per Commissioni a livello tecnico o preparatorie di riunioni obbligatorie, nonché alle riunioni a livello ministeriale e ai vertici, previsti in sede di Unione europea e di organizzazioni internazionali incluse ONU, NATO, OCSE, OSCE, INCE, di Consiglio d’Europa e di G7 e G20. Saranno subordinate all’autorizzazione della Presidenza del Consiglio le missioni internazionali finalizzate a negoziati o alla firma di accordi internazionali anche correlati alla situazione di crisi internazionale e alle sue conseguenze.

 

6. LAVORI PARLAMENTARI: dovrà essere assicurata la partecipazione di rappresentanti del Governo, in Assemblea e nelle Commissioni, per l’esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge e nelle altre occasioni in cui sarà richiesta dalle Camere. Le posizioni del Governo saranno preventivamente concordate con il Ministro per i rapporti con il Parlamento. Tutti i Ministri sono invitati a predisporre sollecitamente ogni utile elemento e documentazione circa l’organizzazione e il funzionamento dei Dicasteri e dei Dipartimenti cui sono preposti, nonché sullo stato delle attività e delle iniziative in corso, al fine di una completa e tempestiva informazione nei confronti della Presidenza del Consiglio; sono altresì invitati a fornire un elenco con tutte le attività amministrative in corso di esecuzione o comunque in scadenza.

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