Stefano Ceccanti - foto LaPresse

l'intervento

Ceccanti: "Il codice Antimafia non può essere utilizzato per fornire liste di proscrizione"

Redazione

Il professore di diritto comparato ed ex deputato per il Pd interviene sul codice di autoregolamentazione antimafia, che stila la lista degli impresentabili alle elezioni: "Per come viene presentato nei suoi risultati, appare incompatibile col rispetto del diritto di elettorato attico e passivo, diritto politico fondamentale garantito dalla nostra Costituzione"

"Come mi permetto di sottolineare dal 2015 a ogni elezione si ripropone il problema dell’uso del cosiddetto codice di autoregolamentazione antimafia, che, per come viene presentato nei suoi risultati, appare incompatibile col rispetto del diritto di elettorato attico e passivo, diritto politico fondamentale garantito dalla nostra Costituzione". Lo dice Stefano Ceccanti, professore ordinario di Diritto Pubblico Comparato all'Università la Sapienza di Roma ed ex deputato per il Partito democratico. "È solo la legge", aggiune il giurista, che spiega: "Non questo o quel codice, che secondo l’articolo 51 della Costituzione consente alcune ragionevoli limitazioni dello stesso. I limiti ai diritti fondamentali sono di stretta interpretazione e rimessi alla legge, non tollerano svuotamenti con strumenti diversi. I candidati definibili come impresentabili sono solo quelli per i quali l’incandidabilità è imposta dalla legge, in ultimo il decreto Severino del 2012, per condanne passate in giudicato".
 

"Non si può in alcun modo utilizzare tale aggettivo per candidati che abbiano avuto solo un rinvio a giudizio, a pena di violazione della presunzione di non colpevolezza e, quindi, del diritto di elettorato passivo", continua Ceccanti. "Infatti – precisa – il vigente articolo 3 del Codice di autoregolamentazione prevede che le forze politiche che aderiscono al Codice possano in modo motivato candidare anche persone che ricadano in tali tipologie, assumendosene la responsabilità, riconoscendone tutta la relatività". Per questo motivo, quindi: "L’attività di monitoraggio che la Commissione Antimafia è tenuta a svolgere ai sensi del successivo articolo 4 e dell’articolo 1 della legge istitutiva della Commissione (legge 2 marzo 2023, n. 22) non può quindi essere né presentata né interpretata in alcun modo nel senso di fornire liste di proscrizione". 

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