Foto Ansa

Cosa vuol dire fare il procuratore

Alessandro Rimi

 Dopo anni di caos è cambiato l’iter per diventare agente. Le nuove norme che fanno chiarezza e il caso Totti

Tanti sognano di fare il calciatore. Alcuni ci provano, non riescono e perciò pensano a un piano B che, spesso, ha che fare con chi il calciatore lo gestisce: l’agente. Figura tanto affascinante quanto flessibile, per certi versi misteriosa e per troppo tempo non correttamente regolamentata. Dominante in una giungla che ha favorito l’inserimento di chi dalle materie giuridiche ed economiche è distante anni luce. Aggiramenti facili che dal 2017, e ancora di più negli ultimi mesi, hanno trovato un definitivo capolinea. Nuovi regolamenti, disposizioni ed elenchi. Una nuova commissione esaminatrice di tutte quelle prove necessarie affinché si possa iscrivere il proprio nome sul registro dei procuratori italiani. Presieduta da Antonio Conte, ex numero uno dell’ordine degli avvocati di Roma ed esperto di diritto sportivo. “Per volontà del presidente del Coni Giovanni Malagò – dice Conte al Foglio Sportivo – di concerto con il governo, sono state apportate importanti modifiche legislative all’interno del Dpcm del 23 marzo 2018, con delibera della Giunta nazionale del 14 maggio 2020, con l’obiettivo di dar vita a un nuovo regolamento Agenti Coni. Una serie di emendamenti, in raccordo con la normativa di derivazione europea, volti a generare un effettivo presidio di legalità e di controllo per una professione che, causa di anni di caos normativo, in passato aveva creato tantissime polemiche sulla figura dell’allora procuratore”.

   

Si fa chiarezza, finalmente, sulle differenti categorie di agenti e sulle rispettive idoneità all’esercitazione dell’attività in oggetto. A partire dal mero Agente Sportivo Ordinario. “Una professione sportiva e regolamentata – continua Conte – che, come tale, risponde a criteri normativi sia nazionali, sia unionali. Nel dettaglio, l’Ordinario è il soggetto che ha conseguito un titolo abilitativo italiano – precedentemente alla deregulation delle Federazioni Internazionali, ovvero dopo la legge istitutiva della professione in Italia – che ha previsto un severo e articolato esame generale, presso il Coni, e una seconda sessione speciale presso ogni singola Federazione professionistica interessata, ove vorrà accedere l’abilitato”. Già, severo. Perché l’esame da sostenere al Coni non è per niente semplice. Prevede trenta quiz (quindici di giustizia sportiva, dieci di diritto privato, cinque di diritto amministrativo) e almeno venti risposte corrette (con diciannove soltanto sei fuori). Segue poi una prova orale con tre domande: una di giustizia sportiva legata al Coni, una di diritto privato e una di diritto amministrativo. Chiude il test da sostenere nella rispettiva Federazione. Le possibilità di aggirare i livelli, dunque, è inesistente. Tuttavia, altri modi per poter esercitare la professione di agente esistono.

 

“Qui nasce l’Agente Stabilito – spiega il presidente della Commissione – ovvero colui il quale ha conseguito un titolo professionale unionale equipollente a oggi, però, riscontrabile soltanto in Francia. Infine c’è l’Agente Domiciliato che, in assenza di titolo extra-nazionale equipollente, può svolgere comunque un’attività e un’opera professionale in Italia, domiciliandosi presso l’Ordinario che ne risponderà, giuridicamente in solido, dell’operato”. Di esempi qui se ne possono fare tanti. Ultimamente, per il peso del nome nel calcio, si è molto parlato di Francesco Totti, criticato – e qualche volta pure attaccato – da alcuni procuratori (Donato Di Campli lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata al nostro giornale) per le modalità attraverso le quali opera. Nondimeno, l’ex capitano della Roma, agisce in effetti secondo regolamento, avendo sì dato alla luce l’agenzia CT10 Management, ma con a capo il procuratore Fifa Giovanni De Montis. Totti (che di diritto entra nel nuovo elenco degli Agenti Domiciliati) non può operare in Italia, semplicemente qualcun altro lo fa per lui. A corredo delle nuove disposizioni in materia di agenti sportivi, il regolamento prevede inoltre le cosiddette ‘misure compensative’. Ulteriori prove attitudinali (piuttosto che un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni) per il riconoscimento del titolo professionale abilitante all’esercizio dell’attività in oggetto, conseguito in uno stato membro dell’Unione europea. “Un vaglio di controllo che il Coni può esperire per valutare l’eventuale valenza tecnica paritaria di chi ne farà richiesta – sottolinea Conte – non essendo in possesso dell’equipollenza normativa di cui sopra”. Insomma, scorciatoie lontane dalla legge non ne esistono più. C’è, in aggiunta rispetto al passato, un organo vigilante affinché questa venga unilateralmente rispettata. “La Commissione si occupa effettivamente anche di quelle che sono le attività procedimentali disciplinari – commenta Conte – Ferma restando la responsabilità di ogni singola Federazione sportiva professionistica, assume grande rilievo la figura del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) istituita, ex novo, appositamente con l’ultimo regolamento Coni, a cui è stata affidata la vigilanza del processo, e nello specifico, anche la verifica dei requisiti normativi dei singoli agenti”.

 

Le norme prevedono sanzioni molto severe che possono portare anche alla cancellazione integrale, dell’agente colpevole, dal registro. Oggi, c’è un procedimento disciplinare in primo e in secondo grado serio e rigoroso che garantisce la massima vigilanza sull’effettiva osservanza delle nuove norme. “L’ente pubblico Coni – conclude l’avvocato – al contempo ha svolto in materia un ruolo istituzionale di primario e assoluto rilievo a salvaguardia sia degli interessi pubblicistici, che di quelli degli assistiti. Va dato atto al Presidente Malagò di aver fortemente voluto una struttura normativa di altissimo profilo, con una regolamentazione domestica di qualità, e con un esame abilitativo generale che, sin dalla prima sessione del 2019, ha garantito che chi vorrà accedere a questa affascinante professione dovrà dare prova di preparazione adeguata in materie fondamentali come il Diritto privato e il Diritto amministrativo, ferma restando la centralità di una competitiva conoscenza della giustizia e del Diritto sportivo”. La conoscenza è l’unica via. Dovrebbe sempre essere così.

Di più su questi argomenti: