Cosa dice la legge sulle intercettazioni, perché Grillo manda tutti a quel paese. Risate
Prima un tweet: “Approvata legge bavaglio! Han fatto peggio di Berlusconi, distruggendo il diritto di cronaca. Solo M5S contrario”; poi un post sul suo blog: “Una legge vergogna. Il Pd realizza i sogni proibiti di Berlusconi e si fa consegnare una delega in bianco che impedirà di pubblicare le intercettazioni penalmente non rilevanti sui giornali”. Così Beppe Grillo attacca l'approvazione della Camera al ddl sul processo penale – 314 voti a favore, 129 contro e 51 astenuti – che, tra le altre cose, contiene la delega al governo sulle intercettazioni.
L'ira di Grillo si scaglia contro la decisione dell'Aula di dare all'esecutivo la delega per predisporre norme che vadano a contrastare la pubblicazione di conversazioni irrilevanti ai fini dell'indagine e riguardanti persone completamente estranee a questa attraverso una selezione del materiale relativo alle intercettazioni. Una scelta giudicata dal leader M5s come un #bavaglio per giornalisti e come una evidente limitazione per la libertà di stampa. Insomma una legge "menzogna" che non "vuole tutelare i normali cittadini" ma che "serve solo alla politica", perché "dove stanno i normali cittadini in queste intercettazioni? Sono tutti politici, ministri e primi ministri. Ma quante sono state le intercettazioni selvagge negli ultimi venti anni? Soltanto una dozzina, ecco un’altra verità".
Verità di parte, perché nel ddl non si parla di nessuna restrizione ai reati intercettabili – anzi si semplifica il ricorso alle intercettazioni per i reati contro la pubblica amministrazione – e, al contrario di quanto detto nei giorni scorsi dai parlamentari grillini, non si fa menzione a pene carcerarie a carico dei giornalisti che pubblicheranno, nonostante tutto, le intercettazioni non rilevanti che verranno messe agli atti.
[**Video_box_2**]Ecco il testo del ddl approvato in Aula, e nello specifico i passaggi criticati da Grillo:
Gli articoli 24 e 25, comma 1, lettere da a) a c), contengono criteri di delega per la revisione della disciplina processuale in materia di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni per il rafforzamento della tutela dei diritti di riservatezza, specialmente dei soggetti estranei all'accertamento penale, dei difensori e dei soggetti che svolgono compiti di ausilio difensivo, che siano stati casualmente intercettati, e di coloro che, pur interessati dal procedimento, siano stati controllati anche con riguardo a settori della loro vita di relazione del tutto estranei al tema di prova. Si tratta allora di mettere a punto delle regole che assicurino un'anticipata selezione del materiale derivante da intercettazione da utilizzare anche in fase cautelare, alla ricerca di un accettabile punto di equilibrio tra i diritti di difesa dei soggetti coinvolti nell'accertamento penale e i diritti di riservatezza, anche dei soggetti che ad esso rimangono estranei. Per quel che attiene ai colloqui col difensore, fermo restando il divieto di utilizzazione, sono da porsi limiti anche alle annotazioni nel verbale delle operazioni.