Dilemma precauzione
Gli amministratori alle prese con la gestione del rischio, tra libertà e tutela della salute
Roma. L’evento eccezionale, l’emergenza (in questo caso sanitaria), l’imponderabilità, i complottismi, le notizie vere, la paura e la necessità di prevenire, contenere, isolare. Gli amministratori locali delle regioni colpite da coronavirus e il governo si sono trovati di fronte a un dilemma già emerso in passato (vedi i sindaci dei paesi colpiti da sisma, vedi Genova colpita da alluvione): dove corre il confine tra mancata prevenzione, precauzione e conseguenze giuridiche di un’azione o di una non-azione?
L’avvocato Francesco Petrelli, che di principio di precauzione si è occupato a lungo dentro e fuori dalle aule di tribunale, ricorda che il principio di precauzione trova una sua collocazione tecnico-giuridica all’interno dell’autorizzazione, a livello di Unione europea, prevista per gli stati membri che si trovino a dover operare alcune limitazioni nella circolazione di beni e di persone anche in caso di incertezza, come nel caso degli Ogm, in cui non c’era evidenza scientifica del danno, ma in cui il “sospetto” del danno autorizzava gli stati a imporre un limite.
Bisogna poi distinguere, dice Petrelli, “tra principio di precauzione, principio di prevenzione e cautela. Se so che un territorio è sismico posso imporre a livello di prevenzione un determinato comportamento, ipotizzare misure di allerta e piani di evacuazione. C’è poi la questione della gestione del rischio: coloro che tutelano la salute e la vita dei cittadini – sindaci, assessori, amministratori in generale – devono di volta in volta chiedersi quale rischio si corre, ed ecco che entra in scena il principio di precauzione. Nel caso odierno siamo di fronte a un virus nuovo, non si conoscono ancora tutte le conseguenze del contagio. Ci troviamo in una sfera di grande incertezza e rischio, ed è in gioco un bene come la salute. Scattano allora meccanismi di precauzione, fino alla limitazione del diritto al libero domicilio e alla libera circolazione. Le decisioni prese coinvolgono la libertà personale (articolo 13 della Costituzione), ma questo articolo va bilanciato con l’articolo 42 sul diritto alla salute come interesse della collettività”. La salute è un bene collettivo e i comportamenti del singolo, dice Petrelli, “diventano recessivi di fronte all’esigenza di tutelarlo”.
Quanto alla gestione del rischio, abbiamo visto casi di amministratori che chiudono le scuole di fronte all’allerta meteo anche per non correre il rischio di essere accusati di aver sottovalutato il pericolo, ma, dice Petrelli, “nessuno ha la sfera di cristallo, tantomeno in un caso come questo, in cui ci si trova di fronte a fenomeni non normativizzati. Più aumentano le condizioni di rischio, più aumenta la difficoltà di gestione, e anche di comunicazione: da un lato una comunicazione del rischio troppo puntuale può provocare eccessivo allarme, dall’altra una comunicazione del rischio poco attenta può creare assuefazione. Trovare il giusto punto di equilibrio è difficile, e bisogna anche sollecitare comportamenti collettivi di razionalizzazione.
Luca Simonetti, avvocato e scrittore, nel 2018 ha scritto il libro “La scienza in tribunale” (Fandango libri). Argomento: le questioni scientifiche finite in tribunale e il potere dei giudici nel sindacare le scelte dell’amministrazione sanitaria in materia di diritto alla salute, come nel caso in cui la responsabilità di un evento naturale imprevedibile come i terremoti venga imputata agli scienziati impegnati nello studio del fenomeno (è successo nel processo per il terremoto dell’Aquila). E anche se nel caso del Coronavirus le decisioni sono state prese a livello centrale, gli amministratori locali, dice Simonetti (a cui comunque le misure di quarantena prese paiono “ragionevoli”), potrebbero essersi trovati a ragionare sotto la pressione del pensiero-dilemma: non si può tardare, ma che cosa succede se si agisce “troppo” o troppo presto? In teoria, dice Simonetti, “eventuali problemi per un amministratore potrebbero sorgere, riguardo a un’accusa di omessa vigilanza, se fosse confermato che il virus era presente da prima che l’allarme Coronavirus si diffondesse”, ma vista l’eccezionalità della situazione “è difficile, come pure mi pare difficile, in questo caso, che presso le amministrazioni locali qualcuno possa essere accusato di procurato allarme” (cosa che invece è già avvenuta nei confronti dei due cittadini avellinesi denunciati per aver diffuso una falsa notizia su un altro cittadino: “Quello ha il Coronavirus”, era stato scritto su un gruppo Facebook, solo che non era vero). Diverso è il problema della percezione della quarantena e della sua narrazione non rassicurante, ma, dice Simonetti, “a volte un governante deve prendere decisioni scomode. Dopodiché una delle cose più difficili è aiutare la razionalizzazione”.
Trattamenti farmacologici
Anche l'Italia si sveglia e frena sull'uso dei bloccanti della pubertà
Rapporti alla mano /22