Quale legge giustifica l'arresto del sindaco di Riace?
Nel merito delle accuse si dovrà pronunciare una corte di giustizia. Quello che invece non si capisce è perché Domenico Lucano è stato sottoposto a una misura cautelare preventiva
La vicenda di Domenico Lucano, il sindaco di Riace finito agli arresti domiciliari per aver favorito l’immigrazione clandestina, è di quelle destinate a dividere gli animi. Per alcuni è un eroe che ha preposto le esigenze umanitarie alle considerazioni burocratiche, per altri un trafficante che ha cercato di ottenere indebitamente sovvenzioni per il suo comune. Per la verità le accuse formulate dalla procura di Locri erano assai più pesanti, associazione per delinquere, truffa aggravata, falso, concorso in corruzione, malversazione e abuso d’ufficio, ma il giudice delle indagini preliminari non le ha accettate, criticando anzi con decisione le caratteristiche confuse e l’assenza di prove “estrinseche”, cioè non riconducibili all’accusatore, che sarebbe, sempre secondo il gip, “tutt’altro che attendibile”. I reati che sono stati presi in considerazione sono le irregolarità nell’affidamento della raccolta dei rifiuti e il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Naturalmente è su questo reato che si accende la polemica: il sindaco insieme a sua moglie avrebbe favorito matrimoni di comodo per aggirare la negazione del diritto d’asilo.
Indipendentemente da quel che si pensa, nel merito si deve pronunciare una corte di giustizia in un dibattimento in cui le ragioni della difesa e dell’accusa si possono confrontare. Quello che invece non si capisce è la ragione per cui il sindaco è stato sottoposto a una misura cautelare preventiva. Non esiste pericolo di fuga, la reiterazione del reato è resa impossibile dalla esistenza stessa dell’inchiesta, la manomissione delle prove, che consistono in atti pubblici, è un’ipotesi assolutamente irrealistica. Il gip Domenico di Croce, che ha esaminato con acutezza e spirito critico le accuse, ha però accettato di emettere un ordine di restrizione della libertà personale preventivo per il quale non esistono i presupposti giuridici. Qualcuno può pensare che non poteva, dopo aver criticato così pesantemente l’impianto accusatorio, privare la procura anche della “soddisfazione” dell’arresto dell’indagato. Ma non è con questi criteri “mercantili” che si amministra la giustizia in uno Stato di diritto.
generazione ansiosa