Giuristi contro il testamento biologico: è eutanasia legalizzata
Il disegno di legge è fermo alla Camera da un paio di settimane. Il Centro Studi Livatino prosegue la raccolta di firme, già oltre 250, a sostegno del proprio appello
Roma. Il disegno di legge sul testamento biologico è fermo alla Camera da un paio di settimane, ed è probabile che ci resti ancora diversi mesi. Le forze politiche che compongono il Parlamento hanno posizioni troppo diverse tra loro per trovare un accordo, soprattutto sulla possibilità di interrompere nutrizione e idratazione del paziente che lo avesse richiesto, e a nessuno in questo momento conviene uno scontro pubblico su temi tanto delicati. Di fine vita si continua a parlare però, e in particolare della necessità o meno di una legge che regolamenti le “disposizioni anticipate di trattamento” previste dalla proposta di legge. Oltre 250 giuristi intanto si sono portati avanti, firmando l’appello del Centro Studi Livatino per dire che “sono chiamate disposizioni anticipate di trattamento, ma la sostanza è eutanasia”.
Rispetto al testo sul “fine vita” approvato nella sedicesima legislatura solo dalla Camera dei deputati – si legge nel documento, a cui si stanno aggiungendo sempre più firmatari – in questa proposta di legge “sono scomparsi il riconoscimento del diritto inviolabile della vita umana, il divieto di qualunque forma di eutanasia, di omicidio del consenziente e di aiuto al suicidio. La nutrizione e l’idratazione artificiali sono qualificati trattamenti sanitari: così quella che è una forma – anche temporanea – di disabilità in ordine alle modalità di sostentamento fisico diventa causa della interruzione della somministrazione, e quindi di morte”. Gli esperti di diritto segnalano sette punti per cui secondo loro la proposta di legge è inaccettabile nell’insieme, non solo, neppure emendabile.
Oltre al “contenuto nella sostanza eutanasico” di cui si è già detto, il Centro Studi Livatino sottolinea come nel testo “cibo e acqua vengono parificati ai trattamenti medici, se assunti attraverso ausili artificiali: quella che è una forma – anche temporanea – di disabilità in ordine alle modalità di sostentamento fisico diventa così causa della interruzione della somministrazione”. Sostenere che il carattere artificiale della nutrizione sia sufficiente a definirlo trattamento sanitario (e che dunque si può interrompere) dimostra come “il discrimine è la qualità della vita, che diventa decisiva per la sua sopravvivenza”.
Nella stessa direzione – proseguono i giuristi – va la revoca della “disposizione” che spazia dal rifiuto dei tratta-menti sanitari al rifiuto di cibo e acqua: “la revoca può essere resa da una persona capace, ma non da un incapace. Se quest’ultimo non ha nominato un fiduciario, la proposta di legge vincola il medico all’attuazione di una “disposizione” data anni prima, in un contesto del tutto diverso: “poiché mancano per definizione di attualità e hanno a oggetto un bene indisponibile come la vita, le disposizioni anticipate di trattamento sono cosa ben diversa dal consenso informato: rappresentano il riconoscimento del diritto al suicidio”. La norma poi è molto generica, e rischia di stravolgere il senso e il profilo della professione del medico, avverte l’appello: “Il medico che non esegue alla lettera volontà suicide è parificabile a un sequestratore di persona?”. E ancora: “Non si dice che cosa accade se in un momento così distante da quando le ‘disposizioni’ sono state redatte il medico ritenga che il paziente sia ancora adeguatamente curabile”. La disciplina per i minori, poi, “realizza un’eutanasia di non consenziente” perché “colui che decide non è il paziente, e questo dilata ulteriormente gli arbitrii e le interpretazioni errate di una volontà comunque non matura”. Ben altre sono le reali emergenze sanitarie, conclude l’appello, firmato tra gli altri da due giudici emeriti della Corte costituzionale, Paolo Maddalena e Fernando Santosuosso: di queste dovrebbe occuparsi il Parlamento, “abbandonando proposte che avrebbero anche l’effetto di rendere ancora più complicato l’esercizio della professione medica, con un prevedibile incremento del contenzioso”.