Perché oggi il Tribunale di Roma può dichiarare il M5s incostituzionale
Nelle prossime ore (ma la decisione potrebbe slittare a lunedì) il tribunale di Roma dovrebbe decidere se ammettere un ricorso importante presentato contro la candidatura del sindaco della Capitale Virginia Raggi. Ecco il testo dell'ultima memoria dell'avvocato che vuole dimostrare che la democrazia diretta grillina è la negazione della democrazia.
Nelle prossime ore (ma la decisione potrebbe slittare a lunedì) il tribunale di Roma dovrebbe decidere se ammettere un ricorso importante presentato contro la candidatura del sindaco della Capitale Virginia Raggi. Il ricorso è stato elaborato da Venerando Monello, avvocato esperto di diritto amministrativo iscritto al Pd, e ciò che viene contestato al sindaco, come sanno bene i lettori del Foglio, è aver sottoscritto un contratto privato con una società terza (la Casaleggio Associati) che presenterebbe diversi profili di incostituzionalità (articolo 3, articolo 51, articolo 67, articolo 97) e che, complice una clausola che prevede una penale da 150 mila euro in caso di tradimento del contratto, renderebbe di fatto Raggi una dipendente di una società privata.
Sul Foglio abbiamo seguito e raccontato i dettagli della vicenda fin dal primo giorno, provando a spiegare come dietro al giudizio che pende sul contratto di Raggi ci sia la vera essenza dell’imbroglio grillino: la democrazia diretta come negazione della democrazia.
Di seguito pubblichiamo l'ultima memoria di replica dell'avvocato Morello al Tribunale di Roma.
Con ricorso ex art. 702 c.p.c., iscritto in data 22.7.2016 e ritualmente notificato alle controparti, il ricorrente adiva in giudizio l’Avv. Virginia Raggi, eletta Sindaco di Roma Capitale, i sig.ri Giuseppe Piero Grillo e Davide Federico Casaleggio, nonché l’associazione MoVimento 5 Stelle e l’amministrazione di Roma Capitale, e chiedeva all’Ecc.mo Tribunale “contrariis reiectis, accertare e dichiarare tempestivamente:
1) le condizioni di ineleggibilità della candidata Virginia Raggi alla carica di sindaco di Roma Capitale, a causa del rapporto contrattuale con l’Associazione MoVimento 5 Stelle, Beppe Grillo e Davide Casaleggio derivanti dalla adesione al c.d. “codice di comportamento per i candidati ed eletti del MoVimento 5 Stelle alle elezioni amministrative di Roma 2016 nelle liste del MoVimento 5 Stelle”, in violazione degli artt. 3, 67 e 97 Cost., dell’art. 1 L. n. 17 del 1982, nonché degli artt. 3, 7, 23 del Regolamento del Consiglio Comunale di Roma Capitale, e conseguentemente dichiarare la decadenza dell’avv. Virginia Raggi dalla carica di Sindaco di Roma Capitale.
2) la nullità del “codice di comportamento per i candidati ed eletti del MoVimento 5 Stelle alle elezioni amministrative di Roma 2016 nelle liste del MoVimento 5 Stelle”, sottoscritto tra le parti Virginia Raggi, l’Associazione MoVimento 5 Stelle, Giuseppe Piero Grillo e Davide Federico Dante Casaleggio, in quanto in evidente violazione degli artt. 3, 67 e 97 Cost., dell’art. 1 L. n. 17 del 1982, nonché degli artt. 3, 7, 23 del Regolamento del Consiglio Comunale di Roma Capitale”.
All’udienza del 6.12.2016 le parti si costituivano ritualmente ed il Tribunale assegnava termine per il deposito di note difensive al 23.12.2016 e al 10.1.2017 per le eventuali repliche.
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1) In merito alla legittimità processuale del dott. Davide Federico Dante Casaleggio.
