Il biotestamento passa al Senato. Il Centro Livatino: “Testo dannoso e incivile"
La Camera approva la proposta di legge a larga maggioranza. Ora lo scontro si sposta a Palazzo Madama
Era solo una questione di forma. Soprattutto dopo che ieri l'Aula aveva dato il via libera all'articolo 1, quello che contiene i capisaldi della legge. E infatti, come previsto, la Camera ha approvato il testo della proposta di legge sulle disposizioni anticipate di trattamento, meglio conosciute come biotestamento. I sì sono stati 326 (Pd, M5s, Democratici e progressisti, Sinistra italiana, Alternativa libera, Psi, Civici e innovatori), i no 37 (Udc, Idea, Fratelli d'Italia, Lega, Alternativa popolare e Forza Italia, che ha comunque lasciato libertà di coscienza) e 4 astenuti. Ora il testo passa al Senato con gli oppositori che, in fondo in fondo, sperano si perda nei meandri di Palazzo Madama.
Il Centro Livatino: “Testo confuso, contraddittorio, impreciso e nella sostanza eutanasico”. Tra i contrari alla legge il Centro Studi Livatino formato da magistrati, docenti universitari, avvocati e notai, che da mesi si batte contro il carattere sostanzialmente eutanasico del provvedimento. “Se confermato dal Senato - spiegano - avrà delle gravi ricadute sul rapporto fra medico e paziente. La relazione di fiducia, fondata da millenni sul giuramento di Ippocrate in vista del bene-salute dell’ammalato, viene oggi sostituita dal principio della disponibilità della vita umana e dal burocratismo di un consenso che impegnerà il medico più nella compilazione di carte che nei necessari trattamenti di cura e terapia”.
“Da professionista che punta alla salute del paziente - prosegue la nota - questa legge trasforma il medico in un soggetto ossessionato dalla dettagliata informazione del malato, dalla verifica della comprensione di costui, dalle modalità di esplicitazione del consenso. La costrizione a sospendere idratazione e alimentazione, se assistite, insieme con trattamenti di sedazione profonda, sono in tutto e per tutto atti di eutanasia. A differenza di quanto dichiarato, l’obiezione di coscienza non è riconosciuta con le forme dovute - analoghe a quelle che riguardano altre materie - e invece vi è l’estensione della disciplina alle strutture sanitarie non statali. Se ha avuto senso respingere il 4 dicembre scorso la cattiva riforma della Costituzione, è anche perché il Senato riveda per intero una disciplina così dannosa e incivile”.
Cosa prevede il provvedimento Sono 7 i punti chiave della legge:
1. Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Il consenso informato è documentato in forma scritta. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, viene espresso mediante videoregistrazione o dispositivi che la consentano. La volontà espressa dal paziente può essere sempre modificata.
2. Ogni persona ha il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento, comprese la nutrizione e idratazione artificiali.
3. Viene sancito il divieto di accanimento terapeutico, riconosciuto il diritto del paziente all'abbandono terapeutico e viene espressamente garantita la terapia del dolore fino alla sedazione profonda continuata.
4. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciarvi. In conseguenza di ciò, il medico è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere dal medico trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale e alla buone pratiche clinico-assistenziali. Inoltre "il medico non ha obblighi professionali". Il che significa che può rifiutarsi di staccare la spina. La legge deve essere applicata anche dalle cliniche e strutture sanitarie cattoliche convenzionate.
5. In caso di minori o persone incapaci di intendere il consenso informato è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall'amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore di età o legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno.
6. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari. Viene indicata una persona di sua fiducia (fiduciario) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
7. Nella relazione tra medico e paziente, rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi.