La Consulta gioca con il suicidio assistito
L’ordinanza sul caso Cappato: rispettare la libertà di autodeterminazione del malato
Quando lo scorso 24 ottobre la Corte costituzionale decise di dare un anno di tempo al Parlamento per legiferare in merito al suicidio assistito, era già chiaro che secondo i giudici qualche dubbio sulla costituzionalità dell’articolo 580 del codice penale sulla punibilità dell’aiuto al suicidio – nella fattispecie la vicenda di Dj Fabo che vede imputato Marco Cappato – fosse più che motivato. Ieri è arrivata la conferma con il deposito dell’ordinanza. Subito si ricordano le specifiche situazioni “inimmaginabili all’epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta”.
I giudici affermano che certo, “il divieto ha una sua ragion d’essere soprattutto nei confronti delle persone vulnerabili, che potrebbero essere facilmente indotte a concludere prematuramente la loro vita”. Però – ed è questo il punto centrale – “se il valore della vita non esclude l’obbligo di rispettare la decisione del malato di lasciarsi morire con l’interruzione dei trattamenti sanitari, non vi è ragione per la quale il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all’accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento conseguente all’anzidetta interruzione dei presìdi di sostegno vitale”.
Ecco perché, “il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze”. È un’indicazione chiara, a tal punto rilevante e delicata che i giudici dicono di non poter “porre rimedio a questo vulnus con una semplice cancellazione del reato di aiuto al suicidio”. Il messaggio al Parlamento, però, è palese: quel reato va eliminato perché antistorico. Esulta non a caso Marco Cappato: “La Corte costituzionale ha chiarito ciò che abbiamo sempre sostenuto”. È proprio così: i giudici hanno stabilito che la vita umana non è più un valore assoluto ma un bene disponibile, alla stregua di un bene patrimoniale.