la sentenza
Cospito resta al 41 bis: la Cassazione ha rigettato il ricorso
I giudici hanno respinto la richiesta dell'anarchico. Continua lo sciopero della fame, iniziato da quasi quattro mesi
La corte di Cassazione ha rigettato la richiesta di sospensione del regime di detenzione del 41 bis per l’anarchico Alfredo Cospito, in sciopero della fame da quasi quattro mesi e attualmente detenuto nel reparto penitenziario dell’ospedale San Paolo di Milano. I giudici della Corte non hanno accolto la richiesta del sostituto procuratore generale Piero Gaeta, che aveva depositato una richiesta di annullamento del regime di carcere duro con rinvio per un nuovo esame del caso da parte del tribunale di sorveglianza di Roma. La decisione è arrivata dopo otto ore di camera di consiglio, in un clima incandescente.
Fin dalle prime ore del mattino, erano stati rafforzati i servizi di ordine pubblico attorno a piazza Cavour. Ciò, tuttavia, non aveva impedito lo svolgimento di un sit-in di anarchici in solidarietà con Cospito. Appena appresa la notizia del verdetto della Cassazione, i manifestanti hanno urlato “assassini”: “Saranno responsabili di tutto quello che succederà”. Resta da capire quali saranno ora le conseguenze della sentenza. Cospito, infatti, aveva deciso di riprendere l’assunzione di integratori dopo il parere fornito da Gaeta in favore di una revisione del regime di carcerazione ai suoi danni, ma si era detto pronto a riprendere il digiuno assoluto in caso di risposta negativa da parte della Cassazione. In quel caso, la situazione medica potrebbe precipitare rapidamente e, di conseguenza, anche i gruppi più radicali appartenenti al mondo anarchico potrebbero tornare a svolgere manifestazioni violente.
Cospito è stato condannato a 10 anni e 8 mesi per aver gambizzato nel 2012 l’amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, e a 20 anni per il reato di strage contro la sicurezza dello stato, per aver piazzato due ordigni davanti all’ex caserma degli allievi dei Carabinieri di Fossano (Cuneo). E’ stato posto al 41 bis in quanto ritenuto ancora capace di mantenere legami con l’organizzazione eversiva di appartenenza.