Questa difesa prende atto di quanto asserito dal dott. Casaleggio, ovvero che
egli “non ricopre all’interno del MoVimento 5 Stelle alcun ruolo allo stesso riferibile in relazione al codice di comportamento” e che “non è rinvenibile
in capo al Sig. Davide Federico Dante Casaleggio alcuna legittimazione passiva per le richieste di parte ricorrente”.
Tuttavia, quanto sostenuto dalla difesa del dott. Casaleggio, ovvero che “[…] Ad una semplice lettura del Codice di Comportamento, facilmente reperibile online, è facile comprendere come i Garanti del Movimento 5 Stelle fossero individuati nelle persone di Beppe Grillo e del compianto Gianroberto Casa- leggio”, sarebbe stato vero ove “on line” si fosse provveduto a pubblicare copia sottoscritta e datata del contratto. Circostanza che, invece, non è av-
venuta. Tanto che il ricorrente ha dovuto richiedere espressamente, all’udien- za del 6 dicembre 2016, che le parti depositassero in giudizio l’originale o copia sottoscritta del Contratto. Copia che la difesa di Grillo e del MoVimen- to 5 Stelle ha prontamente depositato proprio mentre il Tribunale si accingeva a disporne l’acquisizione.
Invero, della effettiva sottoscrizione del Contratto il ricorrente ne è venuto a conoscenza solo a seguito delle dichiarazioni alla stampa da parte dell’allora candidata Virginia Raggi in data 18 maggio 2016 (doc. 2). Ma fino al mo- mento del deposito (6.12.2016) della copia del contratto sottoscritto il ricor- rente non poteva avere contezza circa l’individuazione dei reali sottoscrittori, dato che subito dopo la dipartita di Gianroberto Casaleggio, avvenuta il 12 aprile 2016, tutte le maggiori testate di informazione hanno scritto, anche ri- portando dichiarazioni di autorevoli esponenti del M5S, che il dott. Davide Casaleggio fosse effettivamente succeduto al padre nel ruolo che lo stesso ricopriva sia all’interno del MoVimento 5 Stelle, sia alla guida della Casaleg- gio Associati s.r.l. (doc. 4)
Circostanze queste mai smentite dal dott. Casaleggio, né a mezzo stampa, né nei comportamenti. E valga il vero.
Inspiegabile sarebbe stato, infatti, per il ricorrente non considerare il dott. Davide Casaleggio quale effettivo successore del padre alla sottoscrizione del Contratto de quo, dati i numerosi incontri che lo stesso ha avuto sia durante la campagna elettorale, sia successivamente, con Virginia Raggi. È noto, infatti, che un semplice web master non incontra, discute, e pianifica la politica di un partito politico. Ciò lo fa solo un leader politico, per meriti riconosciuti o per successione dinastica che sia.
È, pertanto, evidente che è stato proprio l’agire del dott. Davide Casaleggio ad indurre il ricorrente nell’errore scusabile di considerare lo stesso Casaleg- gio titolare di legittimità processuale.
È proprio di queste ore la la notizia che il dott. Casaleggio si trovi a Roma per coordinare una specie di triunvirato di parlamentari con lo scopo di eser- citare una sorta di tutoraggio nei confronti del sindaco Raggi.
Alla luce di tali circostanze, difficile non fare affidamento su una quantome- no apparente legittimazione passiva del dott. Casaleggio.
Va osservato inoltre che un interesse alla validità del contratto può ravvisarsi, comunque, da parte del dott. Casaleggio nel fatto che, ai sensi dell’art. 5 lett.
d) ed e) del Contratto si prevede quantomeno l’uso di software di proprietà della Casaleggio e Associati s.r.l.
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2) In merito alle difese Raggi, Grillo e MoVimento 5 Stelle.
Vero è che lo stratega Sun Tzu, ne “L’arte della guerra” (di avviso similare
anche il generale russo Michail Illarionovič Kutuzov, che sconfisse Napoleo- ne) consigliava di cambiare il campo di battaglia quando il nemico fosse stato meglio disposto in campo, ma passare, come hanno tentato le difese Raggi, Grillo,e M5S, dal terreno del diritto a quello della politica sembra tradire al- quanto i precetti dei due saggi strateghi.
