la polemica

Le bufale di Meloni contro la giudice di Catania riaccendono lo scontro con le toghe

Ermes Antonucci

I migranti sono stati rimessi in libertà per motivi diversi da quelli evocati strumentalmente dalla premier: la giudice non ha mai sostenuto ciò che le viene contestato. E torna a divampare lo scontro tra governo e magistratura

Torna a divampare lo scontro tra governo e magistratura. Stavolta a innescarlo non è una nota non firmata passata sottobanco da Palazzo Chigi, come lo scorso luglio in occasione delle vicende legate al sottosegretario Delmastro e alla ministra Santanchè, ma un attacco pubblico – frontale – scagliato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni contro la giudice di Catania, Iolanda Apostolico, colpevole di aver respinto la convalida del trattenimento di tre migranti disposti dal questore di Ragusa. Peccato che l’attacco di Meloni si basi su un completo travisamento del contenuto dei provvedimenti redatti dalla giudice.

 

Sono rimasta basita di fronte alla sentenza del giudice di Catania – ha scritto Meloni su Facebook –, che con motivazioni incredibili (‘le caratteristiche fisiche del migrante, che i cercatori d'oro in Tunisia considerano favorevoli allo svolgimento della loro attività’) rimette in libertà un immigrato illegale, già destinatario di un provvedimento di espulsione, dichiarando unilateralmente la Tunisia paese non sicuro (compito che non spetta alla magistratura) e scagliandosi contro i provvedimenti di un governo democraticamente eletto”.

 

In realtà, leggendo i provvedimenti adottati dalla giudice di Catania, in particolare quello citato dalla premier relativo al trattenimento (respinto) di un migrante tunisino, emerge chiaramente la strumentalizzazione politica del provvedimento stesso: la giudice non ha mai sostenuto ciò che Meloni le contesta.

 

L’affermazione (certo singolare) sui “cercatori d’oro” è semplicemente riportata tra le premesse del provvedimento, insieme alle posizioni espresse dal questore di Ragusa: si tratta di una dichiarazione fatta dal migrante richiedente asilo durante l’udienza in tribunale, ma che non viene in alcun modo ripresa dalla giudice nelle motivazioni del suo provvedimento.

 

Anche l’accusa mossa alla giudice da Meloni di aver “dichiarato unilateralmente la Tunisia paese non sicuro (compito che non spetta alla magistratura)” è in realtà infondata. Nelle sue conclusioni, la giudice Apostolico non dichiara affatto la Tunisia come paese non sicuro (al contrario di quanto stabilito dal governo), ma sottolinea che alla luce della Costituzione e della normativa europea “deve escludersi che la mera provenienza del richiedente asilo da paese di origine sicuro possa automaticamente privare il suddetto richiedente del diritto a fare ingresso nel territorio italiano per richiedere protezione internazionale”. In altre parole un migrante, anche se proviene da un paese classificato come “sicuro”, ha tutto il diritto di chiedere protezione internazionale (sarà poi il paese di accoglienza ad accogliere o meno la domanda).

 

Infine, non è neanche vero – come sostenuto da Meloni – che la giudice si sarebbe “scagliata contro i provvedimenti di un governo democraticamente eletto”. Nel provvedimento la magistrata si limita a evidenziare il contrasto del decreto con due articoli della direttiva europea n. 33 del 2013, in particolare nella parte in cui prevede il pagamento di una garanzia finanziaria (una sorta di “cauzione”) di circa cinquemila euro da parte del richiedente asilo per non essere trattenuto negli appositi centri.

 

Gli articoli 8 e 9 della direttiva n. 33 del 2013, infatti, così come interpretati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, “devono essere interpretati nel senso che ostano, in primo luogo, a che un richiedente protezione internazionale sia trattenuto per il solo fatto che non può sovvenire alle proprie necessità, in secondo luogo, a che tale trattenimento abbia luogo senza la previa adozione di una decisione motivata che disponga il trattenimento e senza che siano state esaminate la necessità e la proporzionalità di una siffatta misura”.

 

Ciò che più conta, infatti, è che la giudice ha ritenuto che “il provvedimento del questore non sia corredato da idonea motivazione”. Da qui la non convalida del provvedimento di trattenimento del migrante. Dunque, si tratta di una decisione squisitamente giudiziaria. 

 

Intanto la giudice Iolanda Apostolico si è tirata indietro da qualsiasi commento circa le polemiche scaturite dalla sua decisione: "Non voglio entrare nella polemica, né nel merito della vicenda. Il mio provvedimento è impugnabile con ricorso per Cassazione, non devo stare a difenderlo. Non rientra nei miei compiti. E poi non si deve trasformare una questione giuridica in una vicenda personale".

 

A difenderla è intanto intervenuta l'Associazione nazionale magistrati di Catania, che "respinge con sdegno le accuse" rivolte alla collega, "persona perbene che ha lavorato nel rispetto delle leggi. Il rapporto tra potere esecutivo e giudiziario andrebbe improntato a ben altre modalità".


Resta l’immagine di un governo ormai in preda alla sindrome dell’accerchiamento, alla ricerca del nemico esterno (Germania, Francia, Ong) su cui canalizzare la rabbia dell’elettorato e distogliere l’attenzione dalle difficoltà incontrate in materia economica e sulla gestione del fenomeno migratorio.

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