le novità
Il ddl Nordio sulla giustizia diventa legge. Ecco cosa prevede
Dall'abrogazione dell'abuso d'ufficio alla tutela a favore dei terzi non indagati e intercettati. Dal giudice collegiale per l'adozione delle misure cautelari al divieto per il pm di appellare le sentenze di proscioglimento. I principali contenuti della riforma approvata in via definitiva dalla Camera
Con 199 sì e 102 no, la Camera ha approvato definitivamente il disegno di legge Nordio sulla giustizia. Il disegno di legge era stato approvato in Consiglio dei ministri il 15 giugno 2023. Di seguito i principali contenuti della riforma.
Abrogazione dell’abuso d’ufficio
Il provvedimento cancella dall’ordinamento l’articolo 323 del codice penale, relativo all’abuso di ufficio. L’abrogazione è stata auspicata per anni da sindaci, amministratori locali e dirigenti pubblici, colpiti da un reato piuttosto evanescente. Secondo i dati più recenti del ministero della Giustizia, nel 2021 su 5.418 procedimenti per abuso d’ufficio si sono registrate soltanto nove condanne al termine delle indagini e diciotto condanne nella fase del dibattimento. “Penso che la grandissima parte degli amministratori, che magari hanno votato contro in ossequio a un ordine di scuderia, siano contenti e magari quando mercoledì sarà approvata questa riforma, apriranno una bottiglia di spumante”, ha dichiarato il ministro Nordio lo scorso fine settimana.
Traffico di influenze illecite
La riforma interviene sul reato di traffico di influenze illecite (articolo 346-bis del codice penale), precisandone i contorni, ritenuti a oggi eccessivamente vaghi. In particolare, si precisa che “le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere esistenti (non solo asserite) ed effettivamente utilizzate (non solo vantate) intenzionalmente allo scopo di farsi dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, in relazione all’esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un’altra mediazione illecita”. Aumenta la pena prevista, che potrà andare da un anno e sei mesi a 4 anni e sei mesi.
Intercettazioni
Le modifiche hanno lo scopo di assicurare una maggiore tutela al terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate. È così introdotto il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni in tutti i casi in cui quest’ultimo non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento. E’ introdotto inoltre il divieto di riportare nei verbali di trascrizione delle intercettazioni espressioni che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti. E’ infine introdotto l’obbligo per il pm di stralciare dai cd. brogliacci espressioni lesive della reputazione o riguardanti dati sensibili di soggetti diversi dalle parti.
Misure cautelari
La riforma interviene con due importanti novità. Da un lato viene introdotto l’istituto dell’interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare, ovviamente in tutti i casi in cui non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia adottato “a sorpresa”. Dall’altro lato, in maniera innovativa viene attribuita al giudice in composizione collegiale la competenza a decidere l’applicazione rispettivamente della misura della custodia cautelare in carcere. Queste novità, però, entreranno in vigore a distanza di due anni dall'approvazione della riforma.
Informazione di garanzia
Si specifica che l’informazione di garanzia deve essere trasmessa “a tutela del diritto di difesa”. A quesco scopo si prevede che essa dovrà obbligatoriamente contenere una "descrizione sommaria del fatto", oggi non prevista, e che la notificazione dovrà avvenire con modalità che tutelino l'indagato.
Appello del pm
Viene escluso il potere del pm di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento per una serie di reati di contenuta gravità. Una strada già tentata in passato con la riforma Pecorella (che però era riguardava tutti i reati), poi bocciata dalla Corte costituzionale.