Ci atterremo, pertanto, come sempre abbiamo fatto, solo al diritto, lasciando ad altri la sterile ed inutile - quanto inefficace - polemica politica condita sol- tanto da scomposti attacchi sul piano personale. Perché riteniamo che sia il diritto il solo a poter arginare l’abuso delle politica, e ricondurre la politica tra i binari della legalità.
A) Sulla legittimazione attiva del ricorrente e sulla giurisdizione.
La legittimazione processuale del ricorrente è piena, come piena è la giurisdi- zione dell’adito Tribunale. Entrambe derivano dalla legge, in particolare dal combinato disposto degli artt. 19 della l. n. 108 del 1968, e 22 del d.lgs. n. 150 del 2011.
Il presupposto processuale si fonda sulla domanda di declaratoria di ineleggi- bilità del sindaco di Roma Capitale, avv. Virginia Raggi, per avere lo stesso sindaco sottoscritto un contratto contra legem che, circoscrivendo fino quasi ad annullare le prerogative tipiche della carica, vìola norme e principi di ran- go costituzionale e norme di rango ordinario e regolamentari.
La legittimazione processuale attiva del ricorrente è di palmare evidenza, ed è, inoltre, stata oggetto di analisi già nell’atto introduttivo del giudizio, per- tanto questa difesa non intende tediare oltre sul punto il Collegio.
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B) sulla ineleggibilità del sindaco.
Controparti hanno asserito che le clausole di ineleggibilità sono solo quelle espressamente e tassativamente indicate dalla legge. Ed è vero.
Hanno anche affermato che, in materia di ineleggibilità, l’ordinamento giuri- dico vieta l’applicazione analogica di norme non espressamente codificate. Questo punto, invece, non ci trova d’accordo, specie date le eccezionali carat- teristiche del vincolo de quo.
Il caso di specie, difatti, non ha precedenti. Mai prima d’ora, è stata imposta a qualsiasi candidato la sottoscrizione di un contratto contra legem che prevede specifiche e vessatorie limitazioni di diritti indisponibili quale presupposto per la candidatura prima e l’esercizio delle funzioni di carica poi.
Riteniamo, in sostanza, che l’Ecc.mo Collegio dovrà stabilire se vincolanti disposizioni pattizie, che incidono e contrastano direttamente con norme e principii di rango costituzionale - come quelle contenute agli artt. 51, 67 e 97 Cost. - siano protette dal divieto di applicazione analogica, o se, al con- trario, la loro tutela soccombe davanti alla diretta violazione di norme e principi costituzionali a presidio di interessi più alti: le libertà democra- tiche.
Se è noto che la giurisprudenza costituzionale considera l’eleggibilità la rego- la e l’ineleggibilità l’eccezione, altrettanto noti sono i principi di diritto for- mulati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 141 del 1996, ove ribadi- sce che le restrizioni del contenuto di un diritto inviolabile sono ammissibili solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituziona- le, e ciò in base alla regola della necessarietà e della ragionevole proporzio- nalità di tale limitazione. Sicché, per stabilire se l’ipotesi di ineleggibilità è legittima, bisogna valutare se essa sia dunque indispensabile per assicurare la salvaguardia di detti valori, se sia misura proporzionata al fine perseguito o
se invero esso non finisca piuttosto per alterare i meccanismi di partecipazio ne dei cittadini alla vita politica, delineati dal titolo IV, parte I, della Carta costituzionale, comprimendo un diritto inviolabile senza adeguata giustifica- zione di rilievo costituzionale.
Qui è l’interesse pubblico attraverso il rilievo costituzionale sopra descritto che deve necessariamente essere tutelato, contro un interesse di parte, a tutela delle libertà democratiche di cui agli art. 51 e 67 della Costituzione.
