Adozioni
La domanda giuridica, e in controtendenza culturale, posta dal Tribunale dei minorenni
Il Tribunale per i minorenni di Milano è in via Leopardi, centrale ma allo stesso tempo appartata e soprattutto lontana dai riflettori mediatici sempre accesi sul Palazzo di Porta Vittoria. Lavora con il giusto riserbo, con qualche difficoltà tecnica dovuta al suo ruolo che ne fa una nicchia giuridica particolare. Un organico fatto di magistrati togati (16) e ben 64 giudici onorari, “il cui contributo è essenziale per la gestione delle pratiche”, come dice il suo presidente, il giudice Mario Zevola. I Tribunali dei minorenni potrebbero presto non esserci più, nella forma in cui li conosciamo da ottant’anni. Nel marzo scorso è passato alla Camera il disegno di legge delega sulla riforma del processo civile che prevede anche la loro soppressione, verrebbero sostituiti da sezioni specializzate presso i tribunali distrettuali e le corti d’appello. Con le consuete resistenze e legittime preoccupazioni di ogni riforma radicale: “Mi auguro che non vada persa la specializzazione dei Tribunali e delle procure per i minorenni organismi giudiziari tesi a proteggere i minori e prevenire la devianza”, aveva commentato per l’appunto Zevola. Ma ogni tanto il lavoro di questi giudici “specializzati” balza all’onore delle cronache. Spesso per fatti familiari dolorosi. Più di recente, e accadrà sempre più spesso, si tratta delle decisioni rispetto alle adozioni. E più precisamente delle richieste (ricorsi) da parte di coppie legate in unione civile in base alla legge Cirinnà. Ci sono già state sentenze, in particolare del Tribunale dei minorenni di Roma, che hanno accolto il ricorso (può trattarsi di ricorso “incrociato”) attraverso cui un genitore dello stesso sesso chiede l’adozione del figlio biologico dell’altro partner. Un procedimento di carattere giurisprudenziale che aggira (rimedia, secondo alcuni) il divieto della stepchild adoption insito nella legge, dopo lo stralcio della norma.
Ieri Repubblica raccontava da Milano una sentenza del Tribunale dei minorenni relativa a un caso simile, il ricorso incrociato di Alba e Bice (teniamo i nomi di fantasia scelti da Piero Colaprico) per adottare le rispettive figlie biologiche, nate entrambe dal seme di uno stesso donatore. Contrariamente a Roma, i giudici di Milano hanno detto no. Piero Colaprico ha letto, come noi, la sentenza e ne dà un resoconto preciso. La sentenza parte dell’affermazione che non esiste un “diritto all’adozione”, essa è “consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità” e di cui “sia accertata la situazione di abbandono” (ma non è il caso dei due minori in questione). Questo dicono le convenzioni internazionali e ribadisce la Corte europea di diritti dell’uomo. Sono poi gli stati a legiferare nel proprio contesto. Sottolinea, la sentenza di Milano, che l’Italia “conosce due forme di adozione” e argomenta in 22 pagine che il caso specifico non vi rientra. La legge 184/83 sulle adozioni (in corso di modifica) ammette “casi particolari” come quello che permette l’adozione da parte del coniuge del figlio biologico dell’altro coniuge. La legge Cirinnà, dopo lo stralcio della stepchild adoption, non ha modificato la normativa. Per rendere giuridicamente attuabile quanto richiesto da “Alba e Bice”, secondo i giudici di Milano occorrerebbe un’altra legge. E’ ovvio che il dibattito, nei tribunali dei minori che sempre più dovranno istruire fascicoli di questo tipo, sia complicato e incandescente, con posizioni diametralmente opposte. Ad esempio il Tribunale di Roma, con sentenza poi ratificata dalla Cassazione, già nei mesi scorsi ha detto sì a ricorsi analoghi, prendendo a riferimento un’altra forma di adozione “particolare” prevista ed estendendola ai casi in cui sussiste una “impossibilità giuridica” a adottare, ad esempio per la coppie non coniugate. Il Tribunale di Milano, affrontando per la prima volta il problema, ha stabilito in punta di diritto che la giurisprudenza di Roma, e di Cassazione, non è l’unica possibile. Seguirà dibattito.
Quel che vale la pena notare è l’aspetto culturale sotteso. L’adozione presuppone, allo stato attuale e come spiega la Corte europea, un matrimonio (tra persone dello stesso sesso) che in Italia non c’è. Ritenere che basti una soluzione giurisprudenziale per aggirare il problema non è l’unica via possibile. Né forse la maestra. In secondo luogo, il caso di Milano è il caso di scuola di figli non “abbandonati”, ma concepiti (desiderati, programmati) in vista di una loro adozione che prescinde, ad oggi, i termini legislativi stabiliti. La doxa sociale maggioritaria, suggerita con pacatezza da Colaprico, ritiene che vada bene così, e le leggi seguiranno. La sentenza di Milano pone, attraverso una interpretazione giuridica inappuntabile, una domanda in controtendenza culturale.
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