L’interpretazione della norma compete al Giudice ordinario. Questo orienta- mento trova conferma nella sentenza della Corte Cost. n. 364 del 1996, ove si afferma esplicitamente che eventuali dubbi interpretativi legati alla scarsa determinatezza della fattispecie di ineleggibilità potranno essere superati dal- l’elaborazione giurisprudenziale.
Ma in materia di ineleggibilità la Corte si è spinta oltre, e con la sentenza n. 277/2011 ha stabilito che in tema di ineleggibilità occorre avere riguardo alla bilateralità degli interessi degni di tutela. Dispongono i giudici della Consulta che “[…] L’analisi va viceversa condotta – in ossequio alla esigen- za di ricondurre il sistema ad una razionalità intrinseca altrimenti lesa – alla stregua di un criterio più propriamente teleologico, nel cui contesto va evi- denziato «il naturale carattere bilaterale dell’ineleggibilità», il quale inevi- tabilmente «finisce con il tutelare, attraverso il divieto a candidarsi in deter- minate condizioni, non solo la carica per la quale l’elezione è disposta, ma anche la carica il cui esercizio è ritenuto incompatibile con la candidatura in questione» (sentenza n. 276 del 1997).
Tale profilo finalistico non può trovare attuazione se non attraverso l’affer-
mazione della necessità che il menzionato parallelismo sia assicurato ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 51 Cost. (sentenza n. 201 del 2003),
re, per contratto, a terzi - identificati o identificabili - le funzioni tipiche del pubblico incarico ricoperto ed attribuito ad egli soltanto sulla base di un preciso mandato elettorale ricevuto dai cittadini;
a) con l’art. 67 Cost., in ragione della concreta contrapposizione d’interessi tra soggetti privati e l’amministrazione capitolina, con conseguente vulnus del principio di libertà di mandato, per possibile conflitto di interessi tra l’impegno privatistico pattizio (il contratto) e quello di sindaco;
b) con l’art. 97 Cost., atteso che le limitazioni contrattuali si ripercuotono ne- gativamente sull’efficienza e imparzialità delle funzioni che un sindaco deve liberamente esercitare.
In sintesi, considerato che il legislatore al momento della formulazione nor- mativa delle cause di ineleggibilità certo non poteva ipotizzare (neanche con il più fantasioso degli sforzi contemplativi, visto che tra l’atro dalla promul- gazione della Costituzione da circa duecento anni si riteneva superato il vin- colo di mandato) che un giorno un partito politico potesse imporre ai propri candidati la sottoscrizione di un contratto come quello de quo; considerata l’assoluta novità della questione, l’assenza di specifici precedenti giurispru- denziali; l’enorme posta in gioco che va ben oltre gli interessi delle parti del presente giudizio, ma che anzi assume un importante e dirimente momento per l’interesse nazionale della tutela e della stessa tenuta de- mocratica, riteniamo che il caso oggetto della presente controversia, proprio in ragione delle sue intrinseche specificità, possa risolversi nella formulazio- ne del principio giuridico che le violazioni di norme e principi costituzionali di tutela di un bene pubblico e superiore gerarchicamente rispetto alla tutela
dell’interesse del singolo, non si arrestano davanti al divieto analogico delle cause di ineleggibilità, con la conseguente applicazione della declaratoria del- la dichiarazione di decadenza dell’avv. Virginia Raggi dalla carica di Sinda- co.
La difesa del sindaco Raggi si è premurata di osservare (pag. 13 ultimo capo- verso della memoria datata 22.12.2016) che: “[…] in virtù del noto principio vigente nel nostro ordinamento secondo cui “quod nullum est nullum produ- cit effectum”, l'eventuale dichiarazione di nullità del codice di comportamen- to accerterebbe in automatico l'inesistenza ex tunc di qualsivoglia obbligo in capo a Virginia Raggi in virtù della sottoscrizione del suddetto codice”.
Pur prendendo atto della implicita ammissione di nullità del contratto da par- te della difesa di controparte, non concordiamo con la tesi secondo la quale la dichiarazione di nullità - che questa difesa ha ritualmente formulato quale misura subordinata e alternativa all’eventuale mancata dichiarazione di ine- leggibilità - del contratto sanerebbe di fatto le presenti condizioni, in capo al sindaco Raggi, di ineleggibilità. Ciò in quanto l’eventuale dichiarazione giu- diziale di nullità del contratto non potrebbe comunque sanare l’originario vi- zio della volontà del sindaco Raggi che, spontaneamente o per violenza eser- citata da terzi nella determinazione della propria intima volontà, ha sottoscrit- to un contratto contra legem con cui sostanzialmente delega a terzi funzioni e prerogative indisponibili tipiche della carica amministrativa ricoperta dal sin- daco in evidente violazione degli artt. 51 e 67 Cost.
Pertanto, sta nell’originaria rinuncia di un diritto e/o di una prerogativa indi- sponibile il vizio insanabile della volontà ed al contempo la consapevolezza (essendo il sindaco Raggi avvocato, dunque ben conscio della gravità dell’at-
to) della violazione di quei precetti costituzionali sanciti a presidio della de mocrazia rappresentativa che non rendono in alcun modo sanabile l’ineleggi- bilità. Come abbiamo già avuto modo di scrivere nell’atto introduttivo del giudizio, l’avv. Raggi, anche in presenza di una dichiarazione di nullità del Contratto, rimarrebbe, in ogni caso, moralmente soggetta e vincolata al con- tenuto dello stesso, ed a coloro che le hanno imposto di sottoscriverlo, per- tanto l’eventuale accertamento della nullità del Contratto, non sarebbe, co- munque, una misura sufficiente ed idonea a sanare i vizi di ineleggibilità in capo al sindaco Virginia Raggi.
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3) Sulla natura contrattuale del c.d. codice di comportamento e della sua nullità.
Dato che, come già rilevato, questa difesa ha avuto contezza del reale conte- nuto del Contratto soltanto in data 6.12.2016 e, pertanto, successivamente rispetto al ricorso introduttivo, riteniamo utili alcuni rilievi integrativi.
Il contenuto del Contratto pubblicato sul sito di Beppe Grillo (doc. 1) e quello realmente sottoscritto non coincidono.
Nella copia depositata agli atti di causa in data 6 dicembre 2016 sono pre- senti l’accettazione, da parte del sindaco Raggi, di specifiche clausole vessa- torie (tra l’altro approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. denotando che il contratto è stato predisposto dal solo contraente “forte”, M5S o chi per loro) che, invece, sono assenti nel contenuto pattizio di cui al documento sub 1 della difesa del ricorrente.
E che di questa circostanza non vi è alcuna menzione in nessuno degli
atti delle controparti è un elemento indicativo della reale fragilità argo- mentativa che le rispettive difese esprimono sul punto.
Evidenziamo, inoltre, che, in riferimento al contenuto delle memorie di costi- tuzione con quelle successivamente prodotte in corso di causa, le difese delle controparti sono contraddittorie in merito alla natura del Contratto.
Nelle memorie di costituzione si afferma che il Contratto non produce effetti giuridicamente vincolanti ma solo obbligazioni di natura etico-morali; mentre nelle successive memorie si afferma che il contratto produce effetti giuridi- camente vincolanti per quanto riguarda il pagamento della penale da 150mila euro a titolo di risarcimento di danni all’immagine, e che continua a produrre effetti soltanto di natura etico-morale in relazione alle clausole che prevedono le dimissioni in caso di violazione delle norme pattizie.
Ciò che tuttavia le difese di controparte non hanno chiarito è che sia la previ- sione relativa alle dimissioni, sia quella relativa alla penale da 150mila euro, sono state entrambe accettate dall’odierno sindaco di Roma con la sottoscri- zione di apposite clausole vessatorie.
Ed è proprio la presenza delle predette clausole vessatorie l’elemento che più di ogni altro contrasta con la bizzarra tesi che il Contratto produca esclusi- vamente obbligazioni etico-morali e non, al contrario, tipicizzate obbligazio- ni contrattuali giuridicamente vincolanti tra le parti.
Così come, aldilà dei goffi sofismi interpretativi, priva di pregio giuridico è l’argomentazione delle controparti secondo la quale non vi sarebbe alcun nesso tra l’obbligo delle dimissioni e il pagamento della penale per un impor- to di “almeno 150mila euro”.
Non siamo in presenza di due distinti contratti con differenti effetti giuridici,
ma di un unico corpo contrattuale con norme coercitive alle quali attenersi. La fattispecie giuridica è così evidente che questa difesa ritiene di non dover
tediare oltre l’Ecc.mo Collegio.
Altro elemento che va posto all’attenzione del Collegio risiede nella diver- genza, come è naturale che sia, che le difese Raggi e Grillo-M5S-Casaleggio hanno rispetto alla qualificazione e validità del contratto.
Mentre le difese Grillo-M5S-Casaleggio difendono la bontà e liceità del con- tratto, la difesa Raggi, al fine di scongiurare la dichiarazione di ineleggibilità, non nega che esso possa essere, invece, nullo.
Insomma, almeno uno dei due ha torto. Ed a nostro avviso hanno torto en- trambi.
Il Contratto è nullo perché contra legem. Tuttavia, per le argomentazioni so- vra esposte, la dichiarazione di nullità del Contratto non è, comunque, un va- lido rimedio per sanare le condizioni originarie di ineleggibilità in capo al sindaco.
E la circostanza che il Contratto sia, nei fatti, ritenuto nullo dalle controparti e, pertanto, suscettibile di annullamento da parte dell’adito Collegio, è prova- ta dal fatto che recentemente, e proprio nelle more della definizione della presente controversia, il Garante Beppe Grillo ha proposto, ed una invalida assemblea (per carenza di numero legale) ha deliberato on line, un nuovo co- dice di comportamento per gli eletti nel MoVimento 5 Stelle. Codice che tutti i media hanno prontamente definito come “salva Raggi”.
contenuto dell’atto introduttivo, formuliamo le seguenti
Conclusioni
Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare:
1) in via principale, le condizioni di ineleggibilità della candidata Virgi- nia Raggi alla carica di sindaco di Roma Capitale, a causa del rapporto contrattuale con l’Associazione MoVimento 5 Stelle e Beppe Grillo derivanti dalla adesione al c.d. “codice di comportamento per i candi- dati ed eletti del MoVimento 5 Stelle alle elezioni amministrative di Roma 2016 nelle liste del MoVimento 5 Stelle”, in violazione degli artt. 3, 67 e 97 Cost., dell’art. 1 L. n. 17 del 1982, nonché degli artt. 3, 7, 23 del Regolamento del Consiglio Comunale di Roma Capitale, e conseguentemente dichiarare la decadenza dell’avv. Virginia Raggi dalla carica di Sindaco di Roma Capitale.
2) in via subordinata, dichiarare la nullità del “codice di comportamento per i candidati ed eletti del MoVimento 5 Stelle alle elezioni ammini- strative di Roma 2016 nelle liste del MoVimento 5 Stelle”, sottoscritto tra le parti Virginia Raggi, l’Associazione MoVimento 5 Stelle e Giu- seppe Piero Grillo, in quanto in evidente violazione degli artt. 3, 67 e 97 Cost., dell’art. 1 L. n. 17 del 1982, nonché degli artt. 3, 7, 23 del Regolamento del Consiglio Comunale di Roma Capitale, soprattutto alla luce del disposto di cui all’art. 10 del Contratto nella parte in cui prevede a carico dell’odierno sindaco di Roma il pagamento di una penale di “almeno 150mila euro” per la violazione delle norme patti- zie